Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita casa

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    24/07/2019 15:56

    Vendita casa

    Buonasera,
    sono il Curatore del fallimento di una snc.
    Uno dei soci falliti, da quanto ho appreso, intenderebbe porre in vendita la propria abitazione o comunque trasferirne la proprietà al proprio figlio.
    Mi chiedo, tale operazione possa essere compiuta da un soggetto fallito?
    Ritengo che nel caso in cui questa operazione dovesse perfezionarsi il ricavato in quanto pertinente ad un soggetto fallito non dovrebbe essere appreso al fallimento quale utilità pervenuta?
    E nel caso in cui il trasferimento dovesse avvenire nella forma della donazione, è comunque possibile?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/07/2019 16:33

      RE: Vendita casa

      A norma del primo comma dell'art. 42 l.f. , "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento", pertanto la disponibilità dei beni del fallito passa al curatore che provvede alla vendita; di conseguenza, a norma del primo comma dell'art. 44, "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori".
      In sostanza, nel suo caso, ove il socio fallito vendesse o donasse la propria casa di abitazione, la vendita o la donazione sarebbero inefficaci e la curatela potrebe, anzi dovrebbe, farla valere.
      Zucchetti SG srl
    • Roberto Cherchi

      Gallarate (VA)
      25/07/2019 15:41

      RE: Vendita casa

      Se non ancora fatto, si deve trascrivere la sentenza di fallimento sugli immobili del fallito ai sensi dell'art.88 c.3 LF così da rendere edotti i terzi e neutralizzare -a monte- eventuali iniziative del soggetto fallito.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/07/2019 19:43

        RE: RE: Vendita casa

        Certamente la sentenza di fallimento va trascritta, ma l'inefficacia di cui all'art. 44 l-.fall. opera automaticamente, a seguito della dichiarazione di fallimento. Ossia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., è inefficace il trasferimento immobiliare compiuto dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento anche se l'atto venga trascritto prima della trascrizione della sentenza, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento assurge a giuridica esistenza con la pubblicazione mediante deposito in cancelleria, mentre restano irrilevanti gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 l. fall. (Trib. S.Maria Capua V., 22/03/2001).
        Zucchetti SG srl
        • Michele Feltrin

          Ceggia (VE)
          03/09/2019 09:03

          RE: RE: RE: Vendita casa

          Ringrazio per le risposte.
          Vorrei però chiedervi se è opportuno in tal senso un mio intervento nei confronti del socio fallito per ammonirlo in ordine alle conseguenze dell'atto di vendita che andrà eventualmente a compiere.
          Infatti, mi è giunta notizia che il socio fallito ha nuovamente esposto la cartellonistica di vendita al di fuori del proprio immobile.
          Altresì, qualora il bene venga comunque alienato è necessario che io promuova una apposita azione nei suoi confronti per far valere l'inefficacia dell'atto?
          Non dovrebbe essere lo stesso notaio in sede di rogito a non dar seguito alla stipula una volta accertata la sussistenza della sentenza di fallimento?
          Ringrazio per l'attenzione.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            03/09/2019 20:37

            RE: RE: RE: RE: Vendita casa

            Se la sentenza di fallimento è stata trascritta nessun notaio procederà alla vendita né ad autenticare un atto di vendita immobiliare da parte del fallito. Se non è stata trascritta, potrebbe non risultare al notaio- che comunque dovrebbe informarsi- che il venditore è fallito, e quindi potrebbe rogitare, fermo restando che la vendita è inefficace. Se il fallito riesce comunque a vendere il suo immobile lei, come già dicevamo nelle precedenti risposte, deve promuovere un'azione per far dichiarare la inefficacia della vendita (anche se qualcuno sostiene che non è necessaria operando l'inefficacia automaticamente).
            Sicuramente è opportuno avertire il fallito che non può vendere la sua casa e che la vendita è inefficace.
            Zuchetti SG srl
            • Michele Feltrin

              Ceggia (VE)
              09/09/2019 18:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Vendita casa

              La sentenza di fallimento è stata regolarmente trascritta, tant'è che nella perizia avente ad oggetto un capannone del fallimento risulta tale trascrizione.
              La trascrizione pertanto è stata fatta nei confronti della società fallita.
              E' sufficiente questa trascrizione o conveniva venisse fatta anche nei confronti dei singoli soci?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                09/09/2019 19:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vendita casa

                Trattandosi di immobile di proprietà del socio la trascrizione della sentenza di fallimento va fatta con riferimento a questo bene e, quindi, nei confronti del socio. restano ferme le considerazioni di cui alle precedenti risposte.
                Zucchetti Sg srl
                • Michele Feltrin

                  Ceggia (VE)
                  10/09/2019 11:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vendita casa

                  Ringrazio nuovamente per la risposta.
                  Trattandosi di un fallimento del 2009 ho tralasciato un particolare riferito all'immobile del socio fallito.
                  All'epoca della dichiarazione di fallimento sono stati oggetto di esame da parte della curatela gli immobili dei soci falliti, sui quali era stato accertato l'esistenza di un fondo patrimoniale.
                  Tuttavia, per il socio fallito di cui si disquisisce, il fondo patrimoniale era stato costituito poco prima della dichiarazione di fallimento, per cui è stato istruito un giudizio per la revocatoria del fondo, la cui sentenza è stata in tal senso.
                  A seguito di ciò è stato sottoscritto con il socio fallito e la moglie (comproprietaria) un accordo transattivo, a fronte del quale al fallimento è stata versata una somma corrispondente al valore dell'immobile.
                  A questo punto il mio quesito è il seguente: visto il giudizio per la revocatoria del fondo, l'accordo intervenuto, è plausibile sostenere che il fallimento sia già stato soddisfatto sul bene del socio fallito e quindi che il bene sia ora libero e il socio fallito sia altrettanto libero di disporre del proprio bene alienandolo?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/09/2019 18:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vendita casa

                  Con la presenta aggiunge fatti del tutto nuovi rilevanti, che avrebbe fatto bene ad esporre fin dall'inizio, ma ancora non completi perché è ancora avvolta da incertezze quella che lei chiama "accordo transattivo, a fronte del quale al fallimento è stata versata una somma corrispondente al valore dell'immobile".,; accordo che sarebbe intervenuto tra la curatela da un lato e il fallito e la moglie comproprietaria dall'altro. A parte l'anomalia di un accordo transattivo con il fallito riguardante un bene del suo patrimonio che dovrebbe essere acquisito alla massa attiva, il punto è: a seguito di questo accordo la proprietà del bene in capo a chi è rimasta?, la quota del fallito è stata acquisita dalla moglie o è rimasta in capo al fallito?
                  Onde evitare inutili disquisizioni, è preferibile prima che accerti questi punti.
                  Zucchetti Sg srl