Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    08/11/2018 17:12

    Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

    Buona sera,
    un'istituto di credito presenta domanda di ammissione allo stato passivo di un fallimento. La domanda viene accolta.
    Successivamente viene comunicato alla Curatela Fallimentare a mezzo P.E.C., che, mediante "un contratto di cessione di crediti in blocco", il predetto istituto bancario risulterebbe aver ceduto, pro soluto, il credito insinuato nello stato passivo del fallimento a un terzo soggetto. Viene allegata alla comunicazione ricevuta dalla Curatela ed inviata dal cessionario un estratto della Gazzetta Ufficiale, dove risulta pubblicato un avviso di cessione pro soluto di crediti bancari, come previsto dall'art. 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 30.
    Nell'avviso di cessione dei crediti bancari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene riportata l'indicazione del cedente, del cessionario e della data della cessione. Nell'avviso si precisa che i dati indicativi di ciascuno dei crediti bancari ceduti (tra cui il terzo cessionario afferma esservi quello insinuato allo stato passivo del fallimento), nonché la conferma, ai debitori che ne avrebbero fatto richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione su un sito internet, restando a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
    Il Curatore accede al predetto sito internet per verificare che tra i crediti ceduti vi sia quello insinuato dalla banca allo stato passivo, ma, affinché tale verifica possa svolgersi, gli viene richiesto l'inserimento di dati identificativi del credito bancario che non gli sono stati comunicati dal terzo cedente. Si domanda:

    1) se la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 30, integri, formalmente, i presupposti per procedere a rettifica formale dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L.F.;
    2) se si, quale documentazione il terzo cessionario deve produrre al Curatore per richiedere la rettifica formale dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L.F. (tenuto conto che, attualmente, sul sito internet specificato nell'avviso pubblicato in G.U. non risulta possibile identificare il credito concorsuale, asseritamente ricompreso nella cessione).
    Grazie in anticipo per l'attenzione e la collaborazione prestata.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2018 19:01

      RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

      A norma dell'art. 58 Tub, richiamato dall'art. 4 l. n. 30 del 1999. la banca cessionaria dei crediti in blocco "dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana", che nei confronti dei debitori ceduti produce gli stessi effetti di cui all'art. 1264 c.c.. Come la comunicazione individuale, così questa forma di comunicazione collettiva in tanto possono produrre i loro effetti in quanto consentano al debitore di appurare che il suo debito, o meglio il credito che l'originario creditore vantava nei suoi confronti è stato ceduto al soggetto che si dichiara cessionario, in modo da poter pagare correttamente. Del resto lo stesso secondo comma dell'art. 115, nel preveder che il curatore attribuisca la quota di riparto spettante ad un creditore ammesso al pasivo al soggetto cessionario del credito, richiede che "la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", ed è evidente che se attraverso la documentazione prodotta- sia esso l'atto notarile o, in caso di cessione di crediti bancari in blocco, la pubblicazione nella G.U- non consentano di individuare se il credito ammesso al passivo sia stato oggetto della cessione, manca la prova dell'intervenuta cessione.
      Nel suo caso, quindi, poiché lo strumento indicato per appurare questa circostanza non è utilizzabile, lei o chiede all'originario creditore conferma dell'avvenuta cessione o al cessionario altra prova per verificare che nel blocco dei crediti ceduti vi sia anche quello che interessa. Vi è da dire, comunque, che se la banca cessionaria ha fatto la pubblicazione sulla G.U. poi ha chiesto di sostituirsi al creditore ammesso, è molto, ma molto verosimile che il credito in questione sia stato ceduto; tuttavia il dubbio è legittimo.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Barzelloni

        mondovì (CN)
        23/07/2019 08:47

        RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

        Buongiorno!
        e se il cessionario interviene con dati non in linea con l'originaria domanda della banca chi deve fornire la documentazione per il corretto intervento ex art. 115 l.f.? la banca cedente o in alternativa anche la curatela trasmettendo lo stato passivo esecutivo da cui si possa evincere l'ammissione della banca?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/07/2019 20:20

          RE: RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

          Il principio posto dall'art. 115, co. 2 l.f. è far partecipare al riparto il cesionario del credito (o colui che si surroga) nel credito già ammesso al passivo, per cui l'operazione deve essere indolore per il fallimento, che dovendo soddisfare i creditori ammessi al passivo per l'importo e la collocazione riconosciute, non può pagare nulla di più da quanto risulta dallo stato passivo; ppotrebbe pagare meno ove la cesisone sia stata parziale, ma anche in questo caso la posizione per il fallimento non cambia perché se nel credito di 100 ammesso al passivo subentra- a seguito di cessione o di surroga- un altro creditore per 60, il fallimento pagherà sempre 100, di cui 60 al cessionario e 40 all'originario creditore. Lei, pertanto, non deve fare riferimento a quanto originariamente chiesto dalla banca, ma all'importo per il quale la banca è stata ammessa al passivo, e questo, nei limiti della cessione effettuata, costituisce l'importo massimo che può essere corrisposto al cessionario. Quest'ultimo, ovviamente, deve fornire la prova dell'avvenuta cessione o surroga con le modalità disposte dal citato secondo comma dell'art. 115.
          Zucchetti Sg Srl
      • Roberto Antonio Aiello

        Milano
        07/07/2020 19:38

        RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

        Buonasera,
        la comunicazione della cessione in blocco, avvenuta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che riporti la corretta indicazione del cedente, del cessionario e della data della cessione, notificata al curatore, è requisito sufficiente per procedere alla modifica formale del passivo ex art. 115 comma 2 L.F. anche in assenza della consegna da parte del cessionario (di copia) della documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione ?
        Grazie in anticipo per l'attenzione e la collaborazione prestata. Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/07/2020 20:43

          RE: RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

          L'art. 58 TUB, il cui secondo comma, allo scopo di facilitare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevede, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce, quindi, solo la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non modifica il contratto di cessione e la disciplina dello stesso per la parte diversa dalla comunicazione al debitore, per cui il credito, per effetto della cessione, anche se in blocco, viene ceduto nelle condizioni in cui si trova ed è richiesto che la cessione sia documentata, come richiede il secondo comma dell'art. 115. Tuttavia, considerato che è impensabile che sia stata fatta la pubblicazione della cessione di un credito che non sia stato ceduto, non andremmo tanto per il sottile, visto che il fallimento comunque deve pagare un creditore e se paga colui che chiede la sostituzione come cessionario paga bene stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
          Zucchetti SG srl
    • Diego Moscato

      MILANO
      17/07/2020 16:41

      RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

      Sul punto mi permetto di segnalare la sentenza della Cassazione 28 febbario 2020, n. 5617 che In tema di insinuazione allo stato passivo non vi è spazio per la formazione di «diritti quesiti», sicché il soggetto che chiede l'ammissione ha l'onere di provare la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell'attivo e, al tempo stesso, il giudice è tenuto ad accertare anche d'ufficio il fondamento giuridico della domanda proposta.
      Ai sensi dell'art. 58, co. 4, TUB, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori nel caso in cui il debitore ceduto, nonostante la sopravvenuta cessione, versi la propria prestazione nelle mani del cedente. Pertanto, la disposizione riveste carattere «sostitutivo» solo rispetto alla notifica della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264, co. 2, cod. civ.
      Pertanto mi sembra che il curatore debba verificare l'oggetto della cessione andando oltre gli acronimi che codificano i crediti oggetto di cessione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/07/2020 19:59

        RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

        Esatto, ci eravamo ispirati proprio al precedente da lei richiamato quando abbiamo detto nella risposta che precede che "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce, quindi, solo la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non modifica il contratto di cessione e la disciplina dello stesso per la parte diversa dalla comunicazione al debitore, per cui il credito, per effetto della cessione, anche se in blocco, viene ceduto nelle condizioni in cui si trova ed è richiesto che la cessione sia documentata, come richiede il secondo comma dell'art. 115".
        Poiché, però, noi siamo anche ispirati da spirito pratico abbiamo aggiunto che "Tuttavia, considerato che è impensabile che sia stata fatta la pubblicazione della cessione di un credito che non sia stato ceduto, non andremmo tanto per il sottile, visto che il fallimento comunque deve pagare un creditore e se paga colui che chiede la sostituzione come cessionario paga bene stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale".
        Abbiamo, cioè, indicato il principio da seguire e poi dato un suggerimento (che ovviamente il destinatario è libero di seguire o non) dettato dall'esperienza che ha evidenziato come i crediti indicati nella pubblicazione sulla Gazz. Uff., siano effetticamente ceduti per cui onde evitare spese e lungaggini di tempo abbiamo dettoche non andremmo tanto per il sottile nella documentazione.
        Zucchetti SG Srl
        • Giorgia Cimarelli

          Cartoceto (PU)
          12/04/2023 12:16

          RE: RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

          Buongiorno,
          mi collego al tema chiedendo un aiuto per il caso specifico che mi si è presentato. Ho già presentato il rendiconto finale e il GD ha fissato l'udienza. Nell'inviare le pec ai creditori ammessi per darne comunicazione ho una ricevuta di mancata consegna. Chiamo il creditore (una banca) per chiedere aggiornamenti e mi viene risposto che il credito è stato ceduto ad una società di cartolarizzazione nel 2018. Alla procedura non è stato comunicato nulla, né tramite posta ordinaria né tramite pec. Come devo comportarmi?
          Contattare la società cessionaria per farmi inviare la documentazione attestante la cessione, chiedere la modifica dello stato passivo al giudice e di conseguenza il rinvio dell'udienza di approvazione del rendiconto finale?
          Grazie mille per la collaborazione.
          Cordiali saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            12/04/2023 19:03

            RE: RE: RE: RE: Cessione credito bancario comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

            E' opportuno che senta il cessionario per avere conferma e documentazione dell'avvenuta cessione, ma questo ai fini del riparto finale, per cui non bloccheremmo ora l'udienza di approvazione del conto gestione depositando la comunicazione alla banca cedente in cancelleria, ai sensi dell'art. 31 bis l. fall.
            Zucchetti SG srl