Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    21/06/2012 18:52

    Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

    Buonasera, in qualità di curatore ho ricevuto dall'agenzia delle entrate un avviso di liquidazione con il quale viene richiesto il pagamento dell'imposta di registro in relazione ad una sentenza civile emessa dal Tribunale nella quale appare come parte in causa la società fallita (SRL).
    Agli atti non possiedo copia della sentenza per la quale provvederò a chiedere copia in cancelleria civile
    Credo che in caso di procedimento iniziato prima della dichiarazione di fallimenti, pur proseguendo con chiamata in causa della società nel frattempo fallita, l'agenzia delle entrate debba insinuarsi al passivo per recuperare l'imposta principale ex DPR 131/86. Vorrei vostro parere in merito. Ritenete che l'Agenzia delle Entrate debba insinuarsi per l'imposta di registro dalla stessa vantata ? cosa potrà fare la controparte obbligata in solido al pagamento dell'imposta di registro ? la stessa dovrà pagare quanto dovuto all'agenzia delle entrate ?
    Preciso infine che il fallimento rientra nel vecchio rito.

    Ringrazio e saluto
    Andrea Mingiardi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/06/2012 17:53

      RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

      Essendo le parti obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro, l'Agenzia può rivolgersi a chi vuole dei debitori per essere pagato e se uno di questi fallito la richiesta deve essere fatta con domanda di insinuazione al passivo. Il creditore può contemporaneamente perseguire la parte in bonis per il pagamento ed ha diritto a mantenere l'insinuazione fatta nel fallimento di cui lei è curatore fino al suo integrale pagamento.
      Questo per quanto riguarda i rapporti con l'Agenzia; i rapporti tra i coobbligati sono determinati dal tipo di solidarietà (se nell'interesse esclusivo di uno o per obbligazioni comuni); nel suo caso è da vedere a chi le spese di causa sono state addebitate per cui, se paga la parte vittoriosa (sia essa il fallimento o l'altra parte in bonis), essa potrà agire in rivalsa verso il coobbligato per recuperare la somma pagata. Se le spese sono state compensate, l'obbligazione è comune e ciascuna parte potrà recuperare in rivalsa soltanto la quota eccedente quella che le competeva pagare (se ad esempio le due parti sono tenute al 50% ciascuna e una paga l'intero, questa potrà recuperare solo la quota del 505 a carico dell'altro).
      La normativa di riferimento delle obbligazioni solidali nel fallimento è quella contenuta negli artt. 61-63.
      Zucchetti SG Srl
      • Andrea Mingiardi

        LA SPEZIA
        02/07/2012 15:08

        RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

        Sempre in merito all'imposta di registro vi rimetto di seguito alcuni dettagli:
        Oggetto della causa era un'opposizione allo stato passivo che era stata sospesa ex art. 295 cpc in attesa della definizione di un contenzioso instaurato in sede di fallimento nel quale veniva richiesto da parte del creditore la ripetizione di una somma versata alla società in bonis per l'acquisto di un auto mai perfezionato.
        Definito il contenzioso con pronuncia di risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto dell'auto, il creditore riassume la causa di opposizione allo SP.
        In forza della sentenza che ha risolto il contratto di acquisto dell'auto, il Tribunale emette sentenza con la quale ammette definitivamente il creditore al passivo e compensa le spese. Ed è riferita a tale sentenza l'imposta di registro richiesta dall'AE con l'avviso di liquidazione a cui facevo riferimento nella precedente domanda.
        Ritenete che l'imposta di registro richiesta dall'AE (quota 50% a carico del fallimento) debba essere trattata quale credito prededucibile ? o concorsuale?
        Ringrazio
        Andrea Mingiardi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/07/2012 19:36

          RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

          A nostro parere il credito per imposta registro ha natura prededucibile in quanto la fonte impositiva è costituita dalla sentenza intervenuta in corso di fallimento.
          Zucchetti SG Srl
          • Monica Binda

            Pesaro (PU)
            10/01/2014 19:30

            RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

            Buonasera, riapro la discussione per sottoporvi un quesito simile: società dichiarata fallita il 28/12/2011. nei primi giorni di gennaio viene emessa una sentenza relativa ad una causa civile iniziata anni prima dalla società; ora l'agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'imposta per la registrazione della sentenza: trattasi di credito prededucibile in quanto sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento? oppure l'agenzia delle entrate deve insinuarsi al passivo?
            Grazie,

            Saluti

            Monica Binda
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/01/2014 20:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

              Riteniamo che si trattai di credito prededucibili per il motivo da lei detto. L'insinuazione, pertanto è necessaria soltanto in caso di contestazioni.
              Zucchetti Sg srl

              • Franco Squizzato

                CASTELFRANCO VENETO (TV)
                03/04/2017 12:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

