Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio locatore ex art. 2764 c.c.

  • Raffaella Agostinelli

    MILANO
    20/06/2018 11:23

    privilegio locatore ex art. 2764 c.c.

    Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente questione.
    Società A conduce in locazione immobile di società B e in esso svolge la propria attività.
    Società A affitta il ramo d'azienda a società C, con utilizzo dell'immobile di B.
    La società A fallisce e il curatore subentra nell'affitto di ramo d'azienda, che poi viene ceduta alla società C; alla fine dell'affitto, viene poi fatturato l'utilizzo del magazzino da parte di C durante l'affitto.
    La società locatrice B viene nel frattempo ammessa al passivo per i canoni di locazione non pagati dalla società A ante fallimento
    La domanda è:
    1) sul corrispettivo della cessione del ramo d'azienda da A a C spetterebbe il privilegio ex art. 2764 c.c. al locatore B?
    2) sul corrispettivo della cessione del magazzino fatturato da A in fallimento a C al termine dell'affitto spetta il privilegio ex art. 2764 c.c. al locatore B?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 20:38

      RE: privilegio locatore ex art. 2764 c.c.

      Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. si esercita- con riferimento alle locazioni sia urbane che rustiche- su "tutto ciò che serve a fornire l'immobile", cioè sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione (invecta et illata). Non è necessario che tale rapporto strumentale di destinazione sia permanente e derivi da un atto formale ed intenzionale del conduttore, ma occorre che esso non sia del tutto precario od occasionale ed è sufficiente un'immissione di fatto, tale da determinare in concreto l'assoggettamento della cosa al servizio dell'immobile locato.
      In sostanza, l'ambito delle cose gravate dal privilegio muta a seconda della destinazione assegnata all'immobile, talchè, se questi è locato ad uso abitativo, formano oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili etc. (sempre che siano pignorabili in base alla legge); se, invece, è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate all'attività da svolgere, comprese, le scorte, i semilavorati ecc., e, nel caso di immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere.
      Alla luce di queste considerazioni è da escludere che il locatore possa vantare un privilegio sul corrispettivo della cessione del ramo di azienda; qualche dubbio, invece, lo abbiamo sul corrispettivo della vendita del magazzino, che potrebbe essere costituito da scorte necessarie alla produzione. E' vero che si tratta di un privilegio possessuale in quanto esso è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, ma questa situazione si è verificata e ricorreva all'atto del fallimento in quanto la vendita è stata effettuata proprio dal curatore.
      Zucchetti SG srl