Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    15/06/2018 10:41

    ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

    Volevo chiedere un Vostro parere in merito ad una situazione particolare.
    Il Curatore interviene in una procedura esecutiva immobiliare ex art.107 L.F.
    La procedura era stata promossa da creditore chirografario prima del fallimento ed era stato spiegato intervento da un creditore fondiario avente privilegio su uno solo dei lotti oggetto di pignoramento (e quindi non sull'intero asse oggetto dell'esecuzione).
    La procedura è stata portata avanti dalla curatela, nel silenzio del creditore Fondiario. Oggi, in sede di distribuzione del ricavato dell'esecuzione,al GE è stata formulata istanza di assegnazione ex art.41 TU L.B: del ricavato dalla vendita del solo lotto su cui grava il privilegio ipotecario.
    L'istanza è stata peraltro formulata da soggetto che agisce in qualità di mandante di Società che afferma di aver acquistato in blocco tutti i crediti in sofferenza del creditoreFondiario (così come si legge nella Gazzetta Ufficiale allegata all'istanza di assegnazione).
    L'istanza di assegnazione va accolta anche in pendenza di intervento ex art.107 L.F. da parte del fallimento?
    Il soggetto richiedente è legittimato pur non avendo dato dimostrazione di aver acquistato proprio quel credito? e senza che il creditore originario (fondiario) abbia, altresì, mai fatto valere il suo privilegio giuridico poiché non aveva ne promosso e/o portato avanti la procedura esecutiva (ai sensi del 41) limitandosi ad intervenire come un normale creditore?
    Preciso, altresì, che il credito fondiario è stato insinuato al passivo del fallimento dal creditore originario
    e non sono state richieste surroghe da parte di altri soggetti, pertanto nello stato passivo risulta ancora iscritto solo ed esclusivamente il creditore originario (quindi altro soggetto rispetto a quello che ha fatto la richiesta di assegnazione nella procedura esecutiva). Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2018 11:10

      RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

      A nostro avviso il cessionario del credito fondiario non può vantare alcun diritto nell'esecuzione esecutiva dato che questa non è stata promossa né proseguita secondo le regole dell'esecuzione fondiaria. Questa è stata promossa da un creditore ordinario e proseguita, in sua sostituzione, dal curatore del fallimento del debiore ai sensi dell'art- 107 l.f., per cui il cessionario è rimasto un semplice interveniente, della cui permanenza nell'esecuzione vi da dubitare. Pertanto il ricavato dall'esecuzione va assegnato al fallimento che lo distribuirà con i normali riparti in sede fallimentare.
      Tanto prescinde dalla legittimazione del soggetto intervenuto nell'esecuzione; questa questione si porrà in sede fallimentareove è insinuato il creditore originario, che per ora è il creditore che ha diritto a partecipare ai riparti fin quando l'interveniente in sede esecutiva non chiede di essere a lui sostituito in quanto cessionario del credito ammesso, a norma dell'art. 115, co. 2, fornendo la prova dell'avvenuta cessione, che per i crediti di massa è pubblicizzata con pubblicazione sulla G.U.
      Zucchetti SG Srl

      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        07/01/2019 16:43

        RE: RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

        buonasera,

        se in sede di riparto fallimentare la curatela dovesse ritenere che nel riparto della procedura esecutiva il fondiario avesse percepito più di quanto spettante in sede fallimentare (ad esempio per l'imu pagata dalla procedura fallimentare per il periodo di possesso dell'immobile, qualora il GE non avesse riconosciuto prededucibilità per la somma pagata dal curatore), la curatela ha diritto a farsi restituire le maggiori somme percepite dalla banca in sede esecutiva?. Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2019 20:28

      RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

      Si certo. La natura di assegnazione provvisoria che viene data al pagamento fatto al creditore fondiario in sede di esecuzione individuale e la previsione che anche questo creditore deve insinuarsi nel fallimento si spiegano proprio nell'ottica di fare i conti finali del dare e vare in sede fallimentare, sicchè se la banca ha ricevuto nell'esecuzione individuale più di quanto avrebbe diritto a ricever nel fallimento, deve restituire detto surplus.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        02/05/2019 13:24

        RE: RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

        Premesso che il confronto tra quanto il creditore abbia incassato dall'esecuzione (in forza del 41 del TUB) e quanto avrebbe incassato nel fallimento non può che essere fatto quando si vanno a fare i calcoli per il riparto finale (del fallimento), la richiesta di quanto eventualmente egli debba restituire al fallimento deve essere fatta, cronologicamente (operativamente parlando), prima di avviare la procedura di riparto stesso onde avere già disponibili anche quelle somme?. Se ci si limitasse a fare i calcoli direttamente nel riparto si avrebbe un riparto (definitivo e autorizzato) per il quale si avrebbero somme da ripartire ad altri creditori ma che effettivamente ancora si hanno, in attesa che il fondiario provveda a restituirle. Premesso che il rendiconto va fatto molto prima del riparto finale, però, sarebbe il caso di fare questi calcoli già prima del rendiconto in modo tale da spiegare dettagliatamente (già in quella sede) cosa è avvenuto e come verrà gestito?. Grazie mille.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/05/2019 18:22

          RE: RE: RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

          La bellezza e l'utilità di un programma come Fallco è anche quella di poter lancaiare un riparto in qualsiasi momento, senza necessità di darvi poi esecuzione, ma al solo scopo di valutare la situazione al momento. Diciamo questo perché lei potrebbe già all'atto della presentazione del conto gestione b(che detto per inciso non va fatto molto prima del riparto finale) fare una simulazione di riparto per capire quanto il Fondiario dovrebbe restituire e poi aggiornare il tutto al momento del riparto finale, che dovrebbe sequire l'approvazione del rendiconto e la liquidazione del compenso.
          Zucchetti SG Srl
    • Alfredo Tacchetti

