Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

Pagamenti riparto finale e titolare effetivo

  • Luca Cesaroni

    Bergamo
    22/09/2023 15:24

    Pagamenti riparto finale e titolare effetivo

    Cari tutti,
    ci capita una contestazione di nuovo tenore per noi.
    Il debitore esecutato, in sede di riparto, ha formulato contestazioni tali per cui, a proprio avviso, prima di effettuare i pagamento il Delegato alla Vendita dovrebbe verificare "Le società interessate devono consegnare i documenti dai quali si evinca il titolare effettivo delle SPV, essendo obbligatorio conoscere le generalità del titolare effettivo del soggetto proprietario del credito per verificare la tracciabilità dei pagamenti", a fini antiriciclaggio.
    Mi permetto chiedere quale sia il Vs. parere al riguardo.
    Il Delegato è tenuto a verificare il titolare effettivo prima di procedere al pagamento come da riparto finale?

    Cordiali saluti

    Luca
    • Zucchetti SG

      25/09/2023 10:13

      RE: Pagamenti riparto finale e titolare effetivo

      A nostro avviso la richiesta del debitore è priva di fondamento normativo.
      La legge l. 26 novembre 2021, n. 206, recante " Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", conteneva la previsione (dal contenuto assai ampio) per cui nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute in seno alle procedure esecutive individuali e concorsuali, dovessero applicarsi agli aggiudicatari gli obblighi previsti dal d.lgs. 21-11-2007, n. 231 (c.d. normativa antiriciclaggio) a carico del cliente, aggiungendosi che il loro rispetto avrebbe dovuto essere verificato dal giudice prima della pronuncia del decreto di trasferimento.
      In questo ambito si era subito avvertito che l'intervento del legislatore delegato si profilava assai delicato, anche in ragione di un contesto normativo la cui applicazione alla disciplina delle esecuzioni forzata presentava indubbi profili di criticità. Infatti, da un lato sarebbe stato necessario ponderare il rischio per cui l'innesto di questo tipo di oneri, (che non tutti i delegati normalmente compiono, tranne che non si tratti di notai) si traducesse in un affaticamento delle procedure esecutive; dall'altro bisognava scongiurare il pericolo che il compimento di questi adempimenti fosse una occasione di contestazione da parte del debitore esecutato.
      Fortunatamente il legislatore delegato ha minimizzato il portato della delega, aggiungendo un ultimo comma all'art. 585 c.p.c., per cui l'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo deve produrre una autocertificazione in cui fornisce le informazioni prescritte dall'art. 22 d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, e dunque una dichiarazione nella quale riferirà se è o non è il titolare effettivo delle somme utilizzate per il versamento del saldo prezzo.
      Peraltro, nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo si legge che "non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la Legge delega, sia perché il Dlgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine, che la scelta dell'uno o dell'altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al Legislatore delegato".
      Peraltro, gli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs 231/2007 concernono le somme che affluiscono alla procedura e non interessano i destinatari delle medesime, poiché scopo della norma è quella di evitare che l'acquisto costituisca una operazione di riciclaggio, mentre con il riparto il creditore semplicemente riceve delle somme.
      Ora, è del tutto evidente che se il legislatore delegante ha previsto l'applicazione della normativa antiriciclaggio solo a carico degli aggiudicatari, la medesima normativa non può ritenersi applicabile a carico degli altri soggetti della procedura.