Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    09/07/2019 19:22

    crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

    Buongiorno
    per un fallimento mi viene prodotto una istanza di insinuazione al passivo di un dipendente che ha ottenuto, prima della dichiarazione di fallimento, un decreto ingiuntivo non opposto in cui gli viene riconosciuta la retribuzione al lordo di ritenute fiscali e dei contributi previdenziali.
    In sede di ammissione di stato passivo, il curatore deve comunque depurare le retribuzioni dai contributi previdenziali o, essendo un importo stabilito in un decreto ingiuntivo passato in giudicato, è cristallizzato e devo ammetterlo così com'è?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2019 19:40

      RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

      Se il decreto ingiuntivo è definitivo, nel senso che non solo non è stato impugnato nel termine di legge ma è stato emesso il provvedimento del giudice di cui all'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, il credito da esso risultante non può essere modificato perché quel decreto fa stato anche nei confronti del fallimento.
      Del resto va ricordato che, a fronte della ripetuta affermazione secondo cui i dipendenti vanno ammessi al passivo al lordo delle ritenute fiscali, essendo il curatore sostituto di imposta, e al netto delle ritenute previdenziali, che richiederanno gli enti rispettivi (per cui viene detratta dalla retribuzione lorda indicata nella busta paga la percentuale di trattenuta previdenziale, indicata sempre nello stesso documento e che generalmente ammonta al 9,19%), la Cassazione 17 novembre 2016 n. 23426 ha così statuito: "Il credito retributivo del lavoratore, in attuazione del principio di integrità della retribuzione, va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota di contributi posta a carico del primo, poiché tale quota, in caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine, rimane, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952, definitivamente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva posta a suo carico e che pertanto andrà riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2751- bis C.c. sull'intero ammontare. D'altra parte il credito retributivo del lavoratore non può essere ammesso al passivo al lordo anche della quota posta a carico del datore di lavoro, poiché non è configurabile un diritto del lavoratore ad invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto bilaterale tra datore di lavoro ed ente previdenziale".
      Zucchetti SG srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        21/10/2020 15:16

        RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

        Buongiorno,
        ho letto la risposta al quesito, ma non è chiara.
        Io ho sempre ammesso il credito dei lavoratori al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.
        La sentenza suindicata pare ribaltare tale impostazione dicendo che il credito va ammesso al lordo delle quota contributiva posta a carico del lavoratore.
        E' cambiato qualcosa?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/10/2020 18:36

          RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

          Non è cambiato nulla sotto il profilo legislativo, ma la Cassazione citata ha dato una diversa interpretazione rispetto al passato, come accade di frequente perché l'interpretazione è viva ed anche indirizzi consolidati, a volte, vengono rimessi in discussione.
          Zucchetti Sg srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      22/10/2020 10:47

      RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

      Quindi qualora il dipendente si insinui a fronte di decreto ingiuntivo con provvedimento del giudice ex 647 cpc emesso prima della sentenza di fallimento l'ammissione al passivo dovrà essere fatta per l'ammontare indicato dal giudice.
      Il decreto ingiuntivo tuttavia dispone il pagamento della retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore e fiscali.
      In sede di riparto come mi devo comportare?
      Suppongo applicherò la sola ritenuta fiscale sul complessivo importo lordo ammesso al passivo.
      Inoltre mi sorge un dubbio: in tal modo pagherei due volte la ritenuta previdenziale: la prima volta versandola al lavoratore e poi a seguito di ammissione al passivo dell'INPS.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/10/2020 20:20

        RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

        Quando un creditore si insinua fondando la sua pretesa su un titolo passato in giudicato, il curatore prima nella formazione del progetto di riparto e il giudice poi in sede di verifica, non possono disattenderlo, anche se non lo condividono perché il passaggio in giudicato ne segna la immodificabilità (salve le eccezioni del revocazione di cui all'art. 395 cpc).
        Se, pertanto, nel suo caso (o in caso ipotetico), il creditore lavoratore si è insinuato al passivo in forza di un decreto ingiuntivo definitivo che indichi un credito al lordo delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali, l'ammissione in conformità è scontata e di, conseguenza, in sede di riparto, deve seguire ciò che risulta dallo stato passivo.
        E' chiaro che se è stato ammesso al passivo il lavoratore anche per la quota dei contributi a suo carico che il datore di lavoro non ha pagato all'Inps (ma ha trattenuto dallo stipendio) questo ente non può essere ammesso al passivo per lo stesso credito per il quale è già stato ammesso il lavoratore. Se ciò è accaduto (per disattenzione o perché, ad es. l'Inps si è insinuata prima del dipendente, o per altro) deve chiedere la revocazione del credito dell'Inps ammesso, ai sensi nel quarto comma dell'art. 98 l. fall..
        Ovviamente è facile cadere nella doppia ammissione, ma, in qualche modo questo pericolo si può evitare, come appena detto; invece, ciò che non si può evitare in applicazione del nuovo indirizzo della cassazione è la collocazione del credito, che, se azionato dall'Inps ha il grado primo o ottavo (a seconda della natura del contributo), nel mentre quando è fatto valere dal dipendente assume il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.; questa è stata una delle critiche mosse alla citata sentenza, ma si è anche risposto che in realtà è giusto che sia così perché trattandosi di contributi a carico del lavoratore al cui pagamento era delegato il datore di lavoro che tratteneva il relativo importo dalla busta paga, in realtà si tratta di retribuzione del dipendente che non è stata destinata allo scopo prefissato né è stata corrisposta al dipendente.
        Considerata anche la voce contributo quale parte della retribuzione, al momento del riparto si comporterà, appunto, come se il dipendente avesse insinuato l'intero credito per retribuzione al lordo delle ritenute fiscali, per cui effettuerà la ritenuta fiscale sul complessivo della retribuzione riconosciuta.
        Zucchetti Sg srl
        • Renzo Dugo

