Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione art. 56

  • Giuseppe Tomassoni

    pesaro (PU)
    05/06/2018 11:53

    compensazione art. 56

    Buongiorno,
    ometto la ricostruzione dell'intera vicenda, limitandomi alle conclusioni utili a valutare l'eventuale eccezione di compensabilità delle relative posizioni:
    1. Debito: a carico del fallimento A sono maturate spese verso un soggetto B da pagare in prededuzione (condanna alle spese legali).
    2. Credito: verso lo stesso soggetto B, il fallimento potrebbe vantare però anche un credito derivante da operazioni attive poste in essere in data antecedente al fallimento (trattasi quindi di credito che potrebbe avere, salvo quanto dirò di seguito, il proprio fatto genetico in data antecedente al fallimento). Tale credito era stato oggetto di cessione da parte della società fallita in favore di un soggetto C, ma a seguito di possibili accordi, lo stesso credito potrebbe ora essere retrocesso al fallimento che tornerebbe ad esserne esclusivo titolare (B non ha chiaramente saldato la propria posizione pur avendo al tempo accettato la cessione del credito).
    In ragione di possibili difficoltà a recuperare il credito di cui al punto 2, potrebbe essere utile per il fallimento intanto compensare le due posizioni. Ritenete comunque che l'art. 56 L.F. impedisca che alla richiesta di pagamento delle spese di cui al punto 1 possa essere eccepita la compensazione del credito di cui al punto 2? Il fatto genetico del credito di cui al punto 2 potrebbe essere considerato il nuovo accordo stipulato post fallimento e non l'emissione delle fatture originarie? Questo consentirebbe di superare eventuali eccezioni di reciprocità delle posizioni (ante/post fallimento).
    Grazi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2018 19:12

      RE: compensazione art. 56

      A nostro avviso la compensazione tra i due crediti indicati non è possibile in quanto il credito del di B è verso la massa fallimentare nel mentre il credito del fallimento è sorto in epoca anteriore allo stesso ed è un diritto del fallito che esercita il curatore.
      La cessione del credito del fallimento e la sua retrocessione al fallimento non cambiano la natura del credito giacchè la cessione del credito (unitamente alla surrogazione e alla delegazione attiva), costituisce un'ipotesi di modificazione soggettiva concernente il lato attivo del rapporto obbligatorio, ma non incide sul contenuto del credito che, infatti, si trasferisce al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
      Zucchetti SG srl
    • Roberto Bussani

      Trieste
      21/09/2018 14:24

      RE: compensazione art. 56 - liquidazione coatta amministrativa

      Buongiorno,

      sono stato nominato Commissario Liquidatore di una cooperativa che a bilancio ha partite debito/credito a carico degli stessi soggetti (ovviamente ante procedura). Qualche fornitore mi ha inviato domanda di ammissione allo stato passivo chiedendo la compensazione ex art. 56 L.F. per la sua partita a debito, ma altri mi hanno trasmesso solo la richiesta di insinuazione per il credito, senza fare alcun cenno al loro debito nei confrtonti della LCA.
      In vista di quanto sopra Vi chiedo cortesemente se, a Vostro avviso, la curatela possa procedere in sede di deposito dello stato passivo applicando autonomamente la compensazione e quindi riconoscendo la debenza della sola differenza.

      Ringrazio in anticipo per un Vostro riscontro.

      Cordiali saluti

      dott. Roberto Bussani
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/09/2018 10:45

        RE: RE: compensazione art. 56 - liquidazione coatta amministrativa

        Certamente si. Lo può fare il curatore del fallimento, in quanto chiedendo la compensazione, solleva una eccezione che paralizza in tutto o in parte, la domanda del creditore, a maggior ragione può farlo il commissario liquidatore della liquidazione coatta che, a differenza del curatore fallimentare, non deve attendere la domanda di insinuazione, in quanto è l'organo procedurale che individua le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa e le trasmette ai creditori, i quali entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze (art. 207).
        Del resto, se in sede di verifica, il commissario, come il curatore, non sollevano l'eccezione di compensazione, pensando di pagare in moneta fallimentare e ottenere poi il pagamento del proprio credito per intero, potrebbero rimanere delusi, perché è chiaro che il terzo non pagherà, essendo anche creditore e l'organo concorsuale dovrà agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito della procedura; in quella sede, il creditore/debitore potrà, a sua volta, sollevare l'eccezione di compensazione, anche se già ammesso al passivo.
        Zucchetti Sg srl