Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

surroga del mutuante

  • Daniela Aschi

    Roma
    13/06/2018 12:32

    surroga del mutuante

    Mi si presenta questa situazione: un dipendente si è insinuato al passivo con due diverse istanze ed è stato ammesso per due TFR: uno di maggiore importo, riferito agli anni di lavoro prestati, uno di importo minore per il periodo di CIGS ( la legge sull'editoria prevede la CIGS anche durante il fallimento).
    Il dipendente ha richiesto e ricevuto dal Fondo di Garanzia INPS solo il TFR di importo maggiore. Ora io ho presentato un primo riparto parziale ed al creditore va una somma in percentuale sul TRF di minore importo che non è stato chiesto all'INPS. Dopo il deposito del progetto di riparto parziale e l'ordine del GD di deposito dello stesso, è stata presentata da parte di una società finanziaria, un'istanza di insinuazione con la quale questa, in qualità di mutuante -garantita da cessione pro-solevendo delle retribuzioni ed in caso di cessazione del rapporto, del TFR fino all'importo dovuto- chiede di essere ammessa al passivo. La somma vantata dalla società finanziaria è superiore a quella riconosciuta al dipendente e non anora incassata per il TFR CIGS.
    Devo quindi risolvere una serie di problemi: il credito del dipendente è già stato ammesso quindi ho una duplicazione di domande; il credito vantato dalla finanziaria è maggiore di quello ancora residuato per il TFR Cigs che il dipendente non ha incassato dall'Inps; il riparto prevede una somma in favore del dipendente.
    Vi sarei grata se mi suggeriste un modus operandi corretto. in ordine a tutti queti problemi.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/06/2018 17:35

      RE: surroga del mutuante

      Nell'argomento "Passivo e Rivendiche"
      è stata inserita una nuova discussione con oggetto "surroga del mutuante"

      Da parte di: Daniela Aschi
      Mi si presenta questa situazione: un dipendente si è insinuato al passivo con due diverse istanze ed è stato ammesso per due TFR: uno di maggiore importo, riferito agli anni di lavoro prestati, uno di importo minore per il periodo di CIGS ( la legge sull'editoria prevede la CIGS anche durante il fallimento).
      Il dipendente ha richiesto e ricevuto dal Fondo di Garanzia INPS solo il TFR di importo maggiore. Ora io ho presentato un primo riparto parziale ed al creditore va una somma in percentuale sul TRF di minore importo che non è stato chiesto all'INPS. Dopo il deposito del progetto di riparto parziale e l'ordine del GD di deposito dello stesso, è stata presentata da parte di una società finanziaria, un'istanza di insinuazione con la quale questa, in qualità di mutuante -garantita da cessione pro-solevendo delle retribuzioni ed in caso di cessazione del rapporto, del TFR fino all'importo dovuto- chiede di essere ammessa al passivo. La somma vantata dalla società finanziaria è superiore a quella riconosciuta al dipendente e non anora incassata per il TFR CIGS.
      Devo quindi risolvere una serie di problemi: il credito del dipendente è già stato ammesso quindi ho una duplicazione di domande; il credito vantato dalla finanziaria è maggiore di quello ancora residuato per il TFR Cigs che il dipendente non ha incassato dall'Inps; il riparto prevede una somma in favore del dipendente.
      Vi sarei grata se mi suggeriste un modus operandi corretto. in ordine a tutti queti problemi.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/06/2018 17:41

        RE: RE: surroga del mutuante

        Se abbiamo ben capito il dipendente in questione è stato ammesso al passivo due volte per lo stesso credito per TFR, una volta per un importo ed un'altra per un importo superiore, che è quello che l'Inps ha anticipato. Se le cose stanno così, per prima cosa, prima di procedere ad un riparto, bisogna eliminare dal passivo la doppia insinuazione che potrebbe, per comodità organizzativa, essere quella che comprende il TFR non anticipato dall'INPS; e ciò va fatto con un giudizio di revocazione di credito previsto dall'art- 98 l.f, sostenendo o l'errore o la scoperta di nuovi documenti che hanno evidenziato che si trattava dello stesso credito.
        Sistemata questa prima faccenda, lei si troverà con un credito solo insinuato per TFR, che è stato anticipato dall'Inps e che la Finanziaria assume esserle stato ceduto dal lavoratore. Se la cessione è documentata con data certa anteriore al fallimento, il lavoratore non poteva insinuare neanche questo credito perché lo aveva ceduto e, quindi, anche questa ammissione deve essere revocata, come l'altra e, dopo, dovrebbe essere ammessa la Finanziaria, negando l'ammissione dell'Inps che si surrogherà al dipendente per il TFR anticipato (poi l'Inps chiederà al lavoratore la restituzione di quanto anticipato, ma questo è problema che non interessa il fallimento).
        Zucchetti SG Srl