          Treviso
          25/07/2022 17:41

          RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

          Mi permetto di inserirmi in questa interessante questione, così riassumendo, per come intendo e salvo Vostro gradito commento, le sorti dei crediti in questione (nel caso in cui il datore di lavoro fallito non abbia ottemperato all'obbligo di pagamento dei contributi INPS):
          - ammissione allo stato passivo del credito da lavoro dipendente per importo retributivo al lordo della quota contributiva INPS;
          - ammissione allo stato passivo del credito contributivo INPS, comprensivo della quota contributiva già ammessa (vedi sopra);
          - in sede di riparto, pagamento integrale dei due suddetti crediti;
          con il risultato complessivo tale per cui il fallimento sarà gravato di un pagamento pari al doppio del quota contributiva INPS calcolata sulla retribuzione del dipendente, nel mentre quest'ultimo non subirà rivalsa / decurtazione / richiesta di pagamento alcuna.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/07/2022 12:28

            RE: RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

            Come abbiamo detto in una delle risposte che precedono, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al lordo delle ritenute fiscali (su cui non si è mai discusso) e al lordo della quota contributiva gravante sul lavoratore medesimo, ed, invece, al netto della quota contributiva gravante sul datore. Quest'ultima è di competenza dell'Inps, che deve chiederla con rituale domanda di ammissione ed è assistita dai privilegi di cui agli artt. 2753 0 2754 c.c., a seconda della natura del contributo.
            Di conseguenza, al momento del riparto lei considera tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. il credito del lavoratore comprensivo, come detto, del contributo Inps a suo carico, e tra i crediti di primo o ottavo grado quelli dell'Inps per i contributi a carico del datore di lavoro non pagati.
            Zucchetti Sg srl
            • Renzo Dugo

              Treviso
              26/07/2022 13:07

              RE: RE: RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

              Prendo doverosa nota del vostro autorevole parere, il quale non mi trova, però, d'accordo.
              A mio modo di vedere, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali di legittimità già altrove richiamati, l'Inps ha titolo per chiedere l'ammissione al concorso - con privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. - non solo la quota contributiva gravante sul datore di lavoro, ma anche quella, eventualmente già ammessa in privilegio ex art. 2571 bis, n. 1, c.c., altrimenti a carico del lavoratore. Di conseguenza, al momento del riparto considererei tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. il credito del lavoratore comprensivo, come detto, del contributo Inps altrimenti a suo carico, e tra i crediti di primo o ottavo grado quelli dell'Inps per i contributi, sia a carico del datore di lavoro, sia a carico del dipendente, non pagati in precedenza. Economicamente, il fallimento rimarrebbe doppiamente inciso dalla quota contributi a "carico" del dipendente; in ciò l'indiretta sanzione per il comportamento omissivo previsto dalla norma.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                26/07/2022 16:28

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

                Prendiamo atto della sua opinione, ma ci permettiamo di rilevare che essa non corrisponde agli arresti della giurisprudenza citata (e di altra).
                La Cassazione, infatti, ha precisato che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, "ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perchè in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore; "difatti- spiega la Corte nell'intervento del 2020- se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota; dal che discende che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria (in tal senso. Da tali premesse discende che il rischio paventato dal Tribunale, di una duplice insinuazione nel passivo del fallimento della società datrice di lavoro, da parte del lavoratore e dell'INPS, per il medesimo credito relativo alla quota contributiva a carico del dipendente, è in radice escluso in quanto, ove il datore non abbia provveduto al tempestivo versamento della quota trattenuta sulla retribuzione del dipendente, viene meno l'obbligo contributivo pro quota del lavoratore e quindi il credito del predetto assume interamente natura retributiva".
                Il che esclude, a nostro avviso, una insinuazione dell'Inps per la stessa voce.
                Zucchetti SG Srl
    • Emanuela Sensi

