Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

  • Domenico Antonio Claudio Calvano

    FOGGIA
    15/06/2018 17:45

    Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

    Salve, la fase di verifica delle domande di insinuazione rappresenta per il curatore uno dei momenti di particolare riflessione, soprattutto quando si ci trova in particolari situazioni come quella prospettata.
    Domanda di insinuazione presentata da Agenzia delle Entrate Riscossione che presenta diverse cartelle di pagamento, il cui anno di riferimento va ben oltre cinque anni dalla relativa notifica, e per le quali riterrei opportuno non ammetterle al passivo per una evidente prescrizione dei termini di notifica.
    Caso leggermente diverso si rivela per quelle cartelle la cui notifica è avvenuta non entro gli ultimi cinque anni; tra le ricerche fatte ultimamente, mi è apparsa l'ordinanza delle S.U. nr. 23397/2016 che è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 2953 c.c. e che prevede che laddove la cartella esattoriale non venga opposta entro i termini previsti dalla legge e questa diviene definitiva, il termine di prescrizione è di cinque anni a meno che il credito dell'agente di riscossione non sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
    Ciò premesso, mi chiedo se sia corretto seguire questa logica giuridica, e soprattutto se il G.D. abbia i poteri per poter giudicare la domanda in sede fallimentare piuttosto che in sede civile.
    Ringrazio, sin da ora, per i confornto e la professionalità, che come sempre dimostrate nei nostri riguardi.
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      28/06/2018 10:13

      RE: Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

      Buongiorno Collega,
      mi permetto di "risponderti" atteso che mi trovo a vivere la medesima fattispecie e ritengo, sulla base dell'analisi delle norme di riferimento, che la soluzione percorribile sia la seguente.
      Per quanto concerne i carichi a ruolo la cui giurisdizione è del Giudice Tributario il Giudice Delegato (non avendo la relativa giurisdizione) deve, se condivide l'opportunità di proporre ricorso avverso il ruolo e relativa cartella di pagamento, ammettere il credito con riserva ed autorizzare, su istanza motivata del Curatore, la nomina di un difensore il quale, entro il termine (perentorio) di 60 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al passivo, deve provvedere alla notifica del ricorso e alla successiva costituzione in giudizio presso la CTP Competente.
      In merito ti segnalo una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 14648 del 13.06.2017.
      Spero di esserti stato di supporto e restiamo in attesa di un confronto con prezioso supporto del Forum.
      Per quanto concerne l'analisi del termine di prescrizione la Giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel sostenere la tesi del termine quinquennale per quanto concerne i tributi locali.
      Per le imposte erariali, nonostante l'intervento della Cassazione a SS.UU.da te citata e diverse pronunce delle Corti di merito che propendono anche in tal caso per il termine di prescrizione quinquennale, ritengo (ma è un mia umilissima interpretazione della citata Sentenza) che per le imposte erariali il termine di prescrizione sia quello ordinario.

      Buon lavoro
      • Domenico Antonio Claudio Calvano

        FOGGIA
        28/06/2018 20:59

        RE: RE: Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

        Salve Collega, "ti" ringrazio per essere intervenuto. Ho fatto molte ricerche in tal senso, ed alla fine ho optato per la non ammissibilità dei crediti al Progetto di Stato Passivo, per la quale credo che vige il termine di prescrizione quinquennale. Nello specifico, la cartella esattoriale - non opposta dalla società in bonis nei termini e quindi divenuta definitiva, a mio avviso è soggetta al termine di prescrizione quinquennale a meno che il credito dell'Agente di Riscossione istante non sia stato accertato in sede giudiziale con Sentenza Passata in giudicato - Ordinanza delle Sezioni Unite 23397/2016. Inoltre, ho ritenuto opportuno evidenziare - nel provvedimento di esclusione nel progetto di Stato Passivo - gli ultimi percorsi Giurisprudenziali e i principi sanciti dalle Sezioni Unite attraverso l'Ordinanza nr. 27390/2017, l'Ordinanza nr. 930/2018, nonché l'Ordinanza nr. 1997/2018.
        Francamente non me la sono sentita di ammetterli con riserva giacché - a mia avviso - l'istanza di ammissione al passivo non compare tra gli atti impugnabili avanti le Commissioni Tributarie a norma dell'art. 19, I comma del D.Lgs. 31/12/1992 nr. 546, e quindi potrei rischiare l'inammissibilità del ricorso.
        Ciò detto, e così facendo, potrei trasferire la questione direttamente in sede di opposizione se l'Agenzia delle Entrate - Riscossione lo riterrà opportuno.
        Grazie tante del confronto e resto, come te, in attesa di un autorevole tributo del supporto del forum. A presto e Buon Lavoro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/07/2018 09:44

      RE: Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

      In primo luogo ringraziamo entrambi gli intervenuti, che lo hanno fatto con precisione e ben documentando le loro osservazioni.

