ALTRO - Anatocismo

AZIONE RIPETIZIONE DI INDEBITO - COMPENSAZIONE CREDITO DELLA BANCA

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    22/05/2018 16:08

    AZIONE RIPETIZIONE DI INDEBITO - COMPENSAZIONE CREDITO DELLA BANCA

    Buongiorno,
    sono stato incaricato da un Curatore Fallimentare di valutare la fondatezza giuridica di un'azione da esperire nei confronti di un Istituto di Credito per la ripetizione della somma di Euro 33.186,82, a titolo di addebiti per interessi anatocistici nonché di commissioni di massimo scoperto, versati dalla società fallita, allorché in bonis, in virtù di un rapporto di c/c.
    Preciso che la Banca in questione vanta, nei confronti della società fallita, un credito di Euro 32.176,69, per cui è stata depositata domanda di insinuazione al passivo. Tuttavia, in sede di verifica, tale credito non è stato ammesso per mancanza di data certa nei contratti di conto corrente. Il provvedimento del Giudice Delegato è stato successivamente confermato dal Tribunale che ha rigettato l'opposizione della Banca. Si segnala che tale ultima sentenza è divenuta definitiva, in quanto sono spirati i termini per la proposizione del ricorso in Cassazione ex art. 99 L.F.
    Il quesito che, pertanto, pongo alla Vostra attenzione è il seguente: nel caso in cui il Fallimento esperisse l'azione per la ripetizione della somma di cui sopra e l'Istituto di Credito eccepisca la compensazione del credito in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 56 L.F., l'organo giudicante potrebbe accogliere l'eccezione della Banca, nonostante il provvedimento di rigetto (divenuto definitivo) abbia escluso dal passivo il credito della Banca?
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    Avv. Diego Cuccù.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2018 09:36

      RE: AZIONE RIPETIZIONE DI INDEBITO - COMPENSAZIONE CREDITO DELLA BANCA

      Non ci è chiaro se il credito vantato dalla banca, insinuato al passivo ed escluso dallo stesso, riguarda un rapporto di conto corrente, nell'ambito del quale sarebbero state calcolati interessi anatocistici e calcolate commissioni non dovute. In tal caso il credito attoreo andava decurtato degli interessi e commissioni non dovute, per cui l'esclusione chiuderebbe il problema.
      Evidentemente non è così visto che il credito vantato dal fallito sarebbe addirittura superiore a quello della banca, per cui dobbiamo ritenere che il credito di questa nasca da un rapporto e quello del fallito da altro rapporto.
      Se è così, riteniamo che la compensazione tra i due controcrediti non possa essere esclusa dal fatto che il credito del soggetto in bonis sia stato escluso dal passivo. Una volta, infatti che la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità, da parte del soggetto convenuto in giudizio dal curatore per il recupero di un credito del fallito, di opporre in compensazione il credito vantato verso il fallito stesso, anche se non previamente accertato in sede di verifica (Cass. 28/09/2016, n. 19218; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 15562 del 2011; Cass. n. 18223 del 2002; e nn. 287/97; 8053/96; 3337/86; 4223/85), è agevole dedurne il principio che la possibilità per il creditore di sollevare avanti al giudice ordinario l'eccezione di compensazione è indipendente dalla posizione che il creditore del fallito ha nell'ambito del procedimento fallimentare; da cui l'ulteriore corollario che nel giudizio ordinario promosso dal curatore può essere opposto in compensazione anche il credito insinuato ed escluso dal passivo con provvedimento che, seppur definitivo, ha effetto endofallimentare.
      Peraltro, in questo caso, la compensazione si attua al di fuori della procedura fallimentare, in un giudizio promosso dal curatore non già nell'esercizio di un'azione di massa, ma nella posizione processuale che competeva al fallito in quanto, chiedendo l'adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo, egli fa valere un diritto compreso nel patrimonio del fallito e, quindi, validamente esperito in sostituzione di costui. Se in tale giudizio si accerta che il credito e il debito del fallito non esistevano già prima del fallimento, non si rende ammissibile la compensazione nei confronti della massa, in precedenza negata in sede fallimentare, ma si afferma, in sostanza, che il credito del fallimento, utilizzato dal creditore del fallito per autosoddisfarsi, è ritualmente uscito dall'attivo fallimentare, prima della dichiarazione di fallimento, e di contro che il creditore in bonis non aveva alcun credito concorsuale da insinuare.
      Questo per quanto riguarda il tema posto della esclusione del credito dal passivo, ma questa problematica potrebbe rientrare se si tiene conto che il credito del fallito non è liquido né esigibile , ma è da accertare anche nell'an, per cui nel caso potrebbe parlarsi di compensazione giudiziale. ul terreno diventa molto scivoloso, ma pensiamo che anche sotto questo profilo la compensazione sia possibile dato che comunque oggetto dell'accertamento sarebbe un credito del fallito per fatti risalenti all'epoca anteriore al del fallimento.
      Zucchetti SG srl