Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

Notifica del pignoramento al domicilio eletto contrattualmente

  • Anna Federici

    PETRURO IRPINO (AV)
    13/09/2023 17:04

    Notifica del pignoramento al domicilio eletto contrattualmente

    In una procedura esecutiva immobiliare l'atto di pignoramento, e prima l'atto di precetto, sono stati notificati al domicilio eletto contrattualmente nel mutuo.
    Da premettere che il contratto di mutuo veniva stipulato da due coniugi, che poi avrebbero divorziato antecedente all'inizio della procedura esecutiva.
    Nel dettaglio, un coniuge ha conservato la residenza storica coincidente con il domicilio eletto contrattualmente; mentre l'altro si è trasferito in altra città.
    Per effetto di queste modifiche, di cui è rimasto ignaro il creditore procedente, l'Ufficiale Giudiziario ha consegnato in busta chiusa nelle mani del coniuge rimasto residente nell'indirizzo noto, anche la copia dell'altro coniuge ormai trasferitosi. L'ufficiale Giudiziale veniva tratto in errore dal coniuge ivi residente che si dichiarava tale nonostante il divorzio avvenuto anni prima.
    Antecedentemente accadeva lo stesso con l'atto di precetto tale che esso rimaneva giacente e mai ritirato.

    Il mio dubbio, ricoprendo la carica di custode, è che uno dei debitori esecutati non sia mai venuto a conoscenza degli atti espropriativi a suo carico. Ponendo la questione all'attenzione del creditore procedente, egli ribadisce di aver giustamente operato avendo notificato gli atti presso il domicilio eletto nel titolo esecutivo, ossia il mutuo.
    Quale il Vostro parere?
    • Zucchetti SG

      14/09/2023 11:14

      RE: Notifica del pignoramento al domicilio eletto contrattualmente

      A nostro avviso la notifica dell'atto di pignoramento è, sulla scorta dei dati contenuti nella domanda, valida.
      Va premesso che l'art. 43, comma 2, T.U. 1905 prevedeva che il precetto di pagamento andava notificato al domicilio eletto nell'istrumento di mutuo.
      Orbene, l'abrogazione di questa norma da parte del D.LGS 385/1993 (testo unico bancario) non esclude che l'elezione di domicilio vi sia comunque stata (possibilità pacificamente ammessa da Così Cass., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12702.), ed in tal caso è presso quel luogo che la notificazione del precetto andrà eseguita.
      In ordine al luogo di notificazione, Cass., 13-7-2007, n. 15673, ha ritenuto che esso può essere anche il domicilio eletto nell'atto di mutuo, a condizione che si tratti di un luogo presso il quale il mutuatario può effettivamente prendere conoscenza degli atti a lui destinati; quindi, ad esempio, è nulla la notifica presso il domicilio eletto, se questo è la casa comunale. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato quanto segue. "Vero è che l'elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta, secondo la regola stabilita nell'art. 141 c.p.c., anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l'autore dell'elezione concernente l'onere di far pervenire a quest'ultimo l'atto notificato (Cass. 19 maggio 1972 n. 1555); e che, essendo l'elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259; 3 giugno 1995 n. 6280), l'altro contraente può legittimamente fare affidamento sull'elezione di domicilio dichiarata nel contratto, anche in assenza di quel rapporto. Ma tale regola non soccorre quando l'elezione di domicilio, per la notificazione di futuri atti giudiziaria sia fatta presso una pubblica amministrazione che, in mancanza di una speciale norma di legge, né può ricevere atti per conto di privati cittadini, né può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. In quest'ultimo caso, al raggiungimento dello scopo dell'elezione di domicilio non si frappone un ostacolo di fatto, destinato a rimanere confinato nella sfera dei rapporti tra l'autore dell'elezione e il domicliatario eletto, bensì un'impossibilità di diritto, da ritenere conosciuta da entrambe le parti del contratto (nel caso dell'elezione di domicilio presso la casa comunale, si deve considerare che le competenze di questi enti sono determinate dalla legge e dall'autonomia statutaria; quest'ultima, tuttavia, nei limiti stabiliti dalla legge stessa); e la clausola in questione viene conseguentemente a configurarsi come una dispensa anticipata dalla regolare instaurazione del contraddittorio nelle future cause nascenti da quel contratto. Questo esito è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, e in particolare con le norme costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo".
      Anche Cass. 12-12-2013, n. 27851 ha ribadito che "L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento".
      Sulla base di questi argomenti riteniamo che la notifica sia valida, poiché ritualmente eseguita a norma dell'art. 141 c.p.c.