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Conteggio interessi creditore ipotecario degradato in chirografo

  • Moira Cervato

    Vicenza
    07/03/2024 20:04

    Conteggio interessi creditore ipotecario degradato in chirografo

    E' stata presentata domanda di partecipazione alla Liquidazione Controllata da parte di un istituto di credito, creditore nei confronti di un sovraindebitato per esposizione riveniente da contratto di mutuo fondiario, concesso per l'acquisto dell'immobile residenziale.
    L'immobile veniva sottoposto ad esecuzione immobiliare ed aggiudicato in seno all'esecuzione, prima dell'apertura della Procedura di Liquidazione Controllata. Il delegato alle vendite ha provveduto anche ad effettuare la distribuzione del netto ricavato dalla vendita (prima dell'apertura della procedura di Liquidazione Controllata).
    In data 30/11/2023 veniva emesso il decreto di apertura della Procedura di LC.
    L'istituto bancario presenta, quindi, domanda di partecipazione alla LC chiedendo l'ammissione in chirografo sia per il capitale residuo del mutuo (in linea capitale), al netto di quanto ricevuto dall'esecuzione immobiliare, e gli interessi moratori, sempre in chirografo, ma calcolati oltre la data di apertura della Procedura di Liquidazione Controllata, richiamando il 5° comma dell'art. 268 del CCII che così recita: "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile."
    A parere della scrivente, il creditore è caduto in un errore di interpretazione del quinto comma dell'art. 268 del CCII, in quanto la disposizione non è applicabile per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, situazione non applicabile al caso di specie, dato che il creditore non gode più di un privilegio ipotecario, avendo lo stesso chiesto l'ammissione in chirografo, stante che il bene risulta già aggiudicato e venduto.
    A parere della scrivente, pertanto, si ritiene che gli interessi moratori richiesti, anche se iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati anche prima delle due annualità anteriori a quella in corso al momento del pignoramento (con le limitazioni di cui all'art. 2855 cc), vadano collocati certamente in chirografo ma calcolati fino all'apertura della Liquidazione Controllata e non oltre.
    Si chiede, pertanto, un Vostro parere su come operare per la predisposizione del progetto di stato passivo.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2024 12:54

      RE: Conteggio interessi creditore ipotecario degradato in chirografo

      Il comma quinto dell'art. 268 CCII fa una sintesi dei disposti di cui all'art. 154, comma 1 e dell'art. 153 comma 3, nel senso che dispone la sospensione del decorso degli interessi generati dai crediti chirografi e richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. per regolare gli interessi prodotti rispettivamente dai crediti privilegiati da quelli pignoratizi e da quelli ipotecari.
      Nel caso, come lei giustamente sottolinea, viene insinuato al passivo della liquidazione controllata il residuo del credito fondiario rimasto insoddisfatto dopo l'esecuzione fondiaria immobiliare, nel corso della quale è stato venduto il bene gravato da ipoteca (e disposta presumibilmente la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria), sicchè il credito attualmente insinuato è stato chiesto e ammesso al chirografo. Ne consegue che anche quanto ad interessi vanno seguite le regole dettate per i crediti chirografari, ossia sospensione degli interessi dal deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata.
      Rimangono gli interessi pre liquidazione da calcolare- è bene chiarirlo- sul credito residuo insinuato e non sul credito originario e tanto meno tenendo conto degli interessi contrattualmente previsti per il credito ipotecario. Questo credito è stato azionato, è stato parzialmente pagato e il pagamento ha coperto primariamente gli interessi, in forza del disposto di cui all'art. 1194 c.c., ed è rimasto un credito chirografario per capitale. Questo credito produce interessi da quando è diventato liquido ed esigibile nella sua attuale dimensione e collocazione, ossia dalla fine della esecuzione individuale, ma produce interessi corrispettivi, non moratori in quanto quelli erano previsti originariamente dal contratto, inglobati nelle rate (e nell'ammortamento alla francese con le prime rate si versa una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa quella per capitale) e già capitalizzati al momento della esecuzione, nella quale sono stati pagati tutti gli interessi e una parte del capitale; inoltre per il pagamento di questa quota residua non risulta un atto di messa in mora.
      Seguendo questa linea sulla somma residua ammessa in chirografo sono dovuti in chirografo gli interessi legali dalla fine della esecuzione individuale alla data della domanda di accesso alla liquidazione controllata, e nessun interesse per il periordo successivo a questa data.
      Zucchetti Sg srl