Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Versamenti del socio di srl fallita

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    18/06/2018 18:43

    Versamenti del socio di srl fallita

    Buongiorno
    in un recente fallimento di srl, ricevo istanza di insinuazione al passivo da parte di un socio per finanziamenti, versamenti c/futuro aumento capitale e pagamenti anticipati in proprio a fornitori della fallita.
    Sarei dell'opinione che tutti i versamenti effettuati, a vario titolo, siano comunque di rango chirografario.
    Mi chiedo però se assumano qualifica "sub-chirografaria", cioè postergata alla eventuale soddisfazione del ceto chirografario, oppure tale distinzione vada operata solo per la parte relativa ai versamenti c/futuro aumento di capitale.
    Mi chiedo inoltre se la disamina sulla situazione della società al momenti dei predetti versamenti, finanziamenti e pagamenti, sia necessaria oppure no (la situazione finanziaria era già tesa benché si parli di numerosi anni prima della declaratoria fallimentare).
    Grazie e un cordiale saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 10:59

      RE: Versamenti del socio di srl fallita

      La fattispecie da lei rappresentata rientra nella previsione dell'art. 2467 c.c.. Questa norma pone, al primo comma, due regole: la prima prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, e la seconda pone a carico dei soci l'obbligo di restituire i rimborsi ottenuti l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.
      Poiché nel caso da lei prospettato non vi è stata alcun rimborso, tant'è che il socio insinua il suo credito per ottenerne il rimborso, è chiaro che trova applicazione la prima regola che, appunto, affronta il tema dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano come capitali di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio. La soluzione data dal legislatore è, come detto, quella di postergare tali crediti rispetto a quelli degli altri creditori, frustando l'eventuale intento elusivo di coloro che celano sotto forma di crediti apporti di capitale di rischio e consentendo, contestualmente, di rafforzare la tutela dei creditori e di scoraggiare altresì il fenomeno della cd. sottocapitalizzazione societaria.
      Il secondo comma dell'art. 2467 c.c. chiarisce, altresì, che sono da considerare finanziamenti dei soci a favore della società quelli effettuati in qualsiasi forma, per cui sicuramente in tale concetto vanno compresi sdia i finanziamenti in conto aumento capitale sia quelli per pagamento debiti sociali in favore di terzi. Tale norma, tuttavia, non determina l'automatica postergazione dei finanziamenti, ma richiede, quali condizioni perché il finanziamento debba considerarsi postergato, due situazioni diverse, cioè che sia stato concesso "in un momento in cui ... risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Nonostante, qualche voce critica in dottrina, si ritiene prevalentemente che si tratti di situazioni autonome e alternative, entrambe in linea di massima riferite ad uno stato di crisi economicopatrimoniale della società, ciascuna delle quali sufficiente a determinare quell'effetto.
      Non vi è dubbio, quindi, che, se ricorrevano queste condizioni all'atto dei versamenti fatti dal socio che ora si insinua (e questa è una valutazione che lei deve fare prima di proporre la sua decisione nel progetto di stato passivo), i crediti dello stesso vanno collocati in subordine a tutti gli altri creditori, ossia postergati.
      Zucchetti SG srl