      roma
      23/03/2021 17:20

      RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

      Buonasera avrei tre domande in merito alle domande di insinuazione al passivo del fallimento da parte dei lavoratori.
      1. domanda: Quando un dipendente presenta la domanda di insinuazione al passivo deve dar prova di aver lavorato presso l'azienda con lettera di assunzione - lettera di licenziamento CU e buste paga. La mia domanda è : qualora il dipendente per conto del suo legale (ho 60 domande di insinuazione da lavorare fatte allo stesso modo) deposita solo la busta paga di cui si chiede l'ammissione e il documento di riconoscimento come mi comporto. Secondo me la domanda è da escludere per non aver dato prova dell'esistenza del rapporto. Faccio però presente che sono in possesso di tutte le buste paga. Ma ritengo che il dipendente deve dare prova.
      2. domanda: Domanda di insinuazione al passivo presentata per l'importo netto della busta paga. Come ammettere tale credito? Io reputo che il Curatore non possa andare oltre l'importo richiesto trasformando la richiesta da netto a lordo.
      3. domanda: Domanda di insinuazione al passivo presentata al lordo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Ammetterlo così? Riterrei che sia giusto ammetterlo al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali perchè scorporare dall'eventuale insinuazione dell'INPS o peggio dell'Agenzia delle entrate riscossione.
      Grazie per il vostro contributo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/03/2021 19:48

        RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

        1-Il lavoratore, come qualsiasi creditore che si insinua, deve fornire la prova del suo credito, ma non vi è bisogno che produca la lettera di assunzione, potendo l'esistenza del rapporto di lavoro dedursi da altri elementi; se, ad esempio, chiede il pagamento di alcune mensilità, può essere sufficiente la produzione delle buste paga di quel periodo, presupponendo detti documenti che il possessore svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della ditta fallita. Peraltro, il curatore, nel procedimento di accertamento del passivo, non deve comportarsi come un debitore privato che cerca di evitare di pagare quanto dovuto; il suo compito è che siano accertati i crediti effettivamente esistenti al momento della dichiarazione di fallimento, per cui se, come nel caso, il curatore dispone di documentazione che prova il credito, è corretto proporre di ammetterlo, anche se il creditore è carente sull'onere della prova.
        2-Il limite all'ammissione di cui sopra è dato dalla domanda, nel senso che né lei, né il giudice delegato, possono decidere ultra petitum, sicchè, se il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo dei suo credito da lavoro al netto di ritenute fiscali e previdenziali, il curatore entro questi limiti può sopperire alla carenza probatoria, ma non può proporre l'ammissione pe run importo superiore a quanto choiesto.
        3- Si è sempre ritenuto che il lavoratore dipendente vada ammesso al passivo per il credito per retribuzioni non corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Poi è intervenuta Cass. 17 novembre 2016 n. 23426 per la quale il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. "Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo". Non ci risultano successivi interventi specifici sulla materia, nel mentre è stato ribadito (cfr Cass. n. 25016/2017) che le insinuazioni delle retribuzioni dei dipendenti devono essere effettuate al lordo delle ritenute fiscali e non al netto, giacchè una eventuale insinuazione al netto sconterebbe una doppia imposizione, perché sia il curatore che l'INPS (quando richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia) sono sostituti d'imposta, e non possono quindi sottrarsi all'obbligo di effettuare le ritenute.
        A lei la scelta se seguire questo indirizzo o quello tradizionale, informandosi possibilmente quale linea segue il giudice delegato, visto che si tratta di situazioni ripetitive.
        Zucchetti SG srl
        • Pietro Montemaggi

          Rimini
          25/03/2021 10:14

          RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

          Buongiorno mi permetto di segnalare che a seguito dell'ulteriori sentenza (Cassazione n. 18333 del 3 settembre 2020 mi verrebbe da ritenere, benché sui difficile abituarsi al pensiero, che il dipendente vada ammesso lordo irpef e lordo inps se ricorrono tutte le condizioni indicate nei due provvedimenti.
          Mi sbaglio?
          Cordiali saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            25/03/2021 19:52

            RE: RE: RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

            No non si sbaglia, è esattamente quello che abbiamo detto nella precedente risposta. del resto Cass. 03/09/2020 n. 18333 da lei citata, non fa altro che confermare quella precedente del 2016, da noi richiamata, rispondendo alle obiezione che a questa aveva mosso il giudice di merito, per cui esce confermato ulteriormente che in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al lordo delle ritenute fiscali (su cui non si è mai discusso) e al lordo della quota contributiva gravante sul lavoratore medesimo (ed invece, al netto della quota contributiva gravante sul datore).
            Zucchetti Sg srl
    • Pietro Montemaggi

      Rimini
      03/07/2021 08:35

      RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

      Buongiorno quindi, proseguendo nel ragionamento e sulla scia della recente giurisprudenza, una volta ammessi i lavoratori al lordo irpef ed inps in sede di ripartizione tutta la somma distribuita sarà assoggettata unicamente a ritenuta irpef senza applicazione di trattenute inps?
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/07/2021 19:16

        RE: RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali

        Esatto. Ovviamente stiamo parlando dei contributi previdenziali di competenza del dipendente che il datore di lavoro non ha versato all'Inps e che, secondo la giurisprudenza della Cassazione citata nei precedenti post, il dipendente può pretendere e insinuare al fallimento in quanto quota della sua retribuzione.
        Zucchetti SG Srl