Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione all'esecuzione e G.O.T.

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    10/09/2014 16:59

    compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione all'esecuzione e G.O.T.

    Dato che le linee guida del Tribunale di Lamezia Terme ritengono il rito somamrio compatibile con le opposizioni all'esecuzione , per quanto riguarda , in particolare , la fase cognitoria successiva all'adozione dei provvedimenti urgenti da parte del G.E. rispetto alle opposizioni incardinate ad esecuzioni già in corso ,
    mentre , invece i protocolli dei Tribunali di Verona o di Modena escludono la possibilità di ricorrere al rito sommario per il giudizio di merito finalizzato alla conferma di un provvedimento di natura cautelare , ritenete che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. possa essere introdotta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , conseguentmente , essere decisa pure da un G.O.T. o solo da un Giudice togato ?
    Cordiali saluti .
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2014 19:54

      RE: compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione all'esecuzione e G.O.T.

      Le divergenti soluzioni date da protocolli da lei citati riflettono le divergenze della dottrina sul punto. A nostro avviso- e questa ci sembra essere l'opinione prevalente- poiché il procedimento sommario di cognizione è applicabile in linea generale alle azioni di condanna, di accertamento e costitutive e, dunque, a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, purché rientrino nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, siano regolate dal rito di cognizione ordinario e si concludano con una decisione appellabile, tale rito è compatibile con l'opposizione all'esecuzione, che ha queste caratteristiche, posto che l'ultimo inciso dell'art. 616 sulla non impugnabilità è stato abrogato, nel mentre non lo è con l'opposizione agli atti esecutivi posto che questo giudizio viene definito con pronuncia inappellabile. Di conseguenza, nel caso l'esecuzione venga promossa ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cpc, il rito di cui all'art. 702bis deve ritenersi utilizzabile, a scelta della parte istante, per l'introduzione del giudizio di merito, o la riassunzione della causa, nel termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione al termine della fase interinale e dell'eventuale decisione sulla sospensione e i termini di cui all'art. 163 bis cpc vanno ridotti della metà.
      Zucchetti SG srl

      • Antonio Sgattoni

        Grottamare (AP)
        11/09/2014 11:29

        RE: RE: compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione all'esecuzione e G.O.T.

        Insisto però nel chiederVi se ritenete che il processo sommario possa essere deciso dai G.O.T.(si dice su presunta deroga del C.S.M.) e se ritenete applicabile la sospensione feriale dei termini processuali a tale rito .
        Nel ringraziare anticipatamente , invio cordiali saluti .
        Avv. Antonio Sgattoni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/09/2014 09:28

          RE: RE: RE: compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione all'esecuzione e G.O.T.

          L'art. 43 bis dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12) dispone che "i giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio.
          Il concetto di impedimento o mancanza di giudici ordinari è stato molto ampliato nel corso degli ultimi ani dalle circolari del CSM, inizialmente abbastanza severe sul punto, per cui, in linea di massima, oggi i GOT vengono normalmente inseriti nelle tabelle per la distribuzione degli affari civili per la trattazione delle cause civili monocratiche, indipendentemente dal rito, con esclusione soltanto di quelle materie espressamente vietate (procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio). La Cassazione (Cass. 22/02/2008, n. 4578) ha confermato questa linea ritenendo compatibile la trattazione da parte di un GOT di una causa di opposizione agli atti esecutivi.
          Sull'assoggettamento dei procedimenti sommari ex art. 702 bis cpc alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non ci risultano precedenti. Noi riteniamo che nella fase della trattazione di merito dell'opposizione, sebbene si utilizzi il rito sommario invece che quello ordinario, trovi applicazione la regola generale della sospensione dei termini in quanto la sommarietà è tesa soltanto ad una semplificazione degli incombenti, ma si potrebbe anche obiettare che la sospensione, determinando la stasi del processo per un periodo- ora ancor più ridotto- è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente acceleratoria e semplificata del procedimento.
          Zucchetti SG Srl