Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

compensazione credito iva ex art. 56

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    03/04/2019 15:38

    compensazione credito iva ex art. 56

    Buongiorno
    il credito iva ante fallimento, chiesto a rimborso, è stato compensato dall'Agenzia delle Entrate "a parziale compensazione della sorte per le partite insinuate al passivo ed emesse dall'Amministrazione Finanziaria".
    Chiedo se è ammissibile tale compensazione avvenuta successivamente alla definitiva esecutività dello stato passivo: la compensazione comporterebbe, per un verso, l'estinzione del credito del Fallimento nei confronti dell'Erario, che andrebbe pagato alla massa per intero, e d'altra parte la riduzione del credito già riconosciuto al concessionario in sede di verifica di stato passivo, da pagarsi tuttavia in moneta fallimentare. E' ben vero che al creditore è riconosciuto il diritto alla compensazione ex art. 56 LF ma tale diritto si dovrebbe contemperare con il generale e prevalente principio di immodificabilità dello stato passivo, se non nei casi previsti dall'art. 98 e dall'art. 115 LF.
    Grazie per la risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/04/2019 18:33

      RE: compensazione credito iva ex art. 56

      Sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico che la compensabilità fra crediti e debiti ante procedura stabilito dall'art. 56 l.fall. è principio generale, tanto che non è nemmeno necessario che il credito verso la procedura sia ammesso al passivo.
      Il comportamento dell'Agenzia ci pare quindi corretto.
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        21/04/2020 10:37

        RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

        Buongiorno, con la presente sono a esporre il seguente caso:
        l'ente della riscossione comunica al curatore della società fallita A la presenza di un credito della società B (fusa per incorporazione nella A prima dell'apertura della procedura concorsuale) derivante da pagamenti di B effettuati in eccedenza su partite iscritte a ruolo. Nella medesima comunicazione si chiede al curatore di indicare se intende utilizzare detto credito in compensazione ovvero riceverlo a rimborso.
        Considerando che la fallita A presenta numerosi debiti iscritti a ruolo, a mio avviso (purtroppo) non è possibile acquisire al fallimento le somme versate in eccedenza da B, stante il disposto di cui all'art. 2504 bis c.c., operando piuttosto una compensazione automatica tra crediti della fusa e debiti della incorporante, entrambi formatisi ante procedura.
        Ritenete tale ricostruzione corretta?
        Grazie della gentile risposta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/04/2020 18:42

          RE: RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

          Siamo d'accordo con lei giacchè "in tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio" 8giur. pacif. cfr. da ult. Cass. 2/02/2019, n.4042; Cass. 10/12/2019, n.32208), ma ciò nonostante il rapporto generativo del credito di B, da quanto è divenuta definitiva la fusione, è passato in capo ad A, che è l'evoluzione di B. peraltro se B è stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, ha, secondo la più recente giurisprudenza, perso anche la sua residua legittimazione processuale che la vicenda evolutiva le conferiva.
          Se, poi, la fusione è anteriore alla riforma societaria, è pacifico che tale fenomeno realizza un'ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, da cui deriva l'estinzione della società incorporata ed il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima (Cfr. da ult. Cass. 17/03/2020, n.7397), per cui, a maggior ragione il credito in questione fa capo nad A.
          Zucchetti Sg srl
    • Cinzia Cioni

      PRATO
      21/04/2020 19:28

      RE: compensazione credito iva ex art. 56

      Grazie per la celere risposta.
      Quindi a vostro parere non opera alcuna compensazione art. 56 L.f. tra i debiti della fallita incorporante A e i crediti della società fusa per incorporazione B?
      Per quanto occorrer possa si precisa che la fusione è successiva alla riforma del 2003, ma antecedente al fallimento.
      Saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/04/2020 20:36

        RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

        Per la verità è il contrario, tant'è che avevamo detto di essere d'accordo con lei che riteneva di dover accettare la compensazione. Abbiamo anche precisato che la costruzione della fusione per incorporazione post riforma societaria, pur realizzando una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa e non l'estinzione della società incorporata, comporta che "il rapporto generativo del credito di B, da quanto è divenuta definitiva la fusione, è passato in capo ad A, che è l'evoluzione di B". Pertanto, posto che la fusione è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, A, che ora comprende anche B, è divenuto titolare del credito di B che può essere compensato con il suo debito verso il medesimo soggetto.
        Zucchetti SG srl
    • Anna Maria Soccorsa Volpe

      TERMOLI (CB)
      27/04/2021 17:57

      RE: compensazione credito iva ex art. 56

      Buonasera, ho necessità di conoscere l'iter da seguire in ipotesi di compensazione ex art.56 di un credito Iva ante fallimento eccedente i cinquemila euro con debiti erariali ammessi al passivo fallimentare di ammontare superiore al credito vantato.
      Ho presentato istanza per la compensazione alla A.E., previa autorizzazione del G.D.
      L'A.E. mi ha risposto dicendomi di procedere alla compensazione presentando telematicamente F24 accise riportante il credito a compensazione dei ruoli emessi a carico della fallita.
      Seguendo tale procedimento però ci si imbatte nel rifiuto dell'F24 telematico se la Dichiarazione Iva risulta essere priva di visto.
      E' corretta tale procedura?
      E' corretto far gravare sulla procedura il costo per l' apposizione del visto?
      Può adottarsi iter differente?
      E se la procedura è priva di fondi?

      grazie in anticipo
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/04/2021 19:45

        RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

        La compensazione ex art. 56 opera ex lege, qualora il creditore/debitore della procedura dichiari di avvalersene.

        Di conseguenza non è necessario (né in questo caso opportuno, per i motivi illustrati nel quesito) presentare istanza per la compensazione:

        - il credito è comunque inesistente e se in sede di riparto verrà pagato l'Erario se ne dovrà tener conto (senza necessità/possibilità di modificare lo stato passivo)

        - se si vuole "azzerare ufficialmente" tale credito sarà sufficiente chiederne il rimborso, e sarà l'Ufficio a proporre la compensazione.
        • Anna Maria Soccorsa Volpe

          TERMOLI (CB)
          27/04/2021 20:01

          RE: RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

          Grazie mille per la risposta rapidissima...
          Quindi nel mio caso è sufficiente indicare la compensazione nel piano di riparto finale affinché l'A. E. ne prenda atto e proceda a stornare parte del debito erariale della fallita?
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            29/04/2021 13:03

            RE: RE: RE: RE: compensazione credito iva ex art. 56

            In sede di riparto finale sarà sufficiente indicare chiaramente che parte del debito non viene pagato perché compensato con il credito IVA, sarà poi eventualmente l'Agenzia a contestare l'importo destinatole se ritiene che il credito IVA non esista o sia inferiore. Ma se risulta da una dichiarazione e non è stato contestato, non vediamo per quale motivo debba farlo.

            E una volta chiuso il fallimento ed effettuato il riparto finale, che l'Agenzia effettui o meno uno storno non ha alcuna rilevanza.