Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    23/04/2019 10:11

    INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

    Buongiorno
    ricevo insinuazione ultra tardiva giustificando il ritardo in tal modo "... il ritardo dell'insinuazione non è dipeso da causa imputabile alla scrivente, bensì dalla mancata ricezione di ruoli esattoriali emessi in conformità alle norme che regolano l'iscrizione a ruolo (art.11 e segg. DPR 29.9.73 n°602) ....."
    Vorrei un Vs. parere sul fatto che la mancata ricezione dei ruoli esattoriali da parte dell'istante sia da considerarsi come causa non imputabile ai sensi dell'art. 101 L.F.
    Distinti Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2019 20:28

      RE: INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

      Cass. 13/10/2011, n.21189 ha così statuito: "L'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine. In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Può avvenire - peraltro - che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l'ufficio finanziario, che può iniziare la fase di accertamento solo l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni. pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nel!'impossibilità di rispettare il termine di cui all'art. 101 della legge fallimentare: in tale caso la concessionaria deve fornire esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo".
      Successivamente la Corte (Cass. 24/11/2015, n. 23975) ha dettato un principio più generale, secondo il quale "il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto".
      Alla luce di questa giurisprudenza ci sembra che la sola indicazione della mancanza dei ruoli non sia una giustificazione idoenea ad escludere l'imputabilità del ritardo, salva diversa situazione del caso concreto, come precisato dalla Cassazione del 2011 citata.
      Zucchetti Sg srl