      Fermo
      09/05/2022 11:01

      RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

      Buongiorno a tutti,
      Intendo inserirmi in questa discussione sul noto e delicato tema dei rapporti tra credito fondiario e fallimento.
      Nel mio caso (di Curatore fallimentare intervenuto nella procedura esecutiva), il Fondiario procedente -che manca di insinuazione al passivo su alcune quote di proprietà dell'immobile appartenenti ai falliti soci di snc,- ha ottenuto l'autorizzazione ad incassare direttamente ex art. 41 TUB.
      Sorvolo su come si è arrivati all'autorizzazione senza che il professionista delegato alla vendita abbia compulsato la costituita Curatela per il deposito della propria nota di precisazione del credito, ma il fatto è che il fallimento dovrà avere il suo.
      Invero, non soltanto il Fallimento va preferito sulla porzione di credito relativa alle spese specifiche e generiche rispetto ai diritti (sul bene venduto) per i quali il Fondiario è insinuato, ma soprattutto, nel caso specifico, al fondiario non spettano le somme riferite ai diritti di proprietà dei debitori per i quali non si è insinuato al passivo del fallimento (ampiamente scaduti anche i termini per una insinuazione tardiva).
      Ed allora, sul presupposto che il pagamento diretto ex art. 41 tub ha carattere provvisorio, chiedo:
      1. nel caso in cui nel frattempo, il creditore abbia incassato tutte le somme (su questo il prof. delegato non ha ancora riferito), è possibile stimolare ed ottenere in sede di riparto finale un provvedimento del GE che disponga la restituzione da parte del Fondiario delle somme non dovute, senza passare per un'opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza con cui il GE stesso ha autorizzato il pagamento diretto o, in alternativa, la curatela è costretta ad esercitare un autonomo giudizio?
      2. In questa ultima ipotesi, la curatela sarebbe tenuta ad attendere il riparto prima di fare la causa (come induce a supporre l'ultima parte del secondo comma dell'art. 41 tub?
      3. se così fosse, come sarebbe possibile conciliare l'esercizio di un giudizio volto ad ottenere somme e, dunque, svolgere un'attività liquidatoria, con la fase di chiusura del fallimento iniziata con il deposito del rendiconto finale in cui il Curatore dovrebbe dichiarare che l'attività liquidatoria è conclusa?
      4. Sotto il profilo pratico, la liquidazione del compenso al curatore ai fini dell'assegnazione da parte del GE in favore del fallimento del relativo credito, va chiesta al GD sull'intero attivo e passivo della procedura fallimentare (nel mio caso massa della società e masse dei soci), per poi estrarre la quota su cui operare la restituzione o è legittima un'istanza e conseguente liquidazione limitata alla quota medesima?
      Grato di un vostro riscontro, saluto con la consueta cordialità
      Avv. Alfredo Tacchetti Fermo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/05/2022 18:40

        RE: RE: ART. 41 TUB - CASO PARTICOLARE

        La sua ricostruzione della vicenda e il suo inquadramento sono perfetti, e alla luce di questi ne discende che la curatela ha diritto ad ottenere la restituzione dal creditore fondiario di quanto incassato oltre il dovuto se la vendita fosse stata effettuata nel fallimento in considerazione delle spese della procedura prevalenti sull'ipoteca, con la conseguenza che, se il creditore fondiario non si insinua o la sua ammissione super tardiva viene dichiarata inammissibile o in per altro motivo il credito fondiario non viene ammesso, questi è tenuto a restituire l'intera somma incassata in sede individuale in via provvisoria.
        Ciò detto le modalità con cui la curatela può far valere le sue pretese dirette a contestare erronea applicazione della normativa procedurale sono esclusivamente quelle della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,; dubbio può sussistere in ordine alla differenza che il creditore fondiario è tenuto a restituire a causa del mancato calcolo delle spese o della mancata insinuazione, ma anche in questo caso, lo strumento non può essere una richiesta di revisione al giudice dell'esecuzione, ma un giudizio ordinario di ripetizione di indebito. Tuttavia, per intanto sarebbe preferibile agire per ogni contestazione ex art. 617 c.p.c., se in tempo.
        Indubbiamente i tempi si allungano, ma non è necessario avere provvedimenti definitivi, come il riparto finale, in quanto è sufficiente che in sede esecutiva e di opposizione il curatore abbia un titolo da cui emerge l'esistenza di un credito prioritario sull'ipoteca, che potrebbe essere la liquidazione di un acconto per il compenso del curatore, l'il rapporto semestrale con allegata rendiconto, l'autorizzazione ad effettuare spese da parte del comitato dei creditori ex art. 35 l. fall. e così via
        Quanto alla questione pratica del compenso, noi abbiamo sempre sostenuto, che il ricavato dalla liquidazione del bene effettuata in sede esecutiva entri nell'attivo su cui calcolare il compenso in quanto si tratta del ricavato della vendita di un bene del fallito che contribuisce a formare l'attivo che va assegnato, solo per un privilegio processuale, al creditore fondiario (in tal senso da ult. Trib. Monza, 13/06/2019), ma come altre volte abbiamo detto la Cassazione non è d'accordo, anche se lascia aperta la valvola che il curatore abbia in qualche modo contribuito alla realizzazione.
        Zucchetti SG srl