Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

revocatoria

  • Maddalena Cottica

    sondrio
    23/04/2019 16:26

    revocatoria

    Si chiede se si ravvisa l'ipotesi di revocatoria in questo caso.
    L'amministratore della srl fallita, esattamente due anni prima del fallimento sottoscrive una transazione con un dipendente che aveva sottratto incassi alla società per 37.000 Euro determinando in via transattiva quanto dovuto in euro 15.000.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2019 20:30

      RE: revocatoria

      L'atto c.d. transattivo in questione, essendo stato concluso due anni prima della dichiarazione di fallimento, è fuori del periodo sospetto e non è pertanto impugnabile con revocatoria fallimentare. Lo stesso, infatti, teoricamente potrebbe essere impugnato ai sensi dell'art. 67 co. 1, n. 1 l.fall. per sproporzione tra le prestazioni, come ha confermato la S. Corte (Cass. 09/04/2018, n. 8635) che ha ammesso la revocatoria fallimentare promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti, stabilendo che, in tal caso, "l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese". Tuttavia, per essere revocabile la transazione dovrebbe essere intervenuta "nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
      Potrebbe promuovere una revocatoria ordinaria, che è soggetta al limite prescrizionale quinquennale decorrente dalla data dell'atto; ma valuti bene se ne vale la pena. Noi abbiamo l'impressione- ma ovviamente non conoscendo la situazione possiamo sbagliarci- che in primo luogo l'atto in questione sia difficilmente definibile come una transazione in quanto non si vede quale sia stato il sacrificio del dipendente e, probabilmente, l'amministratore della società ha accettato la restituzione di meno della metà di quanto dovuto perché non riusciva a ricuperare altro; pertanto,, pur in caso di vittoria, da un lato potrebbe fare spese che si rileveranno inutili non riuscendo ad ottenere il residuo e dall'altro si incamminerebbe su una strada pericolosa in quanto l'inefficacia dell'atto potrebbe coinvolgere anche il pagamento ricevuto.
      Zucchetti SG srl