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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
natura dell'indennità di preavviso lavorata del dipendente di società fallita
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Silvia Pavanello
Milano18/06/2018 15:45natura dell'indennità di preavviso lavorata del dipendente di società fallita
Buongiorno.
il quesito è il seguente: se un dipendente, alla data di dichiarazione di fallimento ,viene licenziato, ma l'indennità di preavviso gli viene non solo riconosciuta, ma anche lavorata, è il Curatore che risponde ( quale " nuovo datore di lavoro") del periodo successivo " effettivamente" lavorato del dipendente licenziato ? Se si, in tal caso si può considerare, di fatto, un esercizio provvisorio d'impresa ( essendo il Curatore il legale rappresentante pro tempore della società, post dichiarazione di fallimento) ?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza18/06/2018 18:32RE: natura dell'indennità di preavviso lavorata del dipendente di società fallita
L'esercizio provvisorio non si realizza per implicito per il fatto che venga ancora utilizzato qualche lavoratore, ma solo quando ricorrono le condizioni, ben chiare, indicate dall'art. 104 l.f, ossia deve essere dispsoto dal tribunale con la sentenza di fallimento o autorizzato dal giudice successivamente. Il fatto che il dipendente in questione sia stato licenziato all'atto del fallimento conferma che nel caso non vi è stato alcun esercizio provvisorio e che l'utilizzo del dipendente per il periodo del preavviso riteniamo sia stato determinato dalle necessità del fallimento (spostamento beni, aiuto per inventario, ecc.) e non per continuare la precedente produzione.
Se è così, non vediamo alcun problema in quanto il lavoratore ha effettivamente prestato la sua attività nel periodo di preavviso e quindi non ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso stesso. Ossia, per effetto della dichiarazione di fallimento, in presenza di cessazione di attività aziendale, il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso fino al licenziamento; il licenziamento da parte del curatore non esclude il diritto al preavviso, che è collegato al potere di recesso nel rapporto a tenuto, a norma dell'art. 2118 c.c., a corrispondere all'altra parte una indennità sostitutiva, che ha natura risarcitoria e non retributiva, ancorchè sia per legge commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cass. 7.7.2008, n. 18565) che anche nel caso che il rapporto sia cessato a causa del fallimento, "il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro si è risolto "ex lege" a seguito della dichiarazione del fallimento dell'impresa, sua datrice di lavoro, senza continuazione con l'amministrazione fallimentare per le esigenze del fallimento, non può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 numero 1, l.fall., potendo il relativo credito, che trova la sua unica causale nel rapporto lavorativo, essere soddisfatto invece - in ragione della sua natura di credito privilegiato - nella liquidazione dell'attivo fallimentare come ogni altro credito di lavoro (art. 2751 bis, comma 1 n. 1, c.c.)".
La stretta dipendenza del preavviso al rapporto di lavoro fa sì che l'indennità sostitutiva dello stesso, pur se maturata dopo il fallimento all'atto del licenziamento, non è prededucibile, per cui, a maggior ragione, lol'espletamento dell'attività nel periodo di preavviso dopo il fallimento, non trasforma il residuo credito del lavoratore in prededucibile ed ovviamente nulla è dovuto per il preavviso visto che questo è stato lavorato.
Zucchetti Sg Srl
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