                Buongiorno,
                gradirei un'ulteriore precisazione in ordine al riconoscimento in prededuzione dell'imposta di registro delle sentenze intervenute durante il fallimento.
                Mi trovo, infatti, a dover eseguire la gradazione delle spese in prededuzione stante l'insufficienza di attivo nel coprirle per l'intero ammontare.
                A vostro avviso è corretta tale impostazione:
                1. pagamento delle spese di giustizia: compenso CTU, fatture Zucchetti-Fallco, spese anticipate dal Curatore e compenso al Curatore;
                2. pagamento in proporzione o totale, in base alla capienza, del compenso al legale della procedura e al CTP ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
                3. se eventualmente residua attivo pagamento in proporzione dell'imposta di registro per le sentenze intervenute nel corso della procedura.

                Premetto che ho già provveduto al pagamento del Campione Fallimentare.

                Ringrazio per la preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/04/2017 20:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

                  Corretto, in quanto l'elencazione da lei fatta corrisponde all'ordine delle preferenze che bisogna seguire nel pagamento delle prededuzioni qualora l'attivo non sia sufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti rientranti in detta categoria.
                  Zucchetti Sg srl
                • Cristina Gaffurro

                  Bologna
                  24/05/2018 12:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

                  proseguo la discussione sull'insinuazione imposta di registro dove nell'atto di liquidazione mi evidenzia che è un debito dovuto in solido da tutte le parti in causa, devo ammettere con riserva in quanto non sono al corrente se l' altra parte ha adempiuto a tale incombenza?
                  grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/05/2018 19:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

                  No, i casi di ammissione con riserva previsti dall'art. 96 l.f. sono tassativi e tra questi non è prevista l'ipotesi che il fallimento sia un debitore solidale con altri, bensì quella, ben diversa, dei crediti che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale (artt. 55 e 96 l.f.).
                  La disciplina della solidarietà nel fallimento è contenta negli artt. 61 e 62, che rifacendosi in gran parte alla regolamentazione civilistica, consente al creditore di chiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei debitori solidali, fermo restando, ovviamente, che non può percepire più del suo credito; ed, infatti, la normativa citata prevede che il creditore detragga dal suo credito quanto ricevuto, dallo stesso debitore fallito o da altri coobbligati, prima del fallimento, nel mentre lo stesso creditore, una volta insinuato, mantiene l'insinuazione fatta fino all'integrale soddisfazione.
                  Il resto riguarda i rapporti tra coobbligati.
                  Zucchetti SG srl
    • Silvio Marchini

      Brescia
      04/11/2020 18:21

      RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

      Buonasera sottopongo il seguente caso:
      - Il fallimento è stato dichiarato il 16/12/2016;
      - Il curatore attiva i decreti ingiuntivi per il recupero dei numerosi crediti presenti a contabilità;
      - I crediti si riferiscono a vendite di beni fungibili non identificabili, nella fattispecie carburanti;
      - Parecchie posizioni creditorie non vengono recuperate, i decreti ingiuntivi vengono muniti di formula esecutiva;
      - Alcuni dei debitori falliscono e risultano privi di attivo;
      - L'agenzia delle entrate notifica al mio fallimento la liquidazione dell'imposta di registro chiedendone il pagamento.
      Domanda:
      - Pagata l'imposta di registro a titolo di debitore solidale, posso insinuarmi nel passivo del debitore principale richiedendo la prededuzione? o devo chiedere il privilegio speciale ex art. 2758 cc senza però essere in grado di individuare i beni sui quali fare insistere il privilegio?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/11/2020 19:27

        RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro sentenza civile

        Va premesso, come lei correttamente presuppone, che nei confronti dell'Erario ingiungente e ingiunto sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta, anche se nei rapporti interni il relativo importo è a carico del debitore che deve rifondere il creditore che normalmente l'anticipa.
        E' difficile dire se il credito del fallimento che ha anticipato il pagamento dell'imposta di registro sia di natura prededucibile e abbiamo forti dubbi in proposito. E' vero, infatti, esso trova il suo presupposto nella mera esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto nel corso del fallimento su richiesta del curatore, per cui è a questo dato che si collega sia il pagamento dell'imposta sia il conseguenziale diritto al rimborso per l'importo pagato, ma è altrettanto vero che il credito è sorto nel corso- e quindi, in occasione- del fallimento del creditore ingiungente, ma non in occasione (e tanto meno in funzione) del fallimento dell'ingiunto, ove l'imposta sia stata pagata prima della dichiarazione di fallimento di costui. Questta considerazione ci fa propendere per la natura concorsuale del credito, di natura privilegiata. Il fatto che il privilegio non trovi capienza è rischio ordinario che si corre, specie con i privilegi di natura speciale e, a maggior ragione, quando l'oggetto del privilegio speciale non è individuabile in un bene materiale.
        Zucchetti SG Srl