Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

  • Veronica Grazioli

    CREMA (CR)
    20/06/2017 11:41

    Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

    Buongiorno

    approfitto ancora del vostro prezioso aiuto per avere conforto sulle conseguenze di un avviso di accertamento notificato dall'INPS al Fallimento (in qualità di obbligato in solido con l'amministratore) di cui sono Curatore.
    In pratica l'INPS ha notificato alla società (in fallimento) quale obbligato in solido con l'amministratore un avviso di accertamento nel quale contesta l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis DL 638/1983. Il periodo contestato è il 2013, quindi ante fallimento (che è del 2015).
    Poichè l'omesso versamento delle ritenute è inferiore a € 10.000, se le stesse non verranno versate entro 3 mesi (cosa direi certa visto che la società è fallita, l'INPS calcola e comunica già la sanzione ridotta in € 16.666,67 ( 1/3 di € 50.000).

    Come devo comportarmi visto che l'INPS ha notificato alla procedura fallimentare quale obbligato in solido?? Che conseguenze potrebbe avere questo vincolo di solidarietà in capo alla procedura e in capo al Curatore?

    Ringrazio in anticipo per l'attenzione.

    Cordiali saluti
    Veronica Grazioli
    CREMA
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2017 20:33

      RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

      Sicuramente lo stesso avviso è stato notificato all'amministratore; lo appuri, altrimenti provveda a comunicargli quanto ricevuto.
      Per il resto crediamo che non debba fare nulla e attendere la domanda di insinuazione dell'Inps e, in sede di verifica, contesterà eventualmente il credito (ammesso che vi siano spazi per farlo), o altrimenti provvederà all'ammissione.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Dal Pozzolo

        BELLUNO
        17/10/2017 18:32

        RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

        Salve, torno in argomento perchè mi trovo in situazione sostanzialmente analoga, ma con una "complicazione".
        La complicazione è data dal fatto che nel mio caso, non è fallita solamente la società che è una S.A.S., ma naturalmente anche il socio accomandatario personalmente (già amministratore/legale rappresentante).
        Il problema è questo: il socio (amministratore) - per evitare le sanzioni - mi contatta per informarmi che vorrebbe provvedere al pagamento, magari ricorrendo all'aiuto di un terzo che potrebbe fornirgli la provvista necessaria con una sorta di vincolo di destinazione d'uso (pagare solo ed esclusivamente quel debito).
        Ad oggi, non è stata presentata alcuna istanza di ammissione al passivo nei confronti del socio che vuole quindi evitarle ed è comunque preoccupato dall'ipotesi del mancato pagamento.
        Ora, al di là della convenienza o meno di tale iniziativa, può il socio fallito effettuare un simile pagamento?
        Sarei propenso a dire di no, visto che un simile pagamento (preferenziale) avverrebbe di fatto in violazione della procedura e della par condicio creditorum.
        Forse potrebbe esserci un accollo volontario da parte del terzo ed un pagamento diretto da parte di quest'ultimo.
        Cosa ne dite?
        Vi ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/10/2017 19:42

          RE: RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

          Esatto. Il pagamento diretto non è possibile perché sarebbe inefficace e il curatore potrebbe chiederne all'Inps la restituzione. Il terzo potrebbe fare una espromissione, ossia un accordo tra lui e l'Inps ex art. 1272 c.c., con cui il terzo si assume il debito del fallito verso l'Inps, con o senza liberazione del fallito, ia seconda dei rapporti tra fallito e terzo.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandra Basso

            Vicenza
            30/11/2017 11:37

            RE: RE: RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

            Buongiorno,

            con riguardo all'argomento discusso, chiedo cortesemente un parere riguardo ad una fattispecie simile per un fallimento di cui sono Curatore. Nello specifico, l'amministratore di una Srl fallita a cui è stato notificato l'avviso di accertamento per la violazione dell'art. 2 co.1bis DL 638/1983, chiede che rischi corre se non paga entro il termine di 3 mesi le ritenute non versate (nel suo caso inferiori a 10.000 euro).
            Il fatto che all'epoca la società si trovasse in un oggettivo stato di difficoltà economica lo libera dal pagamento o deve presentare ricorso?

            Ringrazio per l'attenzione.

            Alessandra Basso
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/11/2017 19:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

              Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha depenalizzare numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria; in particolare, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 ha sostituito il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, con riferimento alla rilevanza sanzionatoria degli omessi versamenti dei contributi previdenziali, per la quota corrispondente alle ritenute operate nei riguardi dei lavoratori. L'attuale testo normativo opera, infatti, un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, nel mentre, se l'importo omesso rimane sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
              Nel caso, si versa in questa seconda ipotesi, per cui l'amministratore non corre il rischio di sanzioni penali, come in precedenza (cfr.. Cass. pen. n.14432/2014), e rimane la ordinaria responsabilità della società al pagamento delle proprie obbligazioni, eventualmente con applicazione delle sanzioni di legge. Un coinvolgimento dell'amministratore potrebbe riemergere a seguito di eventuale azione di responsabilità, con la quale, prendendo come riferimento il mancato versamento dei contributi, si imputi all'organo gestorio di non aver adempiuto al proprio ruolo con diligenza e di aver messo in pericolo l'integrità del patrimonio sociale.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Monti

                Poggibonsi (SI)
                11/09/2018 09:38

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

                Buongiorno chiedo cortesemente un Vs. parere su una situazione simile.
                L'ex rappresentante legale della società fallita ha ricevuto la diffida dall'Inps per omesso versamento di ritenute previdenziali del lavoratore (importo di circa € 1.300 inferiore alla soglia di 10.000). A seguito di una serie di ritardi di comunicazione tra lui, il curatore e l'Inps stessa alla fine ha provveduto al pagamento oltre i tre mesi previsti dalla norma. A questo punto cosa succede? L'Inps applicherà la sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000? e a chi? All'ex datore di lavoro o alla società? E' vero che nei due mesi successivi potrebbe pagare la sanzione ridotta di € 16.666 (1/3 del massimo) ma l'ex rappresentante legale non intende farlo