Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domanda ultratardiva e chiusura fallimento

  • Alessandro Civati

    Milano
    11/07/2018 22:25

    domanda ultratardiva e chiusura fallimento

    Buonasera.
    dalle vostre risposte ad altri quesiti mi pare di aver capito che una domanda ultratardiva debba comunque essere analizzata in sede di udienza di verifica crediti, senza che il GD possa dichiararne l'inammissibilità con proprio decreto.
    Di fatto, quindi, sorge un obbligo di fissare udienza ex art. 101 l.f. anche di fronte a domande palesemente inammissibili, dal che deriva che - in linea teorica - potrebbe divenire impossibile chiudere un fallimento, laddove giungessero continuamente domande di questo genere.
    Il quesito, quindi, riguarda la modalità pratica per uscire da questa situazione.
    un fallimento è in chiusura, ma giunge una domanda ultratardiva.
    il curatore può comunque depositare il rendiconto?
    sulle domande ultratardive è necessario assumere un provvedimento di rigetto/inammissibilità? oppure si può procedere alle operazioni di chiusura, prescindendo dall'istanza del creditore?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/07/2018 19:48

      RE: domanda ultratardiva e chiusura fallimento

      L'ult. comma dell'art. 101 stabilisce che la scadenza del termine di dodici (o diciotto) mesi dal deposito dello stato passivo in cancelleria determina la decadenza per i creditori a partecipare al concorso, ma non preclude definitivamente tale possibilità giacchè, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, sono ancora ammissibili domande tardive, se l'istante fornisce la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
      Fin dall'introduzione della norma è sorto il dibattito se l'esame della ammissibilità della domanda, che si sostanzia nella verifica della imputabilità o meno del ritardo, sia oggetto di un procedimento incidentale avanti al giudice delegato, che poi fissa l'udienza di verifica in caso di ritenuta ammissibilità (non si è mai parlato, invece della possibilità che il giudice possa decidere da solo senza neanche il contraddittorio con l'interessato che sarebbe contrario ad ogni regola processuale) o se debba essere fissata direttamente l'udienza di verifica, nella quale valutare l'intera domanda, sia per la ammissibilità che per il merito, seguendo il procedimento dettato per le tardive dai commi precedenti.
      La prima soluzione risponde meglio a principi di economia processuale, in quanto il contradditorio si instaurerebbe soltanto tra il creditore istante supertardivo e il curatore (rispondenza ancor maggiore ove si ammettesse che il giudice possa decidere in solitario) e il provvedimento potrebbe essere impugnabile ai sensi dell'art. 26 l.fall., tuttavia, proprio la mancanza di disposizioni in materia lascia intendere che la disciplina applicabile sia quella dettata per le tardive dai commi precedenti, posto che anche le domande supertardive sono domande tardive, che rispetto a quelle presentate nel termine previsto dal primo comma dell'art. 101, richiedono l'accertamento preliminare della non imputabilità del ritardo.
      Per questo motivo noi abbiamo sempre ritenuto che l'ammissibilità va esaminata nello stesso procedimento disposto per il merito, in mancanza di una disciplina che richieda una accertamento autonomo, ma non appartiene al merito della domanda in quanto il giudice adito ha l'obbligo della delibazione preliminare di ammissibilità dell'azione diretta a stabilire se la domanda possa essere esaminata nel merito.
      Sappiamo bene che nella prassi si usano anche pratiche diverse, a volte per una ragionata divergente interpretazione normativa altre per mere ragioni pratiche esemplificative, ma, a nostro avviso e per i motivi detti, queste sono le regole procedurali da rispettare, che, peraltro, non ci sembra che possano apportare ritardi eccessivi visto che una udienza di verifica delle supertardive, specie quando si anticipa che la domanda è inammissibile per colpevolezza nel ritardo, non richiede molto tempo e comunque viene incontro alle esigenze volute dal legislatore che ha posto come termine finale per la loro presentazione quello dell'esaurimento delle operazioni di ripartizione.
      Problema diverso è stabilire se la pendenza di domande tardive o supertardive impedisce la chiusura del fallimento. In proposito la S. Corte (Cass. 02/09/2014, n. 18550, che riprende Cass. 5 marzo 2009, n. 5304, ma giur. costante) ha statuito che "L'art. 101 l. fall., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. Ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica".
      Nonostante questa posizione giurisprudenziale, noi consigliamo sempre la massima prudenza nel senso di valutare nel singolo caso se quella domanda potrebbe superare il vaglio di ammissibilità e trovare capienza e soddisfazione, almeno parziale, nel fallimento oppure no. Nel primo caso sarebbe opportuno esaminare la domanda, onde evitare eventuali recriminazione da parte del creditore escluso, nel mentre nel secondo caso, che sono poi le ipotesi di chiusura di cui ai nn- 3 e 4 dell'art. 118, continueremmo con il conto gestione, facendo presente, eventualmente all'udienza che all'uopo verrà fissata ex art. 116 per la discussione del conto, che nelle more della procedura per l'approvazione del conto gestione è pervenuta una domanda supertardiva, per la quale non viene chiesta la fissazione di udienza per la decisione, in mancanza dei qualsiasi attivo, che porterà alla chiusura ai sensi dell'art. 118 n. 3 o n. 4 (questo lo sa lei). Nel frattempo potrebbe inviare una Pec al creditore interessato spiegando che la domanda di ammissione al passivo super tardiva pervenuta non viene esaminata in mancanza di attivo da distribuire.
      Se poi il giudice delegato di riferimento segue altra linea ( ritiene di dover egualmente esaminare la tardiva o che debba essere azionata la procedura ex art. 102), deve ovviamente adeguarsi, previa informazione presso qualche suo collega.
      Zucchetti Sg srl