Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

  • Fabio Stendardo

    GENOVA
    15/12/2022 09:57

    CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

    Buongiorno,
    avrei da sottoporre la seguente situazione:
    un ex amministratore di una società a responsabilità limitata (ad oggi inattiva ma non cancellata dal registro delle imprese) aveva prestato delle garanzie personali per dei finanziamenti bancari alla società nella quale, come detto inizialmente, lo stesso è stato amministratore (seppur per un breve periodo); da precisare che la società era di proprietà della madre e del padre dell'ex amministratore.
    La società non ha pagato in parte tali finanziamenti; ora viene chiesto il versamento al garante (ex amministratore).
    Ad oggi l'ex amministratore ha costituito una srls con lo stesso come socio unico e amministratore.

    Mi chiedevo se fosse possibile un concordato minore liquidatorio per le garanzie prestate alla prima società visto che ora lui ha un'altra SRLS; oppure un concordato con continuità aziendale anche se credo che questa possibilità sia preclusa visto che la società per la quale aveva prestato le garanzie ad oggi è inattiva e con debiti erariali; infine, credo che un piano del consumatore non sia possibile (vero è che le garanzie sono state date per favorire la società del padre e della madre dove, però, lo stesso è stato, seppur per poco, amministratore)

    Grazie della collaborazione.

    Fabio Stendardo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/12/2022 19:52

      RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

      Se abbiamo ben capito al concordato minore vorrebbe accedere l'ex amministratore- chiamiamolo Tizio- per liberarsi dei debiti per le garanzie date per le obbligazioni della srl dei suoi genitori.
      Se è così, escluso, a causa della natura dei debiti, che Tizio possa essere considerato consumatore, non vediamo ostacoli all'accesso al concordato minore, dal momento che Tizio è un privato che non aveva una sua attività imprenditoriale (per cui non è applicabile l'ult. comma dell'art. 33 CCII). Il concordato minore, come lei giustamente dice non può che essere liquidatorio, non perché la srl dei genitori è inattiva (questione irrilevante se è Tizio a chiedere l'accesso al concordato minore) ma perché Tizio non è un imprenditore né un professionista che possano proseguire la sua attività, né la qualifica di imprenditore gliela attribuisce la costituzione della srls. Trattandosi di concordato liquidatorio, è necessario, per il disposto del secondo comma dell'art. 74 CCII, l'apporto di risorese esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      16/12/2022 21:44

      RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

      Mi inserisco e dissento che tizio possa accedere al concordato minore, in quanto il ccii consente l'accesso al solo imprenditore..
      • Fabio Stendardo

        GENOVA
        17/12/2022 19:29

        RE: RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

        Buonasera e grazie.
        Ma se Tizio é stato ex amministratore della società può essere considerato imprenditore, credo.
        Grazie.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/12/2022 09:25

        RE: RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

        Non è esatto dire che al concordato minore possano accedere solo gli imprenditori. Invero il primo comma dell'art. 74 CCII dispone che "I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale"; a sua volta il richiamato art. 2, comma 1, lett. c) definisce il sovraindebitamento come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative
        di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
        dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
        ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
        codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
        Dal combinato disposto delle due norme citate si vede chiaramente che al concordato minore può accedere anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", ossia anche un debitore non imprenditore sotto soglia, purchè non sia un consumatore; e nel caso Tizio non è un consumatore a causa della natura dei suoi debiti, come abbiamo premesso nella nostra precedente risposta.
        Né deve trarre in inganno il finale del primo comma dell'art. 74 nella parte in cui si parla di proseguimento dell'attività "imprenditoriale o professionale" giachè tale riferimento non ha lo scopo di riservare solo a questi soggetti (tra l'altro il professionista non è imprenditore) l'accesso alla procedura in questione, ma quello di creare una differente regolamentazione tra concordato minore con continuità, di cui al primo comma, e concordato minore liquidatorio, di cui al secondo comma. Per questo motivo nella precedente risposta abbiamo specificato che "Il concordato minore, come lei giustamente dice, non può che essere liquidatorio, non perché la srl dei genitori è inattiva (questione irrilevante se è Tizio a chiedere l'accesso al concordato minore) ma perché Tizio non è un imprenditore né un professionista che possano proseguire la loro attività, né la qualifica di imprenditore gliela attribuisce la costituzione della srls. Trattandosi di concordato liquidatorio, è necessario, per il disposto del secondo comma dell'art. 74 CCII, l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori".
        Riteniamo, quindi, di poter confermare quanto in precedenza detto.
        Zucchetti SG srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      17/12/2022 22:24

      RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

      L'amministratore non è qualificabile imprenditore nè è qualificabile tale il socio di società di capitale
      • Fabio Stendardo

        GENOVA
        18/12/2022 09:58

        RE: RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

        Buongiorno,
        ma se il soggetto era amministratore (seppur per breve periodo) della società per cui ha prestato le garanzie non è da considerarsi imprenditore visto l'interesse Suo nell'amministrazione della stessa?
        Poi se si può considerare consumatore meglio ancora.
        Grazie.
    • Maria Pellegrino

      GENOVA
      28/03/2024 14:50

      RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

      Mi permetto di evidenziare che nella vigenza della L.3/12 veniva considerato consumatore il soggetto che aveva rilasciato garanzie in società nelle quali non aveva ricoperto incarichi gestori sicché di converso l'amministratore debitore per garanzie non può essere qualificato consumatore e qui di può rientrare fra gli altri soggetti per cui riterrei percorribile la strada del concordato minore liquidatorio.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/03/2024 20:00

        RE: RE: CONCORDATO MINORE di un ex amministratore

        Premesso che per la qualifica di consumatore che consente l'accesso al piano del consumatore bisogna fare riferimento alla normativa contenuta nella legge n. 3 del 2012 per le procedure antecedenti all'entrata in vigore del codice della crisi e a quest'ultimo pèer quelle successive, per consumatore, secondo l'art. 2 lett. b) l. n. 3 del 2012, si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV,e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali". Si è molto discusso sulla qualifica del fideiussore di una società con soluzioni varie sia in sede europea che nazionale e con un revirement della Cassazione, ma con specifico riferimento alle procedure di sovraindebitamento e di interpretazione della norma richiamata ci sembra che il fideiussore, sia esso un socio o un amministratore, non possa essere qualificato come "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, ….", e, quindi non assume la qualità di consumatore, avendo prestato garanzia per assicurare finanziamenti alla società.
        Del resto, anche secondo la giurisprudenza più recente (cfr. per tutte Cass. 08/05/2020, n.8662) che ha escluso che per determinare la qualità di consumatore, occorra rapportarsi alla natura della obbligazione garantita, ammette che il socio fideiussore possa essere considerato consumatore qualora non emerga che la garanzia assunta sia connessa allo svolgimento della sua attività professionale ovvero funzionalmente collegate alla società; orbene la fideiussione rilasciata da un amministratore non può che essere che rientrare in queste previsioni, essendo in re ipsa che l'assunzione di un debito trova ragione nell'interesse a venire incontro alle esigenze societarie, che diversamente nin avrebbe ottenuto il finanziamento o altre prestazioni.
        Zucchetti SG srl