Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

  • Andrea Cester

    San Vendemiano (TV)
    19/03/2019 09:44

    Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

    Buon giorno, la fattispecie in esame concerne un fallimento seguito al deposito di domanda di concordato "in bianco" successivamente rinunciata. Un creditore si insinua al passivo esclusivamente in forza di decreto ingiuntivo munito di visto ex art. 647 C.P.C. apposto prima della dichiarazione di fallimento, ma dopo l'iscrizione al Registro Imprese della domanda di concordato. In considerazione dell'espresso richiamo nell'art. 169 L.F. dell'art. 45 L.F., ritengo che la domanda debba essere respinta, in quanto il titolo non è opponibile agli altri creditori concorsuali.
    Volevo sapere se ritenere corretta questa ricostruzione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2019 19:40

      RE: Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione che non ci con vince per due motivi:
      a-nel caso il debitore ha rinunciato al ricorso per concordato con riserva o, comunque , non ha presentato la proposta, il piano e la documentazione per cui non si è mamai aperto un procedimento di concordato pieno, di modo che il fallimento non può essere considerato in consecuzione del precedente concordato. Tanto significa che, se anche operasse nella fattispecie l'art. 45, richiamato dall'art. 169, ,a mancanza di continuità non farebbe retroagire l'effetto di atle norma alla data del pubblicazione della domanda di concordato in bianco, ma bisognerebbe comunque tener conto della data del fallimento, alla quale il decreto ingiuntivo era fornito della esecutività ex art. 647 c.p.c.;
      b-in via ancor più radicale, alla fattispecie in esame è estraneo l'art. 45, nel senso che la inopponibilità al fallimento del "visto" ex art. 647 cpc apposto successivamente alla dichiarazione di fallimento non discende da tale disposizione ma dal fatto che l'accertamento della regolarità del procedimento monitorio di cui all'art. 647 c.p.c. non rappresenta una condicio juris che possa essere accertata al di fuori del processo d'ingiunzione in quanto, come è stato ben detto , "costituisce l'oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all'interno del procedimento di ingiunzione e che chiude il cerchio dell'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione"; ne discende che un accertamento del genere, non solo è necessario per attribuire definitività al decreto ingiuntivo non opposto, ma è necessario che intervenga prima del fallimento dell'ingiunto per essere opponibile alla massa giacchè, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall.. Ecco perché il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, di esecutorietà ex art. 647 cpc , non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale; e, poichè non può più acquisire queste caratteristiche dopo il fallimento dell'ingiunto, è come se non esistesse per la massa, anche se è decorso il ter mine per l'opposizione.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        21/03/2019 19:11

        RE: RE: Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

        Buona sera, Vi ringrazio per la risposta.
        In un'ottica di approfondimento di questo (a mio avviso) interessante argomento, segnalo dottrina (Antonio Granelli, Matteo Lorenzo Manfredi su Il Fallimentarista 18.05.2016) e giurisprudenza (decreto del Tribunale di Rovigo del 02.05.2016 - depositato il 04.05.2016) utili al dibattito.
        Il Tribunale di Rovigo, nell'ambito di un giudizio di opposizione a stato passivo, si esprime proprio in merito al tema della consecuzione delle procedure, in presenza di concordato dichiarato inammissibile ex art 162 L.F., nonchè dell'applicabilità dell'art 45 L.F. A detta del Collegio, la "chiave" dell'applicabilità del principio della consecuzione risiede nella sussistenza ab origine, quindi fin dalla presentazione della domanda di concordato, di quello stato di insolvenza che comunque avrebbe dato luogo al fallimento ed a tale riguardo citano la Cass. n. 18437 del 06.08.2010. Oltre a ciò, il Tribunale riconduce la formalità di cui all'art. 647 CPC all'alrt. 45 L.F.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/03/2019 14:01

