Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art.2758 CC 2°

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    22/02/2012 11:16

    Privilegio ex art.2758 CC 2°

    Il privilegio che assiste il credito di rivalsa IVA ex art.2758 CC 2° comma è di natura speciale.
    Nell'ambito della procedura che sto gestendo ho un magazzino informatizzato con alcune decine di migliaia di referenze ubicate in vari siti per cui la gestione di tale privilegio, ancorché teoricamente possibile (con il limiti sotto esposti) è operativamente ardua ed assai impegnativa. Si chiedono quindi alcuni chiarimenti sia operativi che normativi in merito.
    Come opera tale privilegio in presenza i beni "fungibili" ovvero di beni che non possano essere univocamente identificati ed in particolare come si possono definire i beni "fungibili" (la fattispecie che interesse riguarda prodotti del settore termoidraulico che vanno dalla caldaia, al tubo in rame, al raccordo o alle viti e guarnizioni)?
    Si può affermare che sono "fungibili" tutti i beni non identificabili ad esempio tramite numero di serie?
    In assenza di un numero di serie quali comportamenti tenere nel valutare l'attribuibilità del privilegio in presenza (a) unica fattura di unico fornitore riferibile alla tipologia di bene su cui si richiede il privilegio (b) più fatture di cui solo alcune aperte di unico fornitore riferibili alla tipologia di bene su cui si richiede il privilegio e (c) più fatture e più fornitori riferibili alla tipologia di bene su cui si richiede il privilegio?
    Quando la cessione di tali beni avviene nell'ambito di una cessione "in blocco" in cui non sia individuabile il prezzo incassato per il bene specifico, nemmeno con il calcolo di percentuali, ovvero con una cessione di ram d'azienda nelle quali alla determinazione del prezzo, talvolta non dettagliato, concorrono anche cespiti ed avviamento, come è possibile attribuire il privilegio in oggetto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2012 17:45

      RE: Privilegio ex art.2758 CC 2°

      Correttamente lei muove dal principio che il privilegio per rivalsa IVA di cui al secondo comma dell'art. 2758 c.c. è un privilegio speciale, il che comporta che, una volta aperto il concorso, mentre il privilegiato generale può contare per la sua soddisfazione preferenziale sull'intero patrimonio mobiliare del debitore fallito, il privilegio speciale, data l'inerenza ad un bene, attua una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale, in quanto il ricavato del bene vincolato segna il limite della sua partecipazione preferenziale.
      Orbene, poiché il privilegio per rivalsa IVA si esercita "sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali sui riferisce il servizio" (art. 2758 c.c.), lo stesso può essere riconosciuto solo nel caso si riesca a stabilire questo collegamento, e cioè solo nel caso si possa affermare con ragionevole convinzione che tra i beni acquisiti all'attivo vi sono quelli che sono stati oggetto della prestazione o che ad essi si è riferita la prestazione.
      In questa ambito la fungibilità dei beni assume rilievo, ma non tanto. E' chiaro che il danaro o le cose dedotte e individuate dalle parti con criteri meramente quantitativi (peso, numero e misura) prescindendo da specifiche note individualizzanti, rendono più difficile il collegamento, ma nella specie non si tratta di individuare i beni oggetto di una rivendica- che per la loro fungibilità possono essersi confusi con il restante patrimonio del fallito- ma soltanto di stabilire se alcuni beni siano stato oggetto di una determinata forniture; sicchè anche su beni fungibili potrebbe esercitarsi il privilegio speciale qualora, ad esempio, risultasse che vi è stato un unico fornitore di quei beni che sono stati rinvenuti, e così via.
      Il controllo che pertanto lei deve fare ai fini dell'attribuzione del privilegio per IVA di rivalsa più che riguardare la natura fungibile o meno dei beni inventariati, è quello di stabilire se determinati beni sono con ragionevole certezza ricollegabili a quella determinata prestazione o fornitura per la quale viene chiesto tale privilegio.
      Nel caso di vendita in massa l'unico criterio per individuare il ricavato attribuibile ad un bene o una categoria di beni è quello proorzianle; in mancanza non può che farsi ricorso a criteri empirici approssimativi da scegliere.
      Zucchetti SG Srl

      • Fabrizio Tagliabracci

        Mestre (VE)
        24/07/2018 15:26

        RE: RE: Privilegio ex art.2758 CC 2°

        Mi domando però: in caso di controversia, a chi spetta l'onere della prova? Al curatore o al creditore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/07/2018 15:59

          RE: RE: RE: Privilegio ex art.2758 CC 2°

          L'onere della prova spetta sempre a colui che afferma un diritto, ma nel caso della verifica del passivo vi è qualcosa in più in quanto il comma terzo dell'art. 93 l.f., nel descrivere il contenuto della domanda di insinuazione, precisa al n. 4) che la domanda deve contenere, tra l'altro, "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale". E' chiaro quindi che il creditore che chiede il privilegio speciale di rivalsa iva deve indicare i beni su ci il privilegio si esercita e, se il curatore sostiene che detti beni non sono presenti nell'attivo fallimentare o non sono identificabili, è sempre il creditore che, per far valere la sua pretesa, deve dimostrare che invece i beni su cui grava il privilegio esistono.
          Zucchetti Sg Srl