Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    30/08/2016 12:01

    Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

    Buongiorno,
    sono Curatore di un fallimento nel quale, in occasione della redazione dello stato passivo, poi dichiarato esecutivo, sono stati ammessi crediti di lavoratori.
    Ora, il tfr e le ultime 3 mensilità, sono state corrisposte dall'Inps attraverso il Fondo Garanzia.
    L'Inps ha presentato allo scrivente, tramite pec, domanda di rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115LF.

    Vorrei chiedere Vostre indicazioni su come procedere, visto che studiando la questione ho visto dei pareri divergenti tra chi ritiene necessario presentare istanza al G.D. per chiedere autorizzazione alla modifica e poi depositare lo stato passivo modificato, e chi invece ritiene sia sufficiente tenerne conto in sede di riparto.
    Ove possibile chiederei anche un esempio pratico.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/08/2016 19:37

      RE: Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

      A nostro avviso, il nuovo secondo comma dell'art. 115 non dovrebbe destare dubbi in quanto ci sembra che attribuisca in modo inequivoco il potere di pagamento e di rettifica dello stato passivo direttamente ed esclusivamente al curatore. La norma infatti stabilisce che se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti o un trezo si surroga (come nel caso dell'Inps), "il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione" o le condizioni per la surroga.
      Non è asintonico questo potere dato al curatore perché si tratta soltanto di accertare l'intervenuta vicenda successoria sopravvenuta in un credito già esaminato e ammesso al passivo dal giudice delegato, e la correlata variazione dello stato passivo è soltanto formale in quanto interviene soltanto una modifica soggettiva che individua il soggetto che, al momento del riparto, riceverà il pagamento al posto di quello ammesso al passivo, senza alcun aggravio ulteriore per il fallimento. La variazione dello stato passivo, in realtà, ha più che altro una funzione di regolarità contabile interna per giustificare perché un certo importo di cui figura creditore il dipendente X viene attribuita nel riparto all'Inps o ad un creditore cessionario diverso. per questo Fallco ha creato apposita funzione per la cui applicazione, se non riesce a far da solo, può telefonare all'assistenza Zucchetti.
      Zucchetti Sg Srl
      • Felice Grande

        vietri di potenza (PZ)
        29/07/2019 16:25

        RE: RE: Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

        Il mio caso è il seguente:
        un lavoratore è stato ammesso al passivo per l'importo del TFR pari a 100 e per l'importo del salario pari a 500. Gli interessi e rivalutazione saranno calcolato fino al soddisfo.
        l'Inps ha presentato istanza chiedendo il rimborso del TRF nella misura di 120 pari al capitale oltre a interessi e rivalutazione oltre al rimborso di 80 per salari relativi agli ultimo tre mesi.
        In quanto caso non può essere emesso una semplice rettifica del creditore perchè il debito del fallimento dovrebbero essere adeguati per gli intereswsi e rivalutazione, come pure i salari ancora dovuti devono essere rettificati a 420 in luogo dei 500.
        In questo caso penso che occorre l'intervento del G.D. Cosa ne pensa?
        seconda fattispecie:
        un lavoratore ha attivato direttamente il fondo garanzia per la quota del TFR e dei salari.
        In questo caso occorre inserire l'Inps nello Stato passivo per l'importo pagato dal fondo? Quale documentazione occorre per l'ammissione?
        GRAZIE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/07/2019 19:15

          RE: RE: RE: Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

          Sul primo quesito riteniamo che la rettifica rimanga compito del curatore in quanto così prevede l'art. 115, co. 2 l.fall., che non contempla un intervento del giudice. Tanto perché il giudice ha già valutato la domanda di ammissione al passivo e le risultanze dello stato passivo dovrebbero essere certe e inequivoche, lasciando la sola possibilità di successivi conteggi per interessi, dato che la rivalutazione comunque cessa con la esecutività dello stato passivo. Per quanto riguarda gli interessi postfallimentari questi, a norma del combinato disposto del secondo comma dell'art. 2749 c.c. e ult. parte del terzo comma dell'art. 54 l.fall., decorrono al tasso legale e, trattandosi di crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente; pertanto si tratta di fare dei semplici calcoli, tenendo presente che l'operazione di anticipazione del TFR e delle ultime tre mensilità da parte del Fondo gestito dall'Inps deve essere indifferente per il fallimento che, non deve pagare di più di quanto ammesso al passivo, anche se paga parte di quella somma al dipendente e parte all'Inps a seguito di surroga. Quando ciò avviene, il curatore deve calcolare se l'Inps ha pagato secondo quanto stabilito dal passivo, facendo il conteggio della rivalutazione fino alla esecutività dello stato passivo e degli interessi legali fino al momento del pagamento da parte dell'Inps, e ammette per questa somma l'ente al passivo, detraendo la stessa dall'importo ammesso a favore del lavoratore; da quel momento gli interessi post fallimentari decorreranno fino al primo riparto in cui questi creditori saranno inclusi su ciascuna delle somme ammesse.
          Quanto alla seconda fattispecie, riteniamo che questa, per essere diversa dalla prima dovrebbe riguardare l'ipotesi che il dipendente non sia stato ancora ammesso al passivo. Se è così si è fuori dal campo di applicazione del secondo comma dell'art. 115 l.fall., e l'Inps, così come il dipendente, dovranno insinuarsi al passivo ciascuno per il proprio credito. L'Ente ,ovviamente, dovrà fornire la prova di aver anticipato al lavoratore la somma che chiede sia ammessa al passivo.
          Zucchetti SG srl
    • Andrea Cundari

      Santo Stefano di Rogliano (CS)
      21/09/2023 21:07

      RE: Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

      Nel caso in cui la surroga arrivi dopo la presentazione del progetto di riparto ed invio dello stesso ai creditori, come ci si comporta dato che questo credito è stato escluso proprio perchè la surroga è arrivata in ritardo?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/09/2023 16:16

        RE: RE: Rettifica Stato Passivo per surroga Inps

        Dovrebbe chiarire meglio la situazione perché lei dice che il credito è stato escluso per tardività della surroga, ma la surroga di cui al secondo comma dell'art. 115 l.fall. presuppone l'ammissione del credito cui sudrogarsi.
        zucchetti sg srl