ALTRO - Anatocismo

Rilevazione d'ufficio usura ex art. 331 c.p. da parte del CTU

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    03/10/2018 00:11

    Rilevazione d'ufficio usura ex art. 331 c.p. da parte del CTU

    Buonasera,
    atteso che l'art. 331 4° comma c.p. dispone la perseguibilità d'ufficio da parte dell'autorità che procede e che l'organo giudicante non ha cognizione diretta della documentazione, gradirei avere conferma se l'accertamento del reato di usura ab origine in un contratto di c/c da parte del ctu senza che il quesito ne richiedesse esplicitamente la verifica, possa ritenersi correttamente espletato dal Pubblico Ufficiale oppure risulterebbe ultra petita.
    Nel ringraziarVi per il vostro prezioso e autorevole supporto consulenziale, saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2018 19:02

      RE: Rilevazione d'ufficio usura ex art. 331 c.p. da parte del CTU

      Posto che il CTU è dall'art. 64 cpc equiparato al perito ed è considerato un pubblico ufficiale e che il reato di usura è perseguibile d'ufficio, trova applicazione il primo comma dell'art. 331 del cod. proc. pen., secondo il quale, "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito"; in mancanza incorrono nel reato di cui all'art. 361 c.p.
      Pertanto, il CTU, anche se non espressamente incaricato di verificare l'esistenza del reato di usura, se nell'ambito della sua attività di consulente, viene a conoscenza di un fatto costituente usura, deve farne denuncia all'autorità che gli ha affidato l'incarico, la quale, a norma del quarto comma dell'art. 331 cod. proc. pen. "redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".
      Zucchetti Sg srl