Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

  • Jacopo Lanzafame

    Parma
    29/01/2015 18:23

    TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

    Il termine dei 5 giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo è tassativo? Se ci si rende conto che l'osservazione è corretta ma la stessa è stata fatta successivamente (ad esempio 2 giorni prima dell'udienza) è accettabile?

    grazie e saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2015 20:31

      RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

      Il ripescaggio del termine di cinque giorni prima dell'udienza per la presentazione delle osservazione (e dei documenti integrativi) effettuato con l'intervento legislativo del 2012, non ha, a nostro avviso, apportato alcun mutamento sul termine finale per sollevare osservazioni, e, quindi, anche eccezioni non rilevabili d'ufficio, perchè il contraddittorio che si instaura prima dell'udienza è esclusivamente bilaterale tra ciascun creditore che ha presentato osservazioni e il curatore, nel mentre, il contraddittorio nel procedimento di accertamento del passivo deve realizzarsi non solo con il curatore ma tra tutti i creditori tra loro, giacchè questi, una volta presentata la domanda di insinuazione, hanno legittimazione ad interloquire sulle posizioni altrui dal cui accoglimento potrebbero essere danneggiati.
      Di conseguenza noi riteniamo che il termine dei cinque giorni di cui all'art. 95 non abbia carattere perentorio, permettendo alle aprti di afre osservazioni fino al giorno dell'udienza.
      Zucchetti SG Srl

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    • Santina Meli

      siracusa
      16/07/2018 12:13

      RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

      Ho un caso particolare che non mi si è mai presentato sin ora. Udienza di verifica il 12/07 durante la quale vengono esaminate alcune domande, relativamente alle quali il G.D. emette il suo provvedimento e si rinvia per l'esame di altre domande ad una settimana. Il pomeriggio dell'udienza ricevo documenti integrativi da parte di uno dei creditori la cui domanda è stata già esaminata. A questo punto, devo considerare chiusa la verifica per questo creditore, in quanto appunto già esaminata e, pertanto, non interessarmi delle integrazioni o, considerato che la verifica è ancora in corso e l'udienza è stata rinviata (anche se per altre domande), devo rivedere la posizione del creditore che mi ha presentato le osservazioni tardive?
      Grazie

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/07/2018 20:48

        RE: RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

        Solo il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, pubblicata con il deposito in cancelleria, segna la fine del procedimento di accertamento del passivo avanti al giudice delegato, per cui "non assumono autonoma valenza giuridica e non assegnano al creditore alcun diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo" le singole decisioni prima del momento finale, sicché queste non sono destinate a rimanere intangibili", se non quando "la potenziale idoneità ad assumere natura giurisdizionale decisoria assuma piena efficacia giuridica con la adozione del decreto di esecutività" (Trib. Milano, 17 gennaio 2008).
        Tanto non significa che il decreto di esecutività sia l'unico provvedimento decisorio e definitivo sull'istanza del creditore, per cui i provvedimenti sulle singole domande dovrebbero essere considerati quali atti processuali che, rispetto al decreto di esecutività, esplicano una funzione preparatoria e strumentale, e, quindi, modificabili liberamente, perchè i singoli provvedimenti di ammissione o di esclusione contenuti nel verbale di stato passivo sono già espressione di una decisione del giudice delegato; decisione che, non essendo ancora esecutiva prima della emissione del decreto di cui all'art. 96 co. 4 l.f., può essere modificata dal giudice delegato non liberamente di sua iniziativa e all'insaputa dell'interessato, ma nel rispetto del contradditorio che il legislatore ha inteso assicurare all'intero procedimento; solo dopo la dichiarazione di esecutivi del passivo il giudice delegato perde ogni potere di intervento sullo stato passivo potendo le modifiche allo stesso essere apportate solo dalle impugnazioni allo stato passivo e dalla correzione.
        Nel suo caso, quindi, avendo lo stesso creditore già esaminato, richiesto un riesame alla luce dei documenti integrativi presentati, riteniamo che non vi siano ostacoli a prendere nuovamente in esame la domanda all'udienza successiva fissata.
        Zucchetti SG srl
        • Santina Meli

          siracusa
          17/07/2018 08:52

          RE: RE: RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

          Grazie
        • Cristina Gaffurro

          Bologna
          21/02/2019 10:21

          RE: RE: RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

          Le osservazioni devono avere una forma ben precisa per essere presentate ex art. 93?
          ( non viene specificato)

          grazie

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/02/2019 20:09

            RE: RE: RE: RE: TERMINE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

            L'art. 95, co. 2 l.f. dispone, tra l'altro, che "I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza". il richiamo dell'art. 93, co. 2 fa capire che le osservazioni posso essere sottoscritte personalmente dall'interessato, senza la necessità dell'assistenza di un legale e trasmesse "all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma". non è prevista altra formalità
            Zucchetti SG srl