      Ci permettiamo di riassumerle e soprattutto concentrarci sulla questione della giurisdizione o meno degli organi della giustizia tributaria, ipotizzando anche una soluzione pratica a un problema estremamente delicato.


      Per quanto riguarda la prescrizione, la citata ordinanza delle SS.UU. n. 23397/2016 ha definitivamente affermato che la scadenza del termine per proporrre opposizione alla cartella ne determina la definitività, ma non trasforma il termine di prescrizione da quinquennale in decennale.

      Per quanto riguarda i debiti erariali, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità essi non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 4283/2010); di conseguenza, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Riteniamo quindi che sia nel giusto il collega Franco: la sua interpretazione sarà anche umile, ma ci trova pienamente concordi.

      Come già ben definito negli interventi precedenti, si applica invece la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, IV comma, c.c. ai tributi locali (e vale sempre la regola sopra richiamata, che la notifica della cartella non trasforma tale termine in decennale).


      Per quanto invece riguarda il proporre la non ammissione o proporre l'ammissione con riserva e presentare ricorso tributario, la questione è meno semplice.

      La già citata sentenza 13/6/2017 n. 14648 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è chiara nell'affermare che anche in tema di prescrizione la competenza è esclusiva della giurisdizione tributaria, di conseguenza il credito dovrebbe essere ammesso con riserva, e la pretesa erariale impugnata avanti gli organi della giustizia tributaria.

      E' però assolutamente nel vero il collega Calvano quando afferma che l'istanza di ammissione al passivo non compare fra gli atti impugnabili avanti le Commissioni Tributarie a norma dell'art. 19, I comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (da ciò, fra l'altro, parte della dottrina ha desunto che per la questione in esame la competenza "tornasse" al Giudice Delegato), non possiamo quindi escludere il rischio di inammissibilità del ricorso.

      E allora la soluzione più prudente potrebbe essere, ed è cosa che sarebbe bene discutere e concordare con il Giudice Delegato che dovrà compiere e autorizzare una serie di atti, proporre ricorso avanti la Commissione Tributaria nei termini, e contemporaneamente proporre la non ammissione, così che il Giudice possa liberamente valutare se:

      - ammettere il credito con riserva, rinviando quindi l'ammissione all'esito del contenzioso tributario, e in caso che la Commissione Tributaria dovesse ritenersi non competente, sciogliere la riserva decidendo lui per la non ammissione

      - oppure direttamente non ammettere il credito in modo da demandare la questione al Tribunale in sede di giudizio di opposizione, qualora instaurato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.


      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        02/07/2018 10:10

        RE: RE: Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

        Nel ringraziarVi per il prezioso confronto e per "concludere" in ordine alla fattispecie della "Impugnabilità" ex art. 19 D. Lgs. 546/1992 Vi significo la mia opinione.
        La domanda di ammissione al passivo è certamente un atto NON impugnabile dinanzi alla Giustizia Tributaria.
        Ciò che il Curatore "potrebbe" (facoltà) impugnare è la cartella di pagamento (e i ruoli in essa contenuti) della quale ne sia venuto a conoscenza (per la prima volta) mediante la domanda di ammissione al passivo che risulta equiparata, in un' ordinaria azione di impugnazione, alla data di rilascio del cd. "estratto ruolo" al contribuente (cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 19704/2015).
        Quand'anche l'Agente della Riscossione dovesse, nell'ambito del giudizio tributario, "provare" la "ritualità" del procedimento notificatorio, la Commissione Tributaria Adita dovrà (sempre se oggetto di autonomo e specifico motivo di doglianza eccepito dal difensore della Curatela) pronunciarsi anche in ordine alla declaratoria di nullità della cartella (e dei ruoli dalla stessa incorporati) per intervenuta prescrizione (cfr. Ordinanza 10809 del 22.02.2017, CTP Salerno Sentenze nn. 521/2018 e 6421/2016, CTP Napoli Sentenza n. 12613/2016).
        Laddove, invece, in Giudizio non dovesse essere "provata" (onere che incombe nei confronti dell'Agente della Riscossione) la rituale notifica della cartella oggetto di impugnativa, il Giudice Tributario non può che procedere all'annullamento della stessa.
        Auspicando di aver fornito un ulteriore ed utile contributo, Vi auguro un Buon Lavoro.
        Dott. Giuseppe Franco
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/07/2018 19:55

          RE: RE: RE: Domanda insinuazione Agenzia Entrate Riscossione - Prescrizione Cartelle

          Ringraziamo per le ulteriori considerazioni e richiami giurisprudenziali: è sicuramente un ulteriore utile contributo su una questione, purtroppo, sia intricata che frequente.