Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

restituzione ex art. 87 bis - domanda di rivendica

  • Cristina Roncaglia

    SASSUOLO (MO)
    05/03/2019 10:00

    restituzione ex art. 87 bis - domanda di rivendica

    Buongiorno, guardando la normativa dettata dall'art. 87 bis LF e della domanda di restituzione/rivendica dell'art. 93 mi è sorto un dubbio circa l'applicabilità o meno ad entrambe le fattispecie dell'art. 103.
    Mi spiego meglio.
    In caso di rigetto dell'istanza ex art. 87 bis LF per mancato rinvenimento dei beni, il titolare del diritto può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data del fallimento ai sensi dell'art. 103 o deve presentare nuova istanza ex art. 93?
    Il dubbio nasce dal fatto che l'art. 87 bis deroga espressamente all'art. 103...
    Se non si applica l'art. 103, si può presentare istanza ex art. 87 bis e nelle more autonoma istanza di rivendica subordinata al mancato accoglimento della prima domanda? La necessità di non attendere l'esito della prima domanda deriva dall'opportunità di rispettare il termine per le domande tempestive.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2019 21:13

      RE: restituzione ex art. 87 bis - domanda di rivendica

      Le due norme da lei richiamate operano in momenti diversi e su piani diversi.
      L'art. 87bis consente di non inventariare neanche i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili e di restituirli alla parte interessata che ne faccia richiesta. in questo modo si evita al richiedente di presentare una formale istanza di rivendica e restituzione ex art. 93 e 103; ed infatti l'art. 87bis inizia proprio con la frase "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103 ….". Tanto significa che in deroga al principio della esclusività dell'accertamento del passivo (art. 52) e della domanda di rivendica (identificata non del tutto correttamente con il richiamo dell'art. 103), il titolare dei beni mobili, qualora questi rientrino chiaramente nella sua sfera in base a diritti reali o personali, non ha bisogno di partecipare al procedimento di accertamento del passivo, ma può fare una domanda informale di restituzione e, se ricorrono le condizioni poste dalla legge (che si tratti di bene mobili chiaramente di terzi) il giudice ne dispone la restituzione; vantaggio di non poco conto se si pensa a beni deperibili o di facile obsolescenza (ad es. capi di vestiario stagionali) in quanto il terzo può ottenere immediatamente quanto gli compete senza attendere i tempi lunghi dell'accertamento e della dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche.
      Se questa strada non è perseguibile, per qualsiasi ragione, il terzo deve sottostare alla ordinaria disciplina fallimentare per ottenere la restituzione dei beni, e, cioè deve presentare domanda di rivendica e restituzione e, qualora i beni oggetto della pretesa non siano sati acquisiti all'attivo può trasformare la sua domanda di rivendica in credito monetario secondo qaunto prescrive la0rt. 103, come da lei richiamato.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Roncaglia

        SASSUOLO (MO)
        08/03/2019 17:47

        RE: RE: restituzione ex art. 87 bis - domanda di rivendica

        Grazie.
        Nel mio caso ho depositato istanza ex art. 87 bis perchè ho i documenti attestati la proprietà del bene e contratto di deposito presso il fallito.
        Ho però il dubbio che il bene sia effettivamente ancora presso il fallito e così, vista l'imminenza dell'udienza di verifica del passivo, ho presentato anche istanza di rivendica ex art. 93 subordinata al mancato accoglimento della domanda di restituzione ex art. 87 bis, per evitare che in caso di rigetto di quest'ultima il cliente fosse costretto ad attendere i lunghi tempi delle tardive.
        Buon lavoro.
        Cristina
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/03/2019 19:24

          RE: RE: RE: restituzione ex art. 87 bis - domanda di rivendica

          Perfetto.
          Zucchetti SG srl