Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di insinuazione priva di allegati

  • Annalisa Antignano

    Napoli
    20/06/2018 22:33

    Domanda di insinuazione priva di allegati

    Buonasera,
    sto esaminando una domanda di ammissione al passivo depositata, nei termini, dal legale della fallita società, la domanda è priva degli allegati elencati nella stessa. L'avvocato nella pec si riserva di allegare tutti i documenti elencati con separate pec in quanto trattasi di copiosa documentazione. Ora, i termini sono scaduti il giorno 11 giugno e dal 15 in poi sta inviando decine di pec con innumerevoli allegati . Come ci si comporta in questi casi? i Documenti allegati vanno comunque aggiunti alla domanda seppur inviati fuori termine ?
    Grazie del cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2018 20:16

      RE: Domanda di insinuazione priva di allegati

      Il secondo comma dell'art. 93 l.f. stabilisce che "Il ricorso ….. nel termine stabilito dal primo comma (almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo), è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma", quest'ultimo , asua volta, prevede che "Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene".
      Pare chiaro da questi disposti che la tecnica della trasmissione del ricorso e successivamente dei documenti, via via che sono pronti, non è consentita; tuttavia, il secondo comma dell'art. 95 prevede che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito, esaminato il progetto di stato passivo depositato dal curatore almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica, possono "presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza".
      Si è molto discusso sul concetto di documenti integrativi e se il termine ultimo per la presentazione sia quello indicato o quello dell'udienza; noi abbiamo sempre dato una lettura abbastanza estensiva della norma in considerazione del fatto che documenti nuovi posso essere prodotti anche in sede di impugnazione secondo il disposto del quarto comma dell'art. 99 e in questo senso si è pronunciata la S.Corte. Ad esempio per Cass.13/10/2017, n. 24160, "Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, comma 2, l. fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c." (Conf. Cass. 09/05/2013, n. 11026).
      Resta il fatto, però, che il meccanismo voluto dal legislatore è articolato su una ricorso che contenga una domanda e i documenti dimostrativi, che possono essere integrati anche successivamente, ma non prevede la possibilità di un ricorso privo di documenti, perché, in tal caso, quelli presentati successivamente non potranno mai essere integrativi. Bisogna però, anche tenere conto che, fin quando non scade il termine per la presentazione delle domande tempestive, il creditore ha ampia libertà sulla sua domanda e potrebbe, ad esempio ritirarla e ridepositarne altra con la documentazione, per cui può, presentare i documenti di cui la domanda era priva.
      Se si accettano queste premesse, bisogna distinguere più situazioni nel caso che il creditore abbia presentato il solo ricorso senza documenti:
      a- se il creditore produce la documentazione nel termine fissato per la presentazione delle domante tempestive è come se avesse presentato entro il termine domanda e documenti, per cui questi ultimi possono essere presi in esame;
      b-se il creditore presenta la documentazione dopo la scadenza del termine, riteniamo che questa non può essere associata alla domanda, che va respinta per mancanza di documentazione;
      c-se il creditore ha presentato parte della documentazione prima e parte dopo la scadenza del termine per le tempestive, la documentazione successiva può essere considerata integrativa e presa in esame.
      Zucchetti SG srl