          RE: RE: RE: Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

          Certo sappiamo bene che la questione è dibattuta. Ad esempio per Cass.6/3/2018, n. 5254, non può concedersi la prededuzione, nel successivo fallimento, al credito del professionista che ha assistito un debitore nella fase di preconcordato qualora la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile e – comunque – quando la dichiarazione di fallimento non è preceduta dall'apertura della procedura concorsuale minore.
          Non abbiamo approfondito la questione perché vi era il secondo argomento dirimente.
          Zucchetti SG s rl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            23/07/2020 17:04

            RE: RE: RE: RE: Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

            Buon giorno, mi ricollego alla mia precedente discussione del 2019, introducendo un nuovo elemento.
            In primo luogo, mi trovo ad esaminare una domanda di ammissione al passivo fondata esclusivamente su di un decreto ingiuntivo che reca una dichiarazione di esecutività rilasciata da un funzionario del Tribunale in forza dell'art. 66 D.P.R. 131/1986 e non ai sensi del noto art. 647 C.P.C.
            È la prima volta che mi confronto con tale tipologia di attestazione; a mio avviso non può ritenersi opponibile, sia per il diverso riferimento normativo, quanto perché non rilasciata dal Giudice.
            Oltre a ciò, la domanda della quale si tratta è stata presentata nell'ambito di un fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo omologato vari anni addietro e, come appena detto, si fonda su di un decreto ingiuntivo la cui definitività è stata accertata con il rilascio dell'attestazione ex art. 66 D.P.R. 131/1986 dopo il deposito della domanda di concordato.
            A prescindere dalla validità o meno di detta attestazione, ritengo che in ogni modo il titolo non sarebbe opponibile al successivo fallimento, in quanto, in ragione della consecuzione delle procedure, il deposito della domanda di concordato rappresentava il termine ultimo per il rilascio dell'attestazione di definitività.
            Questa fattispecie, infatti, è diversa da quella descritta nella mia discussione del 2019, in quanto nel caso di specie il concordato, cui è seguito senza soluzione di continuità il fallimento, era stato omologato; di conseguenza, una procedura si era aperta in precedenza ed in ragione del successivo fallimento è possibile retrodatare gli effetti derivanti dall'insolvenza al deposito della domanda di concordato (fra l'altro domanda di concordato pieno e non "in bianco").
            Ringraziando per l'utile confronto, porgo i migliori saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/07/2020 20:10

              RE: RE: RE: RE: RE: Consecuzione procedure e decreto ingiuntivo

              L'art. 66 del DPR n. 131 del 1986 tratta del rilascio di copie di atti non registrati d aparte di chi è tenuto alla registrazione e, quindi, per i cancellieri e i segretari il riferimento è alle sentenze, ai decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; costoro non possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati prima che siano stati registrati, ma tale divieto non si applica "agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio" e negli altri casi previsti dall'art. 66.
              Questo fa capire come , nel caso di specie, la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non sia stata rilasciata da un funzionario del Tribunale in forza dell'art. 66 D.P.R. 131/1986, ma questi si è limitato a rilasciare l'originale o copia del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ed, evidentemente, questo conteneva la formula di esecutività di cui all'art. 647 cpc, per cui anche nella copia rilasciata dal cancelliere figura che il decreto è stato dichiarato esecutivo, ma, sia ben chiaro, dal giudice e non dal cancelliere.
              Se è così, come abbiamo motivo di credere, il fatto che la esecutività sia intervenuta in pendenza di concordato non rileva perché in questa procedura il debitore non è spossessato dei beni (subisce il c.d. spossessamento attenuato) e, principalmente, conserva la sua capacità processuale, per cui egli, anche se in concordato, poteva proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e non averlo fatto legittimava il creditore a chiedere la formula di esecutività definitiva ex art. 647 cpc.
              A questo punto, sempre se la premessa da cui siamo partiti è corretta, non sorge un problema di consecuzione di procedura; il creditore è munito di un decreto ingiuntivo dichiarato definitivo prima della apertura della procedura fallimentare, per cui, a meno che non esistano altri impedimenti, può essere ammesso al passivo.
              Zucchetti SG srl