Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

certificato di destinazione urbanistica

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    18/04/2024 21:16

    certificato di destinazione urbanistica

    Buonasera, vengo a porre il seguente quesito.

    A breve procederò a depositare la minuta di un decreto di trasferimento che tra i suoli allegati prevede anche il certificato di destinazione urbanistica, la cui validità scade i primi giorni del mese di giugno.

    Vi chiedo, dunque, se la validità annuale del CDU deve esistere alla data di emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice, risultando ininfluente che il giorno successivo al deposito scada, o se invece la relativa validità debba sussistere almeno per tutto il tempo necessario per i successivi adempimenti conseguenti al deposito del decreto di trasferimento (trascrizione e tassazione decreto di trasferimento).

    Ringrazio come sempre per la Vostra professionalità
    • Zucchetti SG

      20/04/2024 16:50

      RE: certificato di destinazione urbanistica

      Il tema posto dalla domanda ha un certo rilievo in ragione di un difetto di coordinamento tra disposizioni codicistiche e legislazione speciale.
      A norma dell'art. 591-bis, comma 8, al decreto di trasferimento deve essere allegato "se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale".
      All'acquisizione di questo certificato provvede l'esperto nominato per la stima ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c.
      Il CDU è stato introdotto all'interno del nostro ordinamento dall'art. 8, comma sesto, l. 94/982, al fine di favorire chi intendesse edificare nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, in assenza del provvedimento concessorio, ricorrendo allo strumento del silenzio assenso, ed al fine di consentire all'amministrazione di avere notizia dei trasferimenti di terreni, sul presupposto che alla richiesta di un certificato di destinazione urbanistica seguisse il trasferimento.
      All'indomani della l. 47/1985, e successivamente del DPR 38/2001, (nel quale le norme della legge del 1985 sono state trasfuse), il certificato di destinazione urbanistica assolve invece ad una funzione parzialmente diversa: esso non è più ancillare all'edificazione, ma è divenuto anche strumento di informazione delle parti e di certezza del traffici immobiliari, posto che: rende noto alla parte che si accinge ad acquistare il terreno lo stato giuridico di esso, con specifico riguardo alla sua utilizzabilità urbanistico edilizia; consente di valutare le esatte condizioni di edificabilità, fungendo così da monito contro eventuali lottizzazioni abusive.
      L'art. 30 del DPR 380/2001 stabilisce che il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile competente presso l'ufficio comunale entro 30 giorni dalla richiesta, e conserva la sua validità per un anno dalla data di rilascio.
      Come si vede, il contesto normativo contiene in sé una contraddizione: da un lato l'art. 591-bis richiede che al decreto di trasferimento sia allegato il certificato di destinazione urbanistica presente nel fascicolo dell'esecuzione, ma dall'altro limita ad un anno la validità di questo, con la conseguenza che al momento della pronuncia del decreto il CDU estratto dallo stimatore potrebbe non essere più in corso di validità.
      A nostro avviso, l'aporia va sciolta osservando che il certificato da allegare deve essere quello presente nel fascicolo dell'esecuzione, ma a condizione che esso sia ancora valido, poiché in caso contrario sarebbe inidoneo ad assolvere alla sua funzione. Del resto, in questa direzione milita il fatto che il professionista delegato che voglia improntare a criteri di adeguata diligenza l'esercizio del proprio incarico, dovrebbe procedere al periodico aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, poiché variazioni del suo contenuto potrebbero incidere sul valore dell'immobile e sul paniere informativo offerto ai potenziali acquirenti.