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TIPOLOGIA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

  • Giovanna Maria Carroni

    NUORO
    25/03/2024 13:07

    TIPOLOGIA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

    Buongiorno,
    Un soggetto vorrebbe accedere ad una procedura da sovraindebitamento. La situazione debitoria deriva da un'attività di commercio svolta come ditta individuale. La stessa ditta cessava nel 2020. Dal 2022 ad oggi il titolare dell'ex ditta risulta dipendente a tempo determinato.
    Il problema che ci si pone è questo: quale potrebbe essere la procedura a cui accedere, visto che il piano del consumatore pone l'attenzione sulla natura dei debiti contratti che, deve essere estranea all'attività esercitata e non è questo il caso, ed il nuovo art. 74 CCI che elimina la possibilità per il consumatore di ricorrere alla procedura prevista per il soggetto non fallibile (c.d. concordato minore) .
    La procedura di liquidazione dei beni, invece, rimane comune sia al consumatore che al soggetto non fallibile.
    A questo punto considerato che l'attenzione si sposta dalla qualifica del soggetto che richiede l'accesso ad una procedura da sovraindebitamento, alla fonte genetica del debito, ci si domanda se il soggetto in questione debba necessariamente presentare accesso alla domanda di liquidazione, pur non avendo beni da liquidare.
    Ringrazio
    Giovanna Maria Carroni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2024 17:47

      RE: TIPOLOGIA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

      Considerato che, come lei dice, la situazione debitoria deriva da attività commerciale, il soggetto in questione, anche se ora è un dipendente, non può essere considerato consumatore ai sensi dell'art. 2 lett.e) e, quindi, non può accedere alla procedura di cui all'art.67 di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
      Teoricamente rimangono utilizzabili le altre due procedure da sovraindebitamento, il concordato minore (che è precluso al consumatore, qualifica che, come detto, il soggetto in questione non ha) e la liquidazione controllata. Si diceva teoricamente perché l'art. 33, comma 4, 4, prevede che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore "presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile". Sono note le diverse interpretazioni di questa norma e, in particolare se essa si riferisce a tutti gli imprenditori o soltanto a quelli non individuali, per cui, poiché nel caso l'imprenditore ha cessato la sua attività ed è stato cancellato dal registro imprese da oltre un anno, molto dipende dalla tesi che segue il tribunale di riferimento.
      Questo problema non esiste per la liquidazione controllata ed è pacifico che a questa procedura possa accedere anche il sovraindebitato privo di beni materiali, purchè offra ai creditori qualche utilità, quale una parte della propria retribuzione per almeno tre anni. Qualora il debitore non sia in grado di offrire ai creditori neanche questa utilità perché la sua retribuzione è integralmente assorbita dalle necessità di vita propria e della propria famiglia, potrebbe fare ricorso alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283, che porta appunto alla esdebitazione senza nulla offrire ai creditori, qualora ricorrano le condizioni indicate nella norma citata.
      Zucchetti SG srl