Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza ex art. 111 L.F.

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    18/06/2018 17:27

    Istanza ex art. 111 L.F.

    Vorrei porre alla Vostra attenzione il seguente quesito:
    Nell'ambito di una procedura fallimentare, una società acquista all'asta un bene immobile ad uso industriale, di pertinenza del fallimento.
    Dalla CTU nulla emergeva circa situazioni particolari inerenti l'immobile, vincoli o altro.
    Dopo il decreto di trasferimento, conseguente al versamento integrale del prezzo, la società acquirente si vede notificare dal Comune un decreto di esproprio di una parte dell'immobile costituente un lotto dell'area PIP.
    Procedura di esproprio iniziata molti anni prima e risultante chiaramente da un approfondito esame che poteva esser fatto dal Consulente della procedura fallimentare.
    Per evitare l'esproprio la società ha chiesto l'assegnazione del lotto, pagando una cifra considerevole al Comune.
    Alla luce di quanto sopra, ai fini di ottenere il ristoro almeno della somma versata, potrebbe profilarsi un istanza ex art. 111 L.F. essendo credito prededucibile sorto in funzione e/o in occasione della procedura?
    Diversamente, quale strada percorrere?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 10:57

      RE: Istanza ex art. 111 L.F.

      L'ipotesi verificatasi è quella della evizione parziale in quanto è stato trasferito un bene in parte di terzi, che hanno esercitato i loro diritti. In una vendita contrattuale, per eliminare lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, trova applicazione l'art. 1484 c.c., nel mentre nel caso di vendita coattiva la fattispecie è regolamentata dal secondo comma dell'art. 2921 c.c., per il quale "Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro".
      Nell'esecuzione individuale la pretesa del terzo aggiudicatario va rivolta nei confronti del creditore procedente (anche perché il terzo comma della norma citata esclude che l'acquirente possa ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile); nell'esecuzione fallimentare l'aggiudicatario non può che rivolgersi al fallimento facendo valere un credito che è conseguenza del comportamento della curatela, che ha messo in vendita un bene non integralmente proprio, per cui il credito azionato può sicuramente qualificarsi come prededucibile.
      Quanto al merito della richiesta, a noi pare che nessuna colpa possa essere attribuita all'aggiudicatario per non aver controllato l'esistenza della espropriazione in corso, dal momento che dalla perizia effettuata in sede fallimentare non si accennava ad una tale situazione, neanche quale eventualità, per cui, a nostro avviso, l'acquirente aveva giustamente fatto affidamento sui dati ufficiali della procedura.
      Diverso è il rapporto tra fallimento e consulente. E' chiaro che se, come sembra da quanto riferisce, il consulente ha operato con negligenza tacendo dell'esistenza dell'espropriazione in corso, la curatela potrà rivalersi sullo stesso del danno subito i9n conseguenza dell'evizione parziale.
      Zucchetti SG srl