Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    12/02/2019 12:57

    Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

    Salve,
    al fine di ottenere un Vostro supporto, Vi partecipo quanto segue.
    A seguito della dichiarazione di fallimento di una società (settembre 2018) è stata inoltrata comunicazione ex art. 92 l.f. alla società di leasing, la quale, giusta documentazione acquisita dal Legale Rappresentante della fallita, risulta proprietaria di alcuni beni mobili atteso che non è stato effettuato il pagamento delle relative fatture di riscatto.
    La società di leasing, ancorchè avesse ricevuto la citata comunicazione ex art. 92 l.f., non ha trasmesso, ad oggi, la domanda di rivendica.
    Il 22.01.2019 si è tenuta l'udienza di verifica delle domande (tempestive) di ammissione al passivo.
    I beni oggetto di contratti di leasing non riscattati non sono stati inclusi tra quelli inventariati a norma dell'art. 87-bis l.f..
    Inoltre, per uno solo dei beni, trattandosi di "contratto pendente alla data di dichiarazione di fallimento" è stata presentata al G.D. istanza ex art. 72-quater e 72 l.f. per ottenere l'autorizzazione allo scioglimento del contratto. Anche per questo bene la società di leasing non ha trasmesso domanda di restituzione.
    Premesso che si tratta di beni di modesto valore, i quesiti che mi (e Vi) pongo sono i seguenti:
    - posso procedere, previo inventario degli stessi, alla vendita dei beni oggetto dei contratti di leasing non riscattati?;
    - cosa succederebbe se, in epoca successiva alla vendita, la società di leasing trasmettesse la domanda (tardiva) di rivendica dei citati beni?
    - per il bene oggetto di autorizzazione allo scioglimento e non richiesto, in restituzione, dalla società di leasing come occorre procedere?.
    E' la prima volta che mi ritrovo a "gestire" una tale fattispecie e, pertanto, Vi chiedo di fornirmi ogni ulteriore aspetto che mi consenta di operare nel rispetto del tessuto normativo di riferimento.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:14

      RE: Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

      Dalla descrizione fatta emerge che, a seguito del fallimento della società A, lei ha rinvenuto alcuni contratti di leasing, alcuni dei quali (diciamo 3 per semplificare il discorso) con termine finale già scaduto ma con alcune rate non pagate e senza che fosse stato operato il riscatto e uno con termini di pagamento ancora in corso. Per i primi tre lei ha mandato alla società di leasing la sola comunicazione di cui all'art. 92 l.f., nel mentre per il quarto ha fatto eguale comunicazione previa però comunicazione di volersi sciogliere dal contratto. Inoltre non ha proceduto alla inventariazione dei beni oggetto dei contratti di leasing ai sensi dell'art. 87bis.
      Se è così, per i primi tre contratti sarebbe stato più opportuno comunicare espressamente l'intenzione di sciogliersi dagli stessi perché questi, non essendo stato esercitato il riscatto e non essendo stata azionata una clausola risolutiva espressa né chiesta la risoluzione per l'inadempimento per mancato pagamento di alcune rate, erano da considerarsi rapporti pendenti alla data del fallimento; dal lato esterno il problema potrebbe tuttavia essere superato perché l'intenzione del curatore di sciogliersi o meno dai contratti non deve essere manifestata in modo espresso e, quindi, potrebbe bastare la comunicazione di cui all'art. 92, se questa comunque è chiaramente indicativa, seppur in modo implicito, della scelta operata dal curatore. Dal alto interno deve comuqnue regolarizzare la posizione con l'autorizzazione del comitato dei creditori, come richiesto dal primo comma dell'art. 72.
      Inoltre dovrebbe provvedere all'inventariazione dei beni oggetto dei contratti di leasing giacchè la possibilità di non inventariare beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili presuppone, a norma dell'art. 87bis che gli stessi beni siano, invece che inventariati, restituiti, con decreto del giudice delegato, alla parte interessata che ne abbia fatta richiesta, previo anche consenso del comitato dei creditori, "anche provvisoriamente nominato". ossia la non inventariazione ex art. 87bis non è una scelta unilaterale del curatore ma richiede, ricorrendone il presupposto, che l'interessato abbia chiesto la restituzione, che vi sia stato il consenso del comitato e che provveda il giudice delegato.
      Le consiglieremmo, pertanto, di procedere all'inventariazione di tutti i beni oggetto dei contratti di leasing e contestualmente, acquisita l'autorizzazione del comitato dei creditori sullo scioglimento dei quattro contratti, comunicare alla società di leasing che conferma di volersi sciogliersi dai contratti, come già implicitamente comunicato con l'avviso ex art. 92 per i primi tre e con formale comunicazione per il quarto.
      Sistemata formalmente la faccenda, se continua l'inerzia della società di leasing, lei potrebbe mettere in mora il creditore per il ritiro dei beni o più semplicemente, visto che si tratta di beni mobili acquisiti all'attivo nella disponibilità del fallimento, potrebbe procedere alla loro liquidazione; qualora un domani la società di leasing formulasse una domanda di rivendica, la stessa non potrebbe essere accolta perché i beni sono stati liquidati legittimamente e la società potrebbe tramutare la domanda di rivendica e restituzione in una pretesa di pagamento del controvalore, come previsto dall'art. 103 l.f.. Quale sia il controvalore è difficile dirlo, ma a nostro avviso, in un caso del genere non potrebbe essere quello stimato o stimabile all'epoca del fallimento, ma quello effettivamente realizzato, posto che alla liquidazione si è pervenuti per l'inerzia della società di leasing che, sebbene formalmente avvista e successivamente riavvisata, non ha ritenuto di chiedere la restituzione dei beni quando questi erano ancora nell'attivo fallimentare.
      Visto che si parla di beni di modico valore, il curatore, dopo l'inventario potrebbe dismettere gli stessi ai sensi dell'art. 104ter per la chiara non convenienza a continuarne la custodia, ma questa via, che (ri)porterebbe i beni nella disponibilità della società fallita è nel caso, a nostro parare sconsigliabile perché, una volta comunicato lo scioglimento del contratto il soggetto legittimato a riprenderli è la società di leasing.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        14/02/2019 09:44

