Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Cessione quinto pensione socio snc - inefficacia ed inopponibilità alla procedura

  • Alfredo Eusebio

    Cesena (FC)
    08/04/2019 10:55

    Cessione quinto pensione socio snc - inefficacia ed inopponibilità alla procedura

    In epoca precedente alla dichiarazione di fallimento ex art. 147 L.F., il socio di una SNC aveva contratto un finanziamento bancario dietro cessione del quinto del proprio trattamento pensionistico.
    Intervenuto il fallimento, la Curatela ha contestato formalmente alla Banca erogante l' inopponibilità della cessione ante fallimento, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia.
    In punto la Curatela ha precisato che : "La natura consensuale del contratto di cessione di credito relativo a cosa futura per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario in quanto nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e anteriormente, il contratto pur essendo perfetto esplica efficacia meramente obbligatoria" (Cass. 17 Gennaio 2012 nr. 551). In forza di tale principio e orientamento giurisprudenziale : "Nel caso di cessione di crediti futuri e sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 nr. 2 non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento- il credito non era ancora e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".
    In ragione di quanto sopra, dalla data di fallimento la Curatela asseriva quindi che l'Istituto Bancario non aveva più alcun diritto di pretendere il pagamento del suo credito mediante rimessa diretta da parte dell'INPS poiché il credito del socio fallito verso detto Istituto per le pensioni sorte dopo tale data non si era trasferito in favore dell'Istituto, non potendo il cessionario opporre al fallimento la cessione di crediti scaduti dopo la dichiarazione di fallimento del cedente.
    Richiesta la restituzione delle somme percepite e la interruzione degli accantonamenti, la Banca si è opposta asserendo che la cessione di crediti futuri non ancora venuti ad esistenza ma probabili prevale sul fallimento del cedente purchè prima dell'apertura della procedura l'originaria cessione sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto. Conclusione non condivisa dalla Curatela che ritiene detta cessione inefficace ex art. 44 L.F.. Al fine di valutare una azione giudiziaria nei confronti dell'Istituto, si chiede vs cortese parere anche in merito alla eventuale prescrizione.
    Si ringrazia.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2019 20:31

      RE: Cessione quinto pensione socio snc - inefficacia ed inopponibilità alla procedura

      La tesi da lei esposta e la stessa giurisprudenza da lei richiamata è stata sempre da noi condivisa e proposta. Da ultimo l'abbiamo ripresa in una risposta del 4 aprile scorso in una risposta data alla dott.ssa Benedet, alla voce Legge Fallimentare"
      discussione con oggetto "Fallito e cessione del quinto".
      Detto questo va però chiarito che più che parlare di inefficacia della cessione ai sensi dell'art. 44 (la cessione del credito è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento), è inefficace per la massa, sempre ai sensi della stessa norma, il pagamento effettuato dall'Inps alla Finanziaria dopo la dichiarazione di fallimento del pensionato, sempre che la curatela abbia comunicato a detto ente, oltre all'intervenuto fallimento, di non continuare a versare il quinto della pensione alla Finanziaria; l'inefficacia del pagamento, infatti, comporta che l'Inps ha eventualmente pagato male e deve ripetere il pagamento a chi è dovuto, salvo poi a chiedere essa Inps alla Finanziaria la restituzione di quanto indebitamente pagato. Il rapporto della curatela, quindi, è con l'Inps e la inefficacia dei pagamenti (come dell'atto) non è soggetta a prescrizione.
      In sostanza, come abbiamo detto a conclusione della risposta sopra richiamata, da un lato, va chiesto al giudice delegato di definire, a norma dell'ult. comma del citato art. 46, la quota dell'intera pensione che compete al fallito per le esigenze sue e della sua famiglia, da cui si deduce la quota restante che va acquisita all'attivo fallimentare, e, dall'altro, il curatore deve fare comunicazione all'Inps di non corrispondere più i ratei di pensione al cessionario ma di versare al fallito la parte di retribuzione, nei termini definiti dal giudice delegato, e la restante parte direttamente al fallimento.
      Zucchetti SG srl