Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DEL LAVORO

  • LAURA DAVERIO

    Gallarate (VA)
    07/11/2012 15:33

    COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DEL LAVORO

    Una procedura fallimentare deve nominare un consulente del lavoro cui affidare gli adempimenti che si rendono necessari per eseguire i pagamenti spettanti a favore degli ex dipendenti (per Tfr e ultime mensilità) in esecuzione del riparto. IL consulente del lavoro dovrà occuparsi di: conteggio netto spettante, elaborazione cedolini e modelli Cud, mod. 770.
    Il Giudice chiede che i consulenti del lavoro interpellati presentino dei preventivi sulla base del D.M. 30/5/2002 e anche secondo le nuove tariffe (D.M. 20/07/2012 n. 140).
    Non riesco ad individuare nei citati Decreti le modalità di determinazione del compenso spettante al consulente del lavoro per gli anzidetti adempimenti.



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2012 16:38

      RE: COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DEL LAVORO

      Dalla esposizione dei fatti di cui sopra ci sembra di capire che la curatela intenda nominare un consulente del lavoro per affidargli alcune atività rientranti nella sua sfera specifica di competenza e non si tratti quindi di un consulente di ufficio (quello nominato dal giudice in una causa). Questo dato non è privo di rilievo perché, in primo luogo, comporta che la nomina- o meglio la scelta- del consulente e il relativo affidamento dell'incarico sia compito esclusivo del curatore, autorizzato al più dal comitato dei creditori, ma sicuramente non dal giudice (se ovviamente si tratta di fallimento di nuovo rito). In passato era questi che autorizzava "il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge" (art. 25, n. 4); oggi, nel nuovo assetto di divisione dei poteri tra giudice delegato e curatore voluto dal legislatore, il n. 4 dell'art. 25 non fa più alcun riferimento ad autorizzazioni del giudice delegato al curatore per la nomina delle persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento né a nomine a lui riservate, ma conserva all'organo giudiziario il potere di revocare le persone nominate dal curatore e di liquidare il compenso, come già contemplato nel n. 7 dell'art. 25, con la rilevante innovazione che ciò avviene non più "sentito il curatore", ma "su proposta del curatore", per cui anche sotto il profilo della liquidazione del compenso non riteniamo che il giudice possa preventivamente intervenire determinando la scelta del consulente. Dovrebbe essere, quindi, il curatore a fare le sue scelte, sotto la sua responsabilità e poi, se questa non è stata corretta (ad ese. ha incaricato un consulente senza aver fatto una indagine e il consulente che richiede somme esose), ne risponde; ma ci rendiamo ben conto che in fatto, quando si tratta di determinare il costo di una consulenza entri in ballo direttamente il giudice che poi deve liquidare quel consulente.
      La qualifica di professionista incaricato di svolgere una attività professionale comporta, inoltre che non sono applicabili le tariffe per i consulenti tecnici per cui non riteniamo appropriato il richiamo del DM 30.5.2002.
      Per altri motivi non è applicabile neanche il DM n. 140 del 2012 perché nella specie, attravreso la richiesta di un preventivo, le parti stanno concordando il prezzo della prestazione, per cui, una volta scelto il preventivo che si ritiene preferibile, si conclude un accordo con relativo professionista che la sua opera sarà pagata al prezzo preventivato e accettato e, quindi, convenuto, indipendentemente dalle tariffe.
      Ciò detto, il riferimento alle tariffe del 2012 è comunque non pertinente perché lo stesso non prende in considerazione i consulenti del lavoro (per questo lei non ha trovato le voci che cercava.
      Né può fare riferimento alle vecchie tariffe professionali dei consulenti del lavoro perché queste, come tutte le tariffe professionali, sono state abrogate dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 e sono state abrogate tutte le disposizioni normative che, per la determinazione del compenso spettante al professionista, rinviano alle tariffe professionali.; le vecchie tariffe sono rimaste temporaneamente in vita (comma 3 dello stesso art. 9) limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 del medesimo articolo per la determinazione dei parametri, ma non oltre il centoventesimo giorno dalla entrata in vigore della legge n. 27/2012, vale a dire fino al 26 luglio 2012.
      Esiste un vuoto normativo, quindi, che fa nascere la domanda di come determinare i compensi spettanti ai consulenti del lavoro, in fase di affidamento dell'incarico, limitandosi l'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, a stabilire che il compenso per le prestazioni professionali dei consulenti del lavoro deve essere pattuito, "nelle forme previste dall'ordinamento", al momento del conferimento dell'incarico professionale, ossia con scrittura privata, lasciando sostanzialmente alle parti la determinazione consensualmente del compenso per le prestazioni richieste sulla base del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione (che sono i criteri dettati per la liquidazione giudiziale dei compensi per prestazioni per le quali non esiste una tariffa e non è stato raggiunto un accordo.
      Zucchetti SG Srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        14/06/2018 13:35

        RE: RE: COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DEL LAVORO

        Se un fallimento è vuoto
        vi è la possibilità di fare pagare il compenso di un consulente del lavoro a carico dello stato?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/06/2018 17:47

          RE: RE: RE: COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DEL LAVORO

          Se l'attività del consulente è richiesta nel corso di un processo, si può chiedere il gratuito patrocinio e il consulente viene pagato dall'Erario. Al di fuori di questa ipotesi, sono anticipati dall'Erario le spese e gli onorari degli ausiliari del giudice, ma il consulente del lavoro, utilizzato ad esempio per le pratiche del fallimento e formazione del passivo, difficilmente può rientarre tra gli ausiliari del giudice.
          Zucchetti SG Srl