        RE: RE: Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

        Salve,
        nel ringraziarVi, come sempre, per il prezioso supporto, considerata la "peculiarità" della fattispecie, nel contenuto che segue Vi rappresento i dettagli della mia situazione e come intendo agire.
        I contratti di leasing sono complessivamente 5 di cui:
        - uno, pendente alla data di dichiarazione di fallimento attesa la relativa scadenza dello stesso in data successiva alla citata dichiarazione, per il quale è stata fatta istanza per l'autorizzazione allo scioglimento ex artt. 72-quater e 72 l.f.. Il G.D. ha reso la relativa autorizzazione;
        - tre, da considerarsi contratti non pendenti alla data di dichiarazione di fallimento atteso che la società di leasing, per il tramite di una società mandataria, ha formalizzato l'inadempimento degli stessi ed ha chiesto (alla società ancora in bonis) la restituzione dei beni oggetto dei relativi contratti.
        Per tutti i beni oggetto dei contratti di leasing, oltre la comunicaizone ex art. 92 l.f., sono state inoltrate, a mezzo pec, alla società di leasing, molteplici comunicazioni con le quali, nell'evidenziare che i beni sono ubicati presso deposito di altra società (giusta accordo di "favore" con la società ancora in bonis) si costituiva formalmente in mora la citata società di procedere al ritiro degli stessi.
        Come già detto, per tutti i beni oggetto dei contratti di leasing, non si è proceduto all'inventario e la società di leasing non ha presentato la domanda tempestiva di rivendica.
        Alla luce dei quanto sopra dettagliato Vi chiedo, dunque, se reputate corretto il mio operato nei termini che seguono:
        - vista l'inerzia della società di leasing e la mancata presentazione della domanda (tempestiva) di rivendica, procedo con l'inventario di TUTTI i beni (anche per quello oggetto di autorizzazione allo scioglimento dal relativo contratto);
        - nomina dello stimatore del valore degli stessi ed espletamento di tutte le attività prodromiche alla relativa liquidazione;
        - in caso di esito negativo dei tentativi di liquidazione e considerato "non conveniente" procedere con ulteriori tentativi, presentare l'istanza di abbandono degli stessi ex art. 104-ter l.f.

        Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/02/2019 13:07

          RE: RE: RE: Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

          Ci sembra corretta la sua linea, pur mantenendo le nostre perplessità sul terzo punto. In ogni caso, provveda a regolarizzare lo scioglimento (tacito o espresso) dai contratti con l'autorizzazione del comitato dei creditori (se esiste), richiesta dal primo comma dell'art. 72.
          Zucchetti SG srl
    • Roberto Bussani

      Trieste
      19/03/2024 17:56

      RE: Mancata rivendica beni mobili da parte della società di leasing

      Buonasera. Mi inserisco nel forum (anche se la domanda risale al febbraio 2019). Nel caso di una liquidazione giudiziale, ho inviato alla società di leasing la comunicazione ex art. 200 CCIII, senza ricevere alcun riscontro (neanche ai diversi successivi tentativi di contatto). Trattandosi di beni mobili registrati (due furgoni), come devo comportarmi? Faccio presente che tali beni sono già stati inventariati. Grazie