Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Decreto di trasferimento- adempimenti fiscali

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    08/06/2023 21:30

    Decreto di trasferimento- adempimenti fiscali

    Buonasera,
    nella mia qualità di Delegato alle operazioni di vendita vengo a porre il seguente quesito.

    In seno ad una procedura esecutiva promossa in danno di una Società (trattasi di S.R.L.) ho provveduto ad aggiudicare il lotto esecutato, la cui cessione non sarà IVA esente e dunque l'aggiudicatario al momento del versamento del saldo prezzo dovrà pure versare l'imposta del 22% sul prezzo di aggiudicazione (e trattasi di una somma molto rilevante).

    Considerato che la Società esecutata trattasi di Società non collaborativa e dunque graverà sull'aggiudicatario emettere la relativa fattura e farsi carico dei relativi adempimenti fiscali, sono a porre i seguenti quesiti:

    1) E' possibile emettere la fattura di vendita al momento dell'emissione del decreto di trasferimento, rispetto alla data di versamento del saldo prezzo?

    2) Diversamente nell'ipotesi in cui non fosse possibile ritardare l'emissione della fattura rispetto alla data di versamento del saldo prezzo, è possibile ritardare invece il versamento dell'iva rispetto alla data di emissione della fattura ed attendere almeno fino alla data di emissione del decreto di trasferimento?

    Purtroppo sono quasi certa che le risposte ai superiori quesiti saranno negative, alchè vengo a chiedere
    3) nell'ipotesi - non improbabile e spesso frequente - in cui il decreto di trasferimento non venisse emesso per revoca dell'aggiudicazione da parte del giudice o per eventuale opposizione al decreto di trasferimento- una volta emesso- come potrebbe l'aggiudicatario riuscire a recuperare l'iva versata all'Agenzia delle Entrate?
    A mio modesto avviso il sistema fiscale non risulta bene allineato con il sistema processuale e con le vicende della procedura esecutiva.

    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      09/06/2023 12:30

      RE: Decreto di trasferimento- adempimenti fiscali

      Condividiamo integralmente l'affermazione per cui il sistema fiscale non è allienato correttamente al sistema processuale.
      Quanto al momento in cui debba essere emessa la fattura, riteniamo che il relativo obbligo sorga con il versamento del corrispettivo.
      A mente dell'art. 21, comma 4 d.P.R. 633/1972, "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6".
      L'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 richiamando la previsione di cui all'art. 6, comma 2 let. a) del d.P.R. 633/1972 secondo la quale "per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, [le cessioni si considerano effettuate] all'atto del pagamento del corrispettivo", ha ritenuto che il termine di emissione decorra dal versamento del corrispettivo. Si tratta, di una interpretazione che individua il momento giusto, ma attraverso un percorso sbagliato, poiché questa norma presuppone che vi sia stato un atto della Pubblica Amministrazione traslativo della proprietà che - nella specie - non si è ancora avverato, ed ha la ratio di non obbligare il soggetto passivo a versare il tributo quando il prezzo, per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, non è stato ancora corrisposto.
      È tuttavia il termine è corretto perché il predetto art. 6 dopo aver previsto, al comma primo, che per i trasferimenti immobiliari la cessione si considera eseguita all'atto della stipula (momento che nelle esecuzioni immobiliari deve individuarsi nell'adozione del decreto di trasferimento), aggiunge al comma quarto che se anteriormente al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti (e dunque prima della emissione del decreto di trasferimento) sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (il che è quanto si verifica proprio in ambito esecutivo), l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento.
      Orbene, è evidente che in caso di revoca del decreto di trasferimento l'aggiudicatario non avrà altra strada che quella di richiedere all'agenzia delle entrate il rimborso del tributo versato.