Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

consegna dell' immobile all' aggudicatario

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    19/06/2019 10:38

    consegna dell' immobile all' aggudicatario

    Buongiorno,
    sottopongo il presente quesito perchè anche tra colleghi non ho riscontrato un comportamento uniforme.
    Successivamente alla emanazione del decreto di trasferimento alcuni colleghi subordinano la immissione nel possesso del fabbricato al nuovo proprietario alla avvenuta registrazione del decreto di trasferimento.
    E' corretta questa interpretazione ? e se lo fosse quale sarebbe il presupposto giuridico ?
    Molte grazie.
    Bartoli Alessandro
    • Zucchetti SG

      23/06/2019 15:58

      RE: consegna dell' immobile all' aggudicatario

      A nostro avviso la scelta di adempiere alla obbligazione di consegna del cespite aggiudicato alla registrazione del decreto di trasferimento non è giuridicamente corretta.
      Cerchiamo di illustrare le ragioni del nostro convincimento.
      Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16 aprile 2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l'atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all'aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l'effetto traslativo si produca con l'aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
      Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l'effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).
      Se così è da quel momento che l'acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene.
      L'assunto condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765).
      Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che "Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti". (Cass. 11 gennaio 2008, n. 569).
      Diverso, ma intimamente connesso a quello appena succintamente riassunto, è il tema della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo)
      In proposito occorre ricordare che a norma dell'art. 487 c.p.c., "Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.
      Applicando questo principio al decreto di trasferimento la giurisprudenza (Cass., 2 aprile 1997, n. 2867; 28 agosto 1997, n. 7749; 20 ottobre 1997, n. 9630; 16 settembre 2008, n. 23709) ha individuato questo momento (cioè il momento ultimo entro il quale il decreto di trasferimento può essere revocato) nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell'art. 586, vale a dire registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (a sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986 "Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato", mentre a norma del l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, "i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta").
      Orbene, sulla scorta di queste premesse è possibile affermare che:
      1. il deposito del decreto di trasferimento in cancelleria produce l'effetto traslativo e determina in capo all'acquirente il diritto alla immediata consegna dell'immobile;
      2. il compimento delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento produce l'effetto della irrevocabilità de decreto.
      Ed allora, la prassi di subordinare l'immissione in possesso del bene alla registrazione del decreto è dettata dalla esigenza di scongiurare il pericolo per cui il decreto possa essere revocato ad intervenuta consegna, ma si tratti, come dicevamo, di una prassi che non ha fondamento normativo.
    • Alessandro Bartoli

      Citta' di Castello (PG)
      24/06/2019 09:03

      RE: consegna dell' immobile all' aggudicatario

      Grazie per la puntuale e circostanziata risposta.
      Alessandro Bartoli
      • Zucchetti SG

        26/06/2019 16:26

        RE: RE: consegna dell' immobile all' aggudicatario

        grazie a lei