Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

EI sospesa e immobili in LC

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    14/03/2024 12:48

    EI sospesa e immobili in LC

    Vengo nominato liquidatore di una LC in cui alcuni immobili sono sottoposti a EI, ad oggi sospesa. Per speditezza della LC e per una più celere soddisfazione dei creditori, chiedo al GE istanza di improcedibilità della EI.
    Gli immobili pignorati sono due, uno per la piena proprietà di uno dei due esecutati, l'altro intestato all'altro esecutato per una quota di sola piena proprietà. Entrambi gli esecutati sono ricorrenti nella medesima LC.
    Chiedo se sia possibile da parte del liquidatore della LC chiedere al GE l'improcedibilità della EI limitatamente al lotto posseduto in piena proprietà da parte di uno dei ricorrenti, e di proseguire nella EI intervenendo, per l'altro lotto. Provvedendo quindi ad una "scissione" dei beni pignorati, uno liquidato nella LC mentre l'altro nella EI (con intervento del liquidatore, che distribuirà il ricavato tramite LC per la quota di sua competenza).
    Grazie
    P.S.: mi pareva di aver già fatto un quesito analogo, ma non lo trovo (in questo caso scusate la ripetizione)
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/03/2024 19:46

      RE: EI sospesa e immobili in LC

      Muoviamo dalla risposta datale in data 5 febbraio scorso che riguardava presumibilmente la stessa procedura.
      Dicevamo allora che l'art. 270, comma 5 CCII dispone che si applica nella liquidazione controllata l'art. 150 dettato per la liquidazione giudiziale, per il quale "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". Pertanto, anche nella liquidazione controllata vale la regola del blocco automatico delle azioni esecutive pendenti, salvo diversa disposizione di legge, che riguarda il credito fondiario, di modo che la procedura esecutiva in corso, a meno che non si tratti di esecuzione fondiaria (che può proseguire anche in pendenza della procedura di sovraindebitamento, con i dovuti raccordi), non può continuare. A questo punto il liquidatore ha due strade: può subentrare nella esecuzione individuale in corso stante il richiamo dell'art. 275 all'art. 216, nel qual caso egli, attraverso un formale atto, si sostituisce all'originario pignorante e prosegue in quella sede l'esecuzione, il cui ricavato viene ovviamente appreso alla liquidazione controllata; oppure può effettuare, come lei mostra di preferire, la vendita dei beni nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, nel qual caso è sufficiente che il liquidatore faccia presente al giudice dell'esecuzione l'intervenuta apertura della liquidazione controllata a carico dell'esecutato e chieda la dichiarazione di improcedibilità della esecuzione individuale.
      A questo punto lei vuol sapere se, in presenza di una esecuzione che ha colpito due immobili può far dichiarare l'improcedibilità riguardo ad uno di essi e far proseguire l'esecuzione sull'altro. Considerato che nel caso si tratta di una procedura unica che ha colpito più beni, riteniamo non sia possibile la separazione prospettata in quanto l'art. 216 comma 10 prevede il subentro nella procedura in sostituzione dell'originario creditore esecutante, per cui il curatore o il liquidatore prendono esattamente la sua posizione processuale e quindi di pignorante di due beni.
      Zucchetti SG srl