Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

  • Giorgia Cecchini

    Ca'Gallo (PU)
    03/03/2017 16:10

    Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

    Mi viene sottosposto un quesito da un creditore che ha avviato una ATP nei confronti della società fallita. Ad oggi mi chiede, considerato che l'ATP ha accertato la responsabilità della società fallita, se è possibile presentare una domanda di insinuazione al fallimento sulla base del risultato della ATP. Come curatore mi verrebbe da dire che non essendoci un titolo la domanda non va accolta. Qualcuno mi più aiutare?
    Grazie
    Giorgia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2017 19:56

      RE: Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

      Vi sono due problemi preliminari che vanno risolti. In primo luogo stabilire avanti a quele giudice e nei confronti di chi è stata proprosta la domanda si ATP e, in seconbdo la funzione che a tale accertamento viene attribuito.
      Quanto ala prima questione le due sentenze in materia che abbiamo rinvenuto (Trib. Napoli 07/08/2009 e Trib. Mantova 07/03/2003; cfr. anche Trib Napo9li 03/06/2013) concordano nel ritenere che la competenza spetta al Giudice (e quindi alla Sezione) fallimentare in considerazione della esclusività del procedimento di verifica dei crediti, cui l'attività istruttoria preventiva è finalizzata, sicchè, se è stato già dichiarato il fallimento, il (presunto) creditore, anche se non ha ancora presentata la domanda di ammissione al passivo, può chiedere un accertamento preventivo nei confronti del fallimento rivolgendosi al giudice fallimentare, posto che questi deve decidere sulla domanda di insinuazione, cui è funzionalmente collegato l'accertamento. Di conseguenza l'accertamento effettuato avanti ad altro giudice nei confronti del fallito non può essere posto a base della insinuazione.
      In secondo luogo l'ATP di cui all'art. 696 cpc può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell'accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito, sicchè lo scopo dell'attività istruttoria non è quello di ricercare le cause di un determinato risultato da cui si fa determinare un danno, ma di fotografare la situazione in vista della alterazione dello stato dei luoghi a altro. Di conseguenza, l'accertamento tecnico preventivo, anche se svolto ritualmente dal punto di vista processuale, non può essere utilizzato, come lei dice fa il creditore nella fattispecie, quale fonte di responsabilità da cui deriva il credito insinuato, ma costituisce solo una base oggettiva descrittiva di una situazione idoneo alla valutazione del giudice.
      Questi crediamo siano i dati da tenere presente nell'esame della domanda in questione.
      Zucchetti SG srl
      • Nicolò Sgueglia della Marra

        Padova
        09/07/2019 20:50

        RE: RE: Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

        Gentilmente potreste inserire i link con il testo dei provvedimenti, grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/07/2019 19:41

          RE: RE: RE: Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

          Ci dispiace, ma in sede di Forum non è possibile realizzare quanto chiede e data la relativa vetustà della risposta ci riesce difficile ritrovare la documentazione utilizzata dall'estensore della risposta per comunicarle la fonte. Ad ogni modo sicuramente consultando uno dei tanti siti gratuiti (ilcaso.it. unijuris. it; altalex. it. ecc. trova le sentenze indicate.
          Zucchetti SG srl
      • Elisa Petri

        Ferrara
        10/07/2019 12:23

        RE: RE: Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

        Buonasera,
        mi chiedevo se, pur non trattandosi di credito non fondato su di un titolo, sia comunque possibile ammetterlo, considerando la perizia che conclude l'ATP come prova atipica.
        La Suprema Corte (Cass. Civile, sez. III, 20/01/2015, n. 840; Cass. Civile sez. I, 25/08/2017, n. 20398), infatti, ha di recente ribadito, proprio con riferimento ad un giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale il credito era stato escluso proprio perché fondato su di un ATP, che "il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova".
        Senza contare che respingere una domanda del genere, costringendo il creditore a proporre opposizione allo stato passivo e la curatela a difendersi in un giudizio dall'esito scontato (verrebbe quasi certamente confermata la valutazione tecnica dell'ATP), non gioverebbe all'economicità della procedura.
        Grazie.
        Elisa
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/07/2019 19:44

          RE: RE: RE: Domanda di insinuazione a seguito di Accertamento tecnico preventivo

          Evidentemente non ci siamo espressi con sufficiente chiarezza nella risposta iniziale, e in particolare nell'ultima parte della stessa quando dicevamo "In secondo luogo l'ATP di cui all'art. 696 cpc può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell'accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito, sicchè lo scopo dell'attività istruttoria non è quello di ricercare le cause di un determinato risultato da cui si fa determinare un danno, ma di fotografare la situazione in vista della alterazione dello stato dei luoghi a altro. Di conseguenza, l'accertamento tecnico preventivo, anche se svolto ritualmente dal punto di vista processuale, non può essere utilizzato, come lei dice fa il creditore nella fattispecie, quale fonte di responsabilità da cui deriva il credito insinuato, ma costituisce solo una base oggettiva descrittiva di una situazione idoneo alla valutazione del giudice".
          Con queste parole dicevamo esattamente quanto affermato dalla cassazione da lei richiamata del 2017, n. 20398, per la quale "il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova" (Cass., 20 gennaio 2015, n. 840, che pèer la verità non si riferisce ad una ATP ma ad una prova testimoniale di un legale nella fase svoltasi dinanzi al consiglio dell'ordine locale, culminato poi nella decisione del Consiglio Nazionale Forense).
          Ossia noi non neghiamo affatto che l'ATP possa essere utilizzata in sede fallimentare, ma, poiché l'utente al quale abbiamo dato risposta affermava che "l'ATP ha accertato la responsabilità della società fallita", abbiamo cercato di spiegare che compito dell'ATP non è quello di accertare le responsabilità (di chi è la colpa), ma fotografare lo stato dei luoghi che può essere modificato, sulla base del quale poi appurare nel corso del giudizio, con una consulenza tecnica se necessaria, le responsabilità. Pertanto nei limiti in cui l'ATP ha descritto la situazione, non vi è dubbio che tale accertamento possa essere preso in considerazione anche dal giudice fallimentare del fallimento in cui una delle parti sia coinvolta (questo è il significato della nostra precisazione finale secondo cui l'ATP "costituisce solo una base oggettiva descrittiva di una situazione idoneo alla valutazione del giudice"), nel mentre non può essere posta a fondamento- né nel giudizio fallimentare né in quello ordinario- per affermare la responsabilità di una delle parti.
          Le ragioni di opportunità e di economia processuale che le prospetta sono indubbiamente valide, ma le regole sono quelle indicate.
          Zucchetti SG srl