Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

comunicazione cessione di fabbricato per cittadini stranieri

  • ADJUVANT Soc. Coop. Esecuzioni Immobiliari

    Busto Arsizio (VA)
    13/09/2023 16:17

    comunicazione cessione di fabbricato per cittadini stranieri

    Buongiorno,
    scrivo per avere chiarimenti in merito alla comunicazione di cessione di fabbricato in caso di trasferimento a cittadino straniero:

    il professionista delegato deve ancora effettuare la comunicazione all'autorità di P.S. di competenza dell'immobile in caso di trasferimento a cittadino extracomunitario?

    oppure tale obbligo viene assorbito a seguito di registrazione all' Agenzia delle Entrate?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      14/09/2023 11:16

      RE: comunicazione cessione di fabbricato per cittadini stranieri

      A nostro avviso la comunicazione di cui alla domanda va eseguita in caso di cessione di fabbricato a cittadino straniero. Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
      È noto che l'art. 591-bis, comma terzo, n. 11), c.p.c., onera il professionista delegato di comunicare il decreto di trasferimento "a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento".
      E così, veniva in rilievo l'art. 12, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191, secondo cui "chiunque cede la proprietà o il godimento […] di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato".
      Quest'obbligo è venuto meno con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106, che all'art., 5, comma quarto, dispone che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191". Negli stessi termini, il comma primo, let. d) del medesimo art. 5 prevede che "la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza".
      Detto questo, va notato che l'art. 7, comma primo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), così recita: "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".
      Dunque, ci si deve chiedere se in caso di trasferimento a stranieri, anche questa comunicazione resta assorbit, o meno, dalla registrazione.
      Sul piano sostanziale le due comunicazioni sono identiche, per cui si potrebbe dire che anche questa comunicazione resta assorbita.
      Sul piano formale però il dubbio si pone perché la norma del 2011 ritiene assorbita solo la comunicazione prevista dalla legge del 1978, e non anche quella del 1998. Il dubbio è stato sciolto dal D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 131, il quale dopo aver ribadito all'art. 2 comma 1 che "La registrazione dei contratti … assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59…" aggiunge al comma 4 che "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del … decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto".