Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compenso coadiutori fiscali

  • Maria Rita Romagnoli

    Porto San Giorgio (FM)
    22/01/2013 19:39

    Compenso coadiutori fiscali

    Dopo la recente sentenza della Cassazione nr.10143/2011, sembra che per la liquidazioe dei i compensi ai coadiutori fiscali (commercialisti) non sia più applicabile le tariffe professionali di riferimento ma debbanano essere applicate quelle previste per gli asuiliari della giustizia.
    Orbene, secondo il Vs. autorevole parere, applicando le tariffe previste per i CTU, quale dovrebbe essere il comepnso per redazione dei modelli fiscali tenuta registri iva ecc.?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2013 20:56

      RE: Compenso coadiutori fiscali

      Effettivamente la sentenza della Cassazione 09/05/2011, n. 10143 ha statuito che "Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal comma 2 dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni.
      La tariffa per CTU è quella risalente al 30.5.2002 che calcola gli onorari a percentuale e a vacazione, per quelli che non trovano corrispondenza nelle varie voci.
      L'art. 2 dispone che per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
      da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
      da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
      da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;5
      da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
      E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
      Le vacazioni – corrispondenti a due ore- sono determinate in euro 14,68 la prima e in euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
      per un calcolo preciso ,e consigliamo di rivolgersi al suo Ordine, che su queste materie ne sa sicuramente più di noi.
      Zucchetti SG Srl

      • Luciano Pasca

        Salerno
        13/10/2019 17:54

        RE: RE: Compenso coadiutori fiscali

        Gentili Signori,
        anzitutto grazie per le Vostre sempre preziose risposte.
        Sono coadiutore contabile e fiscale in un fallimento con un piccolo attivo.
        L'importo da prendere in considerazione per il calcolo di cui all'art 2 del DM 30/05/2002 da quali elementi scaturirebbe?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/10/2019 19:02

          RE: RE: RE: Compenso coadiutori fiscali

          Premesso che il coadiutore, la cui figura è prevista dall'art.32, comma 2 della legge fall., integrando l'attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest'ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 10143/2011; Cass. n. 1568/2005), giustamente lei fa riferimento al d.m. n. 182 del 2002.
          I criteri per la determinazione dell'importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo di cui all'art. 2 sono indicati nell'art. 1, e cioè: "Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni".
          Ci rendiamo conto di non esserle di molto aiuto richiamando questa normativa, ma di più non sapremmo dirle perché d si tratta di vedere come questi criteri vengono applicati in ciascun ufficio. Sarebbe opportuno, pertanto, sentire la sua associazione professionale per sapere come comportarsi in questi casi, o la cancelleria fallimentare del tribunale per vedere dei precedenti o un suo collega che abbia avuto una eguale esperienza.
          Zucchetti SG srl