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OBBLIGO PUBBLICAZIONE SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    04/09/2018 18:58

    OBBLIGO PUBBLICAZIONE SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE

    Si chiede se per una procedura competitiva di vendita nell'ambito di un fallimento effettuata in via tradizionale ex art 107 1 comma l.f mediante il deposito a mano delle offerte presso uno studio notarile sia obbligatoria o meno la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.
    Da una prima lettura dell'articolo 107 1 c l.f mi pare che la pubblicazione sia obbligatoria anche in questo caso in quanto l'obbligo prescinde dalle modalita di vendita (telematica o non telematica ) chiedo però una conferma o meno di tale interpretazione essendomi pervenute anche indicazioni contrastanti.
    Distinti saluti
    Dott. Carli Stefano
    • Zucchetti SG

      05/09/2018 16:42

      RE: OBBLIGO PUBBLICAZIONE SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE

      L'interpretazione del dato normativo proposto nella domanda è corretta.
      La disciplina della pubblicità degli avvisi di vendita sul Portale, infatti, interessa allo stesso modo sia le esecutive che le vendite fallimentari, a prescindere dal modello individuato nel programma di liquidazione (art. 107 comma primo o secondo l.fall.) Ciò si ricava dal fatto che il d.l. 83/2015 ha modificato proprio il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva".
      Ricordiamo, per completezza, che analoga previsione si rinviene nell'art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore.
      La norma, dunque, impone la pubblicazione dell'avviso di vendita tanto nelle ipotesi di vendite competitive, quanto in quelle in cui la vendita si celebri secondo le norme del codice di procedura civile.
      Chiaramente, anche per le vendite fallimentari troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 161-quater disp. att. c.p.c., nel senso che la pubblicità andrà eseguita secondo le specifiche tecniche, e previo pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
      Non opera invece in ambito fallimentare l'art. 631 bis c.p.c., il quale prevede che la procedura esecutiva si estingua in caso di omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo poiché si tratta di disposizione specificamente coniata per le esecuzioni individuali.
      • Franco Sebastiani

        Mezzolombardo (TN)
        14/09/2022 17:18

        RE: RE: OBBLIGO PUBBLICAZIONE SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE

        La pubblicazione sul portale PVP, nell'ambito di una procedura competitiva di vendita all'interno di una LCA è obbligatoria?

        Grazie mille
        • Zucchetti SG

          16/09/2022 11:55

          RE: RE: RE: OBBLIGO PUBBLICAZIONE SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE

          Per rispondere alla domanda occorre necessariamente individuare la cornice normativa di riferimento.
          Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell'attivo è disciplinata dall'art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore, il quale ai sensi dell'art. 199 l.fall., "è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale" con la conseguenza che il suo operato deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità.
          Inoltre, l'art. 199 comma 3 l.fall. fa esplicito rinvio all' art. 38, comma 1 l.f., per cui il liquidatore deve adempiere al proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
          Ai sensi dell'art. 204 l.fall. il commissario liquidatore "procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione". Egli, secondo quanto previsto dal successivo art. 210, salve le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
          Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l'art. 104 ter l.fall., che prevede l'obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
          Nell'esercizio di questi poteri, inoltre, egli svolge, secondo alcuni attività di natura amministrativa e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, (tanto è vero che, ad esempio, la Corte Costituzionale con la sentenza 5 febbraio 2020, n. 12 ha escluso che queste procedure soggiacciano alla così della "legge Pinto) mentre spetta al giudice ordinario la trattazione delle controversie relative, ad esempio, al procedimento di vendita (T.A.R. del Lazio, Sez. II bis, 22 marzo 2018).
          Generalmente, dunque non si ritiene necessaria l'osservanza dell'art. 107 l.fall. (e quindi l'obbligo di pubblicazione delle vendite sul pvp).
          Tuttavia, se nell'esercizio della sua autonomia il commissario liquidatore avesse deciso di procedere alla vendita "importando" la disciplina del fallimento, in tal caso della vendita occorrerebbe dare pubblica notizia ai sensi dell'art. 490 c.p.c.