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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Scioglimento preliminare di compravendita con esecuzione in forma specifica trascritta prima del fallimento
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Patrizia Sisinni
Lecce30/07/2018 11:43Scioglimento preliminare di compravendita con esecuzione in forma specifica trascritta prima del fallimento
Buongiorno,
sono curatore di un fallimento di una società di costruzioni.
La società in bonis aveva stipulato dei preliminari di compravendita trascritti,a cura dei promissari acquirenti, prima della dichiarazione di fallimento.
I promissari acquirenti, inoltre, stante l'inadempimento contrattuale della società, avevano anche trascritto, prima del fallimento, domanda giudiziale ex art. 2932 cc, con contestuale richiesta di risarcimento danni (si precisa che tale giudizio è stato interrotto ed al momento la curatela non ha ricevuto alcuna domanda di riassunzione).
Tale condizione mi preclude la possibilità di scioglimento ex art. 72 l.f.?
Inoltre, l'avvocato dei promissari acquirenti, nella domanda di insinuazione al passivo chiede l'ammissione con riserva delle somme versate a titolo di acconto, nonché di quelle richieste a titolo di risarcimento dei danni, motivando la riserva in quanto credito condizionato all'esito del giudizio 2932 cc. (che probabilmente verrà riassunto nei confronti della curatela).
E' corretto ammettere il credito con riserva per le sole somme versate a titolo di acconto, escludendo tutte le ulteriori richieste?
Grazie e buon lavoro-
Zucchetti SG
Vicenza30/07/2018 15:44RE: Scioglimento preliminare di compravendita con esecuzione in forma specifica trascritta prima del fallimento
I rapporti tra fallimento del promittente venditore, possibilità di scioglimento da preliminare da parte del curatore e azione costitutiva ex art. 2932 c.c. sono sempre stati complessi e oggetto anche di diverse interpretazuione nel corso del tempo, tanto da richiedere l'intervento delle sezioni Unite della Cassazione più volte (nel 2004, nel 2015). Senza andare troppo lontano nel tempo si può dire che, quanto meno dal Cass. Sez. Un. n. 18131 del 2015, l'indirizzo della S. Corte è uniforme nel senso che "Quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, il sopravvenuto fallimento del promittente venditore non priva il curatore della facoltà di scelta riconosciutagli dall'art. 72 l. fall., ma l'eventuale scelta compiuta in tal senso non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in quanto gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda" (in tal senso tra le ultime Cass. 30/05/2018, n. 13687; Cass. 27/03/2017, n. 7778; Cass. 05/09/2016, n. 17627; ecc.).
Nel suo caso, quindi, la domanda ex art. 2932 c.c., essendo stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, è opponibile a questo (art. 45 l.fall.) e il promissario ha interesse a continuare il giudizio ex art. 2932 c.c. di natura costitutivo riassumendolo nei suoi confronti quale curatore del fallimento del promittente venditore; lei, in quel giudizio o al di fuori, previa autorizzazione del comitato dei creditori, dichiarerà di sciogliersi, e il giudice ordinario deciderà se disporre il trasferimento o non del bene oggetto del preliminare.
Nel frattempo, il promissario acquirente può insinuare al passivo il credito per il rimborso degli acconti versati e per danni da inadempimento già azionati; è evidente che l'ammissione di questi crediti dipende dall'esito del giudizio ex art. 2932 c.c., giacchè se viene emessa sentenza che tiene luogo al trasferimento, il promissario acquirente non ha diritto alla restituzione degli acconti ma dovrà versare il saldo, e viceversa, in caso di rigetto di detta domanda, egli ha diritto ad ottenere, in via concorsuale, la restituzione degli acconti. Di conseguenza la richiesta ammissione degli acconti con riserva dell'esito del giudizio in questione è giustificata, sempre che, ovviamente, il promissario acquirente riassuma il processo in corso tempestivamente, altrimenti crolla tutto il discorso della trascrizione.
Quanto alla domanda di danni, la stessa non può essere ammessa con lo stesso meccanismo perché questi sono tutti da verificare nell'an e nel quantum, per cui la miglior cosa sarebbe ammettere il credito per acconti con riserva dell'esito del giudizio ex art. 2932 c.c. e rigettare la domanda per danni per mancanza di prova circa la sussistenza e l'entità della richiesta; probabilmente il creditore proporrà opposizione a quest'ultima decisione e, a quel punto, potrà essere sospeso il giudizio di opposizione in attesa della decisione sul preliminare, qualora non sia ancora intervenuta.
Zucchetti Sg srl
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