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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Rivendica di beni mobili registrati
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Carmela Russo
Parma19/05/2017 13:26Rivendica di beni mobili registrati
Buonasera,
sulla base della dichiarazione dell'ex amministratrice sono state inventariate alcune autovetture, per poi scoprire al PRA che le auto erano state vendute quasi un anno prima dalla sentenza di fallimento. Ho ricercato i proprietari scrivendo pec alla società ma soltanto ora è pervenuta la domanda di rivendica del bene, procedo direttamente con istanza al G.D. oppure rigetto la richiesta per la tardività della domanda? Il mio dubbio nasce solamente sui tempi, ossia sentenza di fallimento dicembre 2015 domanda di rivendica 27 marzo 2017, lo stato passivo è stato reso esecutivo il 23 marzo 2016.
Ringraziando porgo i migliori saluti
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Zucchetti SG
Vicenza19/05/2017 17:14RE: Rivendica di beni mobili registrati
C'è qualcosa che non quadra, ossia se lei ha scoperto dal PRA che le autovetture sono state vendute, non capiamo come abbia fatto ad inventariare le stesse, posto che l'inventariazione avviene proprio con la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento. Dobbiamo desumere che le auto siano state vendute con atti trascritti prima della dichiarazione di fallimento del venditore, ma siano rimaste nella disponibilità materiale del fallito ed, ora del fallimento., per cui i terzi proprietari presentano domanda per ottenere la consegna dei veicoli.
Premesso che le domande di rivendica e restituzione dei beni seguono le medesime regole dell'accertamento dei crediti, le domande presentate quattro giorni dopo la scadenza dell'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, sono, a nostro avviso, da considerare ancora tardive sia perché i terzi, che hanno ricevuto tardivamente la comunicazione ex art. 92, probabilmente riusciranno a provare di non aver potuto rispettare il termine annuale per aver ricevuto tardivamente la comunicazione , sia perché si deve tenere conto della sospensione feriale di un mese nel 2016. Ad ogni modo, nel peggiore dei casi le domande sarebbero da considerare super tardive, soggette al vaglio di ammissibilità; ossia i terzi dovrebbe fornire la prova che la tardività non è a loro addebitabile, dopo di che, se la prova non è convincente, le domande sarebbero inammissibili, nel mentre se convincente, permetterebbe l'esame nel merito.
Zucchetti Sg srl
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Carmela Russo
Parma19/05/2017 17:24RE: RE: Rivendica di beni mobili registrati
Esattamente, non sono tata chiara io nella spiegazione. All'atto dell'inventario il cancelliere le ha inserite nell'inventario seppur avessi fatto presente che non risultavano da visura al PRA di proprietà della società fallita e la trascrizione non l'ho effettuata appunto risultando di proprietà di altra società.
Sarebbe quindi possibile in questa situazione, non accogliendo la domanda di restituzione dei beni, effettuare poi la vendita dei beni stessi e richiedere la trascrizione della sentenza di fallimento al pubblico registro?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza19/05/2017 19:33RE: RE: RE: Rivendica di beni mobili registrati
Non è così semplice in quanto trattandosi di beni mobili registrati crediamo non sia sufficiente il rigetto della domanda di rivendica e restituzione e, tanto meno, se per ragioni processuali, per poter disporre dei beni che dai pubblici registri risultano di proprietà dei terzi con valida trascrizione. Crediamo sia necessario un provvedimento che elimini, eventualmente attraverso una revocatoria se ve ne sono gli elementi, la vendita e poi il fallimento può vendere a sua volta, altrimenti riesce difficile effettuare la serie continuata di trascrizioni.
Come abbiamo detto nella precedente risposta, peraltro, non è agevole neanche rigettare per tardività le domande di rivendica e, essendo state effettuate le trascrizioni, ci sembra ancor più difficile rigettarle nel merito. ma questo è un problema concreto che conosce lei.
Zucchetti SG srl
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Francesca Babini
Bologna21/07/2018 23:36RE: RE: Rivendica di beni mobili registrati
Buonasera, mi inserisco anche io nella conversazione in quanto mi ritrovo in un caso simile.
Dalle visure al pra mi risultano intestati alla società fallita n. 4 mezzi sui quali trascrivo sentenza dichiarativa di fallimento. In sede di sopralluogo presso il capannone ove sono siti i beni di compendio della procedura, l'amministratore mi mostra un ulteriore mezzo di cui é convinto esserne proprietario. Effettuando la visura storica al pra e chiedendo all'amministratore maggiori chiarimenti emerge la seguente situazione:
- a luglio 2015 la società in bonis vende il mezzo ad altra società emettendo regolare fattura per circa 5.000 euro;
- l'acquirente provvede ad effettuare il passaggio di proprietà al pra, ma non provvede al pagamento del prezzo;
- preso atto del mancato pagamento la società in bonis riprende il mezzo ed emette nota di credito ma omette di effettuare il passaggio di proprietà.
Per quanto sopra io mi ritrovo un mezzo di cui entrambe le parti sono convinte sia di proprietà del fallimento, quindi il reale proprietario non procederà alla domanda di rivendica e io, allo stesso tempo non ho titolo per procedere alla vendita, non essendo mia la proprietà. Come posso procedere? Devo invitare il proprietario a presentare domanda di rivendica offrendo una piccola somma a titolo di transazione/recupero credito (non potendo procedere all'emissione della fattura non essendo mia la proprietà)? Qualora non sia in alcun modo interessato a riprendere il mezzo (considerato lo scarso valore che ha) come procedo?
Grazie!-
Zucchetti SG
Vicenza23/07/2018 10:23RE: RE: RE: Rivendica di beni mobili registrati
Nel caso è chiaramente intervenuta una risoluzione consensuale del contratto di vendita, per cui la via più corretta da seguire sarebbe quella di eseguire la trascrizione al PRA della scrittura privata bilaterale autenticata dal notaio in doppio originale o ex art. 7 in unico originale o atto pubblico nella quale le parti manifestano la volontà di risolvere il precedente contratto di vendita; scrittura che, non essendo stata effettuata all'epoca della retrocessione dell'auto, dovrebbe avvenire ora con partecipazione del curatore che, una volta intestta lauto al fallito o al fallimento potrebbe venderla.
In alternativa, l'attuale intestatario dovrebbe fare un atto di vendita al suo venditore, come se nulla fosse accaduto, ed egli rivendesse l'auto al precedente intestatario.
Infine, ove l'auto sia di scarso valore, tale da risultare antieconomica la conservazione e la vendita, il curatore potrebbe dismettere la disponibilità della stessa o comunque non inventariarla seguendo la procedura di cui al comma otavo dell'art. 104ter l.f.
Zucchetti SG srl
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