Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione deposito cauzionale ex art. 56 l.f.

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    29/07/2019 13:11

    Compensazione deposito cauzionale ex art. 56 l.f.

    Buongiorno vorrei sottoporvi il seguente quesito:
    La compagnia che ha fornito energia elettrica alla fallita società in bonis può eccepire la compensazione ex art. 56 l.f. del proprio debito derivante dall'obbligo di restituzione del deposito cauzionale con il credito relativo alle fatture di fornitura non pagate ante fallimento?
    La mia opinione:
    Con riferimento ai contratti di locazione di immobili l'art. 80 l.f. è chiaro nello stabilire che la sentenza dichiarativa di fallimento non scioglie il contratto stesso, che prosegue con la procedura in qualità di conduttrice fino a quando il curatore non decide di recedere, corrispondendo al locatore un equo indennizzo. In questo caso, mi sembra che la giurisprudenza di merito maggioritaria, deponga per la non compensabilità da parte del locatore del proprio debito relativo alla restituzione del deposito cauzionale con il credito derivante dai canoni non pagati ante procedura, dato che il diritto / obbligo alla restituzione della cauzione sorge successivamente alla sentenza di fallimento.
    Nel caso disciplinato dall'art. 74 l.f. (che riguarda la fornitura di energia elettrica) è il curatore che decide se subentrare nel contratto, con quello che ne consegue, ma qualora non vi subentri è a mio parere pacifico che tale decisione debba essere retrodatata alla data del fallimento e, se è vero questo assunto, anche il diritto alla restituzione della cauzione deve essere retrodatato rendendo possibile l'eccezione di compensazione ex art. 56 l.f. da parte del fornitore.
    Diverso è l'ipotesi è quella relativa all'ipotesi in cui sia la compagnia fornitrice che decida di interrompere il rapporto dopo un mese dall'apertura della procedura, comunicando allo scrivente che l'utenza verrà gestita, da lì in avanti, in clausola di salvaguardia da una terza compagnia. In questo caso il diritto alla restituzione della cauzione sorge alla risoluzione del contratto invocato dal fornitore che non ha atteso la decisione del curatore.
    Vorrei conoscere la vostra opinione in merito se corrisponde o meno alla mia ricostruzione nelle due ipotesi che ho prospettato con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica.
    Vi ringrazio in anticipo

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2019 19:11

      RE: Compensazione deposito cauzionale ex art. 56 l.f.

      Corretta la sua ricostruzione, ma ci permettiamo di dissentire da alcune conseguenze che lei trae. In particolare, confermiamo che il contratto di somministrazione (a differenza di quello di locazione di cui all'art. 80 l.fall.) rimane sospeso a seguito della dichiarazione di fallimento dell'utente lasciando al curatore la facoltà di scelta tra subentro e scioglimento.
      Se il curatore subentra, espressamente o tacitamente continuando ad utilizzare le somministrazioni (anche se non apre un esercizio provvisorio), trova applicazione l'art. 74, per cui il curatore deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute; con l'ulteriore conseguenza che, se successivamente il rapporto cessa per una qualsiasi ragione, il somministrante avrà un credito verso la massa, anche per i canoni anteriori al fallimento che, a norma dell'art. 74, sono passati in prededuzione, e un debito verso la stessa massa per la restituzione del deposito. Debito e credito, quindi tra le stesse parti, che costituisce il presupposto indispensabile per l'operatività della compensazione.
      Se, invece, il curatore opta per lo scioglimento, il contratto cessa di produrre effetti dalla data del fallimento. Questo comporta che l'obbligo della restituzione del deposito cauzionale sorge alla data del fallimento, quando cioè il contratto cessa; ma in quel momento il fallimento è già dichiarato e la restituzione va effettuata nelle mani del curatore e non del fallito, per cui, a nostro avviso, in questo caso, manca il requisito della reciprocità tra il credito del somministrante per canoni non pagati anteriormente al fallimento e il credito della massa ad ottenere la restituzione del deposito; il che impedisce la compensazione.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Sabatini

        Arezzo
        30/07/2019 19:35

        RE: RE: Compensazione deposito cauzionale ex art. 56 l.f.

        Grazie per la preziosa e tempestiva risposta.
        Mi permetto di precisare che forse l'art. 74 non prevede un subentro tacito nel contratto di fornitura. Altrimenti per tutte le utenze vi determinerebbe un subentro automatico. Sarebbe sufficiente anche un giorno di utilizzo del servizio di fornitura elettrica che per ovvi motivi non viene "staccata" immediatamente, per prevederne la continuità per la procedura. Ritengo che il curatore, salvo messa in mora da parte del fornitore, possa decidere in qualunque momento circa il subentro o meno e qualora decida di sciogliersi lo scioglimento decorre dalla data del fallimento, indipendentemente dal fatto se nel frattempo sia stata fornita energia elettrica.
        Se è vero questo, in caso di scioglimento dal contratto post fallimento da parte del fornitore il credito / debito relativo al deposito cauzionale sorge in quel momento e lo stesso fornitore non potrà eccepire la compensazione ex art. 56 l.f.
        Che ne pensate?
        Grazie di nuovo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/07/2019 20:53

          RE: RE: RE: Compensazione deposito cauzionale ex art. 56 l.f.

          Noi ci siamo limitati a riportare un concetto pacifico in giurisprudenza, secondo cui la scelta del curatore circa la sorte dei contratti pendenti non deve essere necessariamente contenuta in un atto formale di espressione della sua volontà, ma può discendere anche da comportamenti concludenti del curatore, dal momento che l'art. 72 l. fall. non prescrive alcuna forma per la manifestazione delle intenzioni del curatore (tra le ult. Cass. sez. un., 16/09/2015, n.18131; Cass. 15/01/2013, n.787; Cass. 02/12/2011, n.25876; ecc.). Come in tutte le manifestazioni tacile della volontà si pone poi il (diverso) prblema di quando un determinato comportamento non espresso possa essere considerato espressione di una certa volontà, e, anche su questo punto la giurisprudenza è concorde nel dire che un comportamento diventa concludente quando è incompatibile con una volontà diversa da quella che quel comportamento esprime o implica.
          Traducendo questi concetti nel caso della somministrazione si tratta di vedere se il comportamento tenuto dal curatore sia chiaro indice della volontà di subentrare nel contrato di somministrazione o di sciogliersi; e questa è una questione di fatto da valutare caso per caso in cui si percepisce come sia diverso il caso che il curatore utilizzi l'energia erogata per un tempo brevissimo in attesa di capire l'esistenza di contratti e di valutare se sciogliersi o non, oppure utilizzi comunque l'energia per un lungo tempo. Nel primo caso, come lei giustamente dice sarebbe illogico pensare ad un subentro- ma non perché ha utilizzato poca energia, ma perché il suo comportamento non è indice chiaro e inequivoco della volontà di subentrare-; nel secondo caso sarebbe illogico che il curatore dopo aver utilizzato le prestazioni erogate per sopperire alle esigenze della procedura possa poi sciogliersi dato che quel comportamento non può che essere inteso quale volontà di subentrare.
          Questo ragionamento era alla base della nostra espressione secondo cui "Se il curatore subentra, espressamente o tacitamente continuando ad utilizzare le somministrazioni (anche se non apre un esercizio provvisorio), trova applicazione l'art. 74…", con le conseguenze sulla compensazione evidenziate. Poi abbiamo prospettato l'altra alternativa del non subentro con le conseguenze indicate in ordine alla possibilità della compensazione. Ovviamente si possono non condividere le nostre conclusioni, ma ribadiamo che , a nostro avviso, il nucleo del problema sta nell'avvenuto subentro o non del curatore nel contratto, con le precisazioni ora svolte in ordine al subentro tacito.
          Zucchetti SG srl