Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Rottamazione-ter - concordato preventivo - momento trasformazione privilegio in prededuzione

  • Marco Sabatini

    milano
    23/04/2019 12:37

    Rottamazione-ter - concordato preventivo - momento trasformazione privilegio in prededuzione

    Nell'ambito di un concordato preventivo in continuità, si vorrebbe valutare l'opportunità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla legge 136/2018, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile p.v..
    Poichè, tuttavia, sono in corso alcuni approfondimenti in merito alla effettiva percorribilità di tale soluzione, ci si chiede quale sia il momento a partire dal quale si determini la trasformazione dei crediti erariali e previdenziali in prededucibili ex art. 111 l.f. prevista dal comma 13, dell'articolo 6 del D.L. 193 DEL 22/10/2016.
    In particolare, ci si domanda se tale momento coincida con la presentazione della dichiarazione di adesione o con il successivo pagamento della prima rata. La seconda soluzione sembrerebbe avvalorata dalla circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017, che - con riferimento alla precedente rottamazione - sostiene che la definizione agevolata "non si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di adesione ma con il versamento della prima rata".
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/04/2019 17:36

      RE: Rottamazione-ter - concordato preventivo - momento trasformazione privilegio in prededuzione

      Il quesito non ci pare impostato in modo del tutto corretto, è opportuno quindi scindere le due questioni che esso propone, alla luce delle istruzioni e interpretazioni fornite in occasione della precedente rottamazione, applicabili anche a quella attuale stante l'identico tenore letterale delle due norme.
      La prima questione riguarda il momento del perfezionamento della definizione agevolata, e in primo luogo rileviamo come sia molto chiaro il testo dell'art. 3, comma 14, del D.L. 119/2018: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti", completato da quanto stabilito dal successivo comma 14-bis: "Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce".
      Per un opportuno confronto, l'art. 6, comma 4, del D.L. 193/2016 aveva contenuto sostanzialmente identico: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti".
      Sulla precedente rottamazione (con valore quindi anche per questa) la Circolare 2/2017 non aveva, sul punto, dubbi: "Tale comma stabilisce che l'omesso, il tardivo o l'insufficiente versamento in unica soluzione, ovvero anche di una sola delle rate, determina l'inefficacia della definizione agevolata con il conseguente mancato riconoscimento in favore del debitore del beneficio dell'estinzione del debito affidato senza la corresponsione di sanzioni e interessi di mora, che la norma riconduce all'instaurarsi del procedimento di definizione agevolata mediante la presentazione della dichiarazione e al conseguenziale pagamento, purché tempestivo ed integrale, delle somme indicate alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 6".
      Siamo quindi costretti a segnalare un errore nella citazione, bel quesito, di tale circolare, atteso che essa prosegue riassumendo in questi termini: "In sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute".
      Ulteriore elemento è portato dalla risposta data dall'Agenzia delle Entrate in occasione del tavolo tecnico con l'ODCEC di Roma al Quesito n. 2 ("Aspetto vincolante dell'istanza"), che muovendo dalla premessa che "Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisce una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione" chiedeva "se il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall'esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l' istanza gli preclude di tornare indietro?".
      La prima parte della risposta dell'Agenzia ha tratto in inganno qualche interprete, poiché afferma che "Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata". Ma nel prosieguo essa ci pare confermi quanto scritto nella Circolare: "A seguito del mancato pagamento della prima o dell' unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa": se la dichiarazione avesse un effetto vincolante e/o in qualche modo "novativo" del debito portato dalla cartella, la ripresa della rateazione ci pare non avrebbe dovuto essere in alcun modo possibile.
      Di conseguenza, ci pare pacifico che se non viene effettuato non solo il pagamento della prima rata, ma anche il pagamento di una delle successive, la definizione agevolata non si perfeziona e rimane senza effetto alcuno.
      Una volta risolta la prima nei termini qui sopra esposti, la seconda questione da porsi è il significato da attribuire al comma 18 del citato art. 3 del D.L. 119/2018, di tenore sostanzialmente identico a quello del comma 13 dell'art. 6 del D.L. 193/2016: "Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
      Il fatto che l'omissione anche di un solo pagamento destituisca di ogni valore l'istanza già presentata ci pare escluda che l'Agenzia delle Entrate possa valersi del rango prededucibile acquisito dal suo credito per pretendere il pagamento con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, e significhi invece che, proprio per consentire il perfezionamento della rottamazione, il pagamento delle varie rate possa essere effettuato alla scadenza di esse, senza transitare attraverso lo stato passivo e il riparto.
      A ben vedere, anche il tenore letterale della disposizione avvalora questa interpretazione: la norma non dice che "le somme occorrenti costituiscono debiti prededucibili", bensì che alle stesse " si applica la disciplina dei crediti prededucibili".