Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Esame domande tardive

  • Paolo Remia

    Ancona
    26/07/2018 15:09

    Esame domande tardive

    Il G.D. ha fissato la seconda udienza per le domande tardive il 18/9/2018.
    Vorrei chiederVi se è corretto il mio operato in qualità di Curatore.
    Il progetto dello stato passivo relativo alle domande tardive dovrà essere depositato entro lunedì 3 settembre, in quanto il periodo feriale termina il 31 agosto;
    Le domande tardive depositate dopo il 19 luglio potranno essere discusse in una prossima udienza in quanto il termine dei 30 giorni previsti dall'art. 93 L.F. calcolato a ritroso cade nel periodo feriale;
    La data dell'udienza sarà comunicata ai creditori contestualmente al progetto dello stato passivo delle tardive.
    Vi sarei grato se poteste rispondermi con cortese urgenza.
    Paolo Remia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2018 20:24

      RE: Esame domande tardive

      Corretta l'indicazione della data del 3 settembre per il deposito del progetto di stato passivo delle tardive essendo stata l'udienza fissata al 18. settembre.
      Non capiamo, invece, il riferimento al 19 luglio per il deposito o la trasmissione delle domande tardive non conoscendo la data fissata, posto che tardive, a norma del primo comma dell'art. 101 sono le domande di ammissione al passivo "trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo (la prima udienza di verifica delle tempestive) e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo". Ossia le domande trasmesse fino a trenta giorni prima dell'udienza di verifica fissata nella sentenza di fallimento, sono tempestive; quelle trasmesse successivamente a questo termine e fino a 12 mesi (salvo proroga a18 mesi) dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo sono tardive, per cui alle varie udienze fissate dal giudice per l'esame delle tardive vanno esaminate le domande pervenute nell'indicato arco di tempo nei limiti in cui il curatore riesce ad esaminarle e includerle nel progetto di stato passivo, da depositare 15 giorni prima dell'udienza fissata, sicchè. in ipotesi possono essere incluse nel prossimo progetto di stato passivo da depositare il 3.9 anche le domande pervenute fino al 2.9, se riesce ad esaminarle.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Remia

        Ancona
        27/07/2018 09:10

        RE: RE: Esame domande tardive

        Grazie per la risposta veloce e precisa.
        Il mio ragionamento deriva dal fatto che l'art.101 L.F. 3 comma richiama le disposizioni degli art. 93 al 99 della medesima legge.
        Il 19/7 è il risultato del conteggio a ritroso dei 30 giorni previsti dal 1 comma dell'art. 93 L.F. considerando il periodo feriale dal 1 al 31agosto.
        In definitiva , se il periodo feriale vale per le tempestive, mi domando perché non debba valere per le tardive.
        Attendo Una Vs. risposta.
        Grazie
        Paolo Remia
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/07/2018 19:28

          RE: RE: RE: Esame domande tardive

          Avevamo capito il suo ragionamento, tant'è che le avevamo risposto proprio supponendo che lei avesse fatto il ragionamento che ora esplicita con maggiore chiarezza.
          E' vero che il secondo comma dell'art. 101 richiama le disposizioni degli articoli da 93 a 99, ma se lei guarda bene la successione delle norme, nota che il richiamo non è alla tempistica della presentazione delle domande, visto che il primo comma già stabilisce quali sono le domande tardive. Invero il secondo comma dell'art. 101 stabilisce che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99". Ossia, una volta stabilito nel primo comma che le domande tardive sono quelle che vengono trasmesse al curatore dopo il trentesimo giorno precednete all'udienza di verifica stabilita nella sentenza di fallimento, il secondo comma conferma che queste domande vanno trattate per il resto come le domande tempestive, e, non a caso, noi abbiamo fatto riferimento al termine di 15 giorni anteriori all'udienza fissata per il deposito del progetto di stato passivo.
          La mancanza di un termine cui rapportare la presentazione della domanda (come per le tempestive fini a 30 giorni prima dell'udienza di verifica) spiega perché per la presentazione delle tardive non abbia senso la sospensione dei termini feriali, visto che le tardive possono essere presentate in ogni momento nell'arco di tempo sissato a dal primo comma dell'art. 101.
          Zucchetti Sg srl