Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

art. 107 comma 4 Legge Fallimentare - avviso di vendita

  • Daniela Di Pauli

    Pordenone
    06/06/2018 10:35

    art. 107 comma 4 Legge Fallimentare - avviso di vendita

    Buon giorno,
    il caso è di un avviso di vendita che non fa riferimento alla possibilità concessa al curatore di sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa per un importo non inferiore al 10% (art. 107 comma 4 LF).
    Tuttavia viene precisato quanto segue: " solo dopo aver rispettato l'attività informativa di cui all'art. 107 L.F. ed in mancanza di provvedimento interdittivo del Gd a norma dell'art 108 LF, il Curatore provvederà alla stipula del rogito notarile di compravendita dell'immobile definitivamente aggiudicato. Con tale atto che dovrà essere stipulato entro 15 gg dal pagamento del corrispettivo, verrà trasferita la proprietà del bene con contestuale consegna.
    ed ancora " gli organi di procedura si riservano a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento. Quindi nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare l'aggiudicazione, nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti".
    Chiedo se tale mancato specifico richiamo all'art. 107 comma 4 renda non esercitabile la facoltà concessa al curatore. In caso affermativo chiedo come si deve comportare il curatore, dopo aver ricevuto l'offerta migliorativa.
    Grazie
    Di Pauli
    Pordenone
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2018 20:08

      RE: art. 107 comma 4 Legge Fallimentare - avviso di vendita

      Le clausole riportate dell'avviso di vendita non possono essere interpretate quali attributive del potere del curatore di sospendere la vendita, per cui bisogna prescindere dalle stesse e valutare se la previsione di cui al quarto comma dell'art. 107 l.f. operi in ogni caso di vendita fallimentare oppure solo in quelle formali con incanto o senza incanto o, ancora, se espressamente richiamato.
      A nostro avviso le vendite fallimentari, anche se deformalizzate e concluse con un atto di compravendita, rimangono vendite coattive ed in queste la norma accennata attribuisce al curatore il potere di sospendere la vendita qualora pervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo già offerto. Anzi proprio questa disposizione, così come il successivo eguale potere dato al giudice delegato, costituiscono ulteriori elementi di conferma della natura non privatistica delle vendite fallimentari in quanto trattasi di disposizioni ispirate al miglior realizzo nell'interesse dei creditori.
      Zucchetti SG srl