Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

documentazione contabile del fallimento

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    18/02/2016 14:34

    documentazione contabile del fallimento

    Buongiorno,
    il curatore fallimentare di una SRL all'atto del fallimento si era fatto consegnare tutti i contenitori delle fatture emesse e ricevute dalla società in periodo ante fallimento e relativa altra documentazione contabile; oggi tale documentazione non è più utile alla curatela in quanto il fallimento è ormai in fase di chiusura.
    Il curatore ha pertanto invitato l'amministratore unico, nonché socio, a ritirare presso il proprio studio tutta la suddetta documentazione, ma questi rifiuta categoricamente, argomentando che non è più amministratore della società e che inoltre, avendo cambiato dimora, non ha lo spazio fisico per ritirarla e conservarla. Pretende che sia il fallimento a farsi carico della conservazione della documentazione suddetta.
    Non trovo alcun riferimento normativo a riguardo.
    Il curatore può obbligare l'ex amministratore (anche socio) a ritirare la documentazione? Se si in che modo?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2016 20:26

      RE: documentazione contabile del fallimento

      Quello da lei proposto è un problema ricorrente che non si presta a molte soluzioni.
      In altre occasioni abbiamo detto che il curatore, come al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, così, al momento della chiusura del fallimento, deve riconsegnare queste scritture ed i relativi documenti al fallito tornato in bonis, esattamente come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, per cui non vi è un soggetto cui fare riferimento, è da presumere che debba essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva. E questo potrebbe essere il suo caso, ove, a quanto pare la società fallita è priva anche dell'amministratore.
      La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
      La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
      I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il nuovo disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
      E' difficile dire su chi ricadono le spese di conservazione; per la documentazione di cui al primo punto cui provveda in via sostituiva il curatore, non dovrebbero esserci dubbi sulla natura di spesa di massa. Tanto comporta che il curatore deve pensare al problema prima della chiusura, specie nei casi in cui è prevedibile che il fallito non è disponibile a ricevere la consegna; potrebbe ad esempio il curatore, prima della chiusura del fallimento e del riparto finale, accantonare una somma per le spese di deposito presso terzi di detta documentazione. Se ciò non è stato fatto, il curatore non ha alcun mezzo per forzare la volontà del fallito, se non fare una offerta reale; anche questa, tuttavia, serve più che altro a scaricarsi di eventuali responsabilità per distruzione della documentazione, ma se il consegnatario r
      rifiuta ancora deve comunque il curatore provvedere ad un deposito.
      Zucchetti Sg srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      10/10/2016 17:21

      RE: documentazione contabile del fallimento

      Buongiorno,
      ma il fatto di aver preso in consegna le scritture contabili pre fallimento deve risultare da un verbale suppongo, ad esempio quello dell'inventario. Se non risulta in alcun documento che il curatore ha preso in consegna le scritture contabili probabilmente non deve neanche farsi carico della loro archiviazione nel caso in cui il fallito (o l'amministratore della srl) non le voglia più riprendere al termine della procedura. Giusto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/10/2016 19:07

        RE: RE: documentazione contabile del fallimento

        Non proprio. La redazione di un verbale di consegna ha la funzione di documentare inequivocabilmente l'avvenuta consegna di ciò che nel verbale viene scritto, ma la mancanza del verbale non esclude che la documentazione sia stata di fatto consegnata al curatore. Intendiamo dire che ciò che conta è se la documentazione del fallito sia stata o non consegnata al curatore, che peraltro è un pubblico ufficiale; in caso positivo sorge il problema della custodia della stessa alla chiusura del fallimento, indipendentemente dal fatto che fosse stato redato un verbale all'atto della apertura del fallimento.
        Zucchetti Sg srl
        • Mattia Callegari

          Venezia
          11/10/2016 09:56

          RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

          Ho capito. Io mi trovo in tale situazione: la fallita ancora in bonis aveva locato un piccolo garage dove aveva depositato tutta la documentazione contabile (vari bancali di fatture attive, passive, DDT etc...). A seguito del fallimento, come curatore, mi sono sciolto dal contratto di locazione. In realtà quella documentazione non mi è stata consegnata e non l'ho nemmeno utilizzata ai fini delle mie verifiche. Dalle vostre risposte e considerato che mi sono sciolto dal contratto di locazione del garage (che non era funzionale allo svolgimento della procedura) penso di non dovermi far carico della conservazione di tali documenti. Corretto?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            11/10/2016 19:49

            RE: RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

            Non ne saremmo così sicuri perché, se per un verso, si può dire che lei, nel momento in cui lei si è sciolto (rectius, è receduto ai sensi del terzo comma dell'art. 80 l.f.) dal contratto di locazione dell'immobile ove si trovava la documentazione del fallito, ha consegnato al locatore l'immobile nelle condizioni in cui si trovava, compreso ciò che vi era contenuto, non avendo interesse ad acquisirlo al fallimento, per altro verso, si può anche sostenere che lei, receduto dal contatto di locazione, aveva il compito di assicurare la conservazione di ciò che era contenuto nell'immobile giacchè non si trattava di beni di nessun valore ma appunto della documentazione del fallito, che in questo modo veniva consegnata al curatore.
            Zucchetti SG srl
            • Mattia Callegari

              Venezia
              12/10/2016 09:56

              RE: RE: RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

              Capito. E se l'amministratore ha accettato di esserne custode firmando apposito verbale la situazione cambierebbe?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                12/10/2016 19:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

                Si certo che cambierebbe, anche se , pure in questo caso, bisogna vedere quale sia il termine di scadenza della custodia; se infatti questa è riferita al periodo del fallimento, il problema della custodia si ripropone alla chiusura dello stesso.
                Zucchetti SG Srl
                • Santina Meli

                  siracusa
                  17/03/2024 22:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

                  Buonasera, sono curatore in una liquidazione giudiziale di una Srl. L'amministratore ha già consegnato tutta la documentazione obbligatoria peraltro dall'inizio dell'attività avvenuta nel 2012. Mi e' stato poi riferito che presso un terreno di proprietà della società si trova un casotto (di cui ancora non conosco le condizioni) con all'interno delle attrezzature e tutte le fatture acquisti e vendite dal 2012. Nei prossimi giorni mi recherò pertanto presso l'immobile per fare l' inventario ma mi pongo il problema per i faldoni delle fatture che troverò all'interno perché se oggi il problema può non porsi, in quanto le lascerei dove si trovano, il problema si porrà di certo al momento della vendita del terreno. La mia domanda è, non rientrando le fatture tra le scritture contabili obbligatorie essendo peraltro già indicate nei registri fatture che mi sono stati consegnati, posso evitare di prenderle in consegna e invitare l'amministratore a portarle in altro luogo o sono comunque obbligata a prenderle in consegna e conservarle? Come su detto ci sono anche fatture emesse da oltre 10 anni. Lo stesso discorso riguarda i beni che vi troverò nel caso in cui si trattasse di beni che non intendessi apprendere perché magari non funzionanti: l'amministratore potrà essere costretto a portare via i beni e nel caso si rifiutasse potrei applicare l'art. 560 cpc per quanto riferito alle procedure esecutive?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/03/2024 12:01

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: documentazione contabile del fallimento

                  Il curatore subentra nella disponibilità dei beni costituenti il patrimonio del debitore nelle condizioni in cui si trovano, per cui quando apprende all'attivo della procedura il terreno e il casotto, acquisirà tali beni con tutto ciò che essi contengono.
                  A questo punto, per quanto riguarda i singoli beni, può esercitare i poteri di cui al ò'art. 213, comma 2, CCII, per cui quelli che appaino manifestamente non convenenti conservare e liquidarli, può, seguendo la procedura indicata nella norma citata, non acquisirli all'attivo o dismetterli una volta acquisiti. Questi beni quindi rimangono nella disponibilità della società ammessa alla liquidazione giudiziale o ad essa ritornano, e questa, a mezzo del suo legale rappresentante dovrebbe provvedere sgomberare il casotto dai beni non appresi o dismessi. Ma non si faccia molte illusioni perché l'esperienza insegna che è difficile che l'amministratore provveda e quando lei vende i beni dovrà consegnarli liberi da persone e cose all'aggiudicatario, nei confronti del quale risponde la procedura; potrebbe essere più opportuno, a seconda della natura ed entità dei beni non convenienti, smaltirli in qualche modo in accordo con l'amministratore, che, avendo pratica del settore potrebbe fornire consigli idonei alo scopo, salvo poi a stabilire come procedere se non acquisire detti beni o farlo e poi smaltirli.
                  La normativa citata non è applicabile alla documentazione che si trova nel casotto, e che, quindi va acquisita dal curatore, il quale poi dovrà fare una cernita tra ciò che va cpo0nservato per legge e comunque è utile conservare e ciò che non è obbligatorio tenere e che può essere distrutto. Anche in questo caso sarebbe opportuno procedere d'accordo con l'amministratore.
                  Zucchetti SG srl