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Privilegio per crediti dello Stato per finanziamenti agevolati

  • Gabriele Giacobazzi

    sassuolo (MO)
    16/06/2018 10:09

    Privilegio per crediti dello Stato per finanziamenti agevolati

    In merito alla sussistenza del privilegio e alla sua natura in riferimento a finanziamenti agevolati, con particolare riferimento alla L. 46/82 mi pare che possa essere di aiuto la sentenza Cass. 4510.18 che lo qualifica come "Privilegio generale mobiliare"
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2018 10:40

      RE: Privilegio per crediti dello Stato per finanziamenti agevolati

      La sentenza da lei richiamata ha affermato, anzi ha ripreso una affermazione già fatta dalla Corte nel 2017 (Cass. N.13751 del 2017), che "La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall'Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio; sicchè essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa".
      Questo è il principio (quasi) nuovo e di carattere generale affermato dalla Corte. Quanto alla natura del privilegio che assiste i crediti per revoca di contributi, bisogna fare riferimento alle singole leggi. Tuttavia, la sentenza da lei citata indubbiamente apporto un ulteriore chiarimento anche con riferimento ai contributi di cui alla legge n. 46 del 1982, in quanto precisa che "Successivamente, il d.l. n.32 del 1995, art. 6, co. 6, convertito dalla l. n. 104 del 1995, stabilì che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati in virtù della disciplina prevista per il detto "Fondo speciale", fossero assistiti da "privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art- 2751bus c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti, nè a forme di pubblicità. Siffatta disciplina venne ribadita, in sede attuativa, dal ricordato D.M. 8 agosto 1997, n. 954, che all'art. 12, comma 2, si limitò a ripetere alla lettera il dettato legislativo: "Ai sensi del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 6, comma 6, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della L. n. 46 del 1982, art. 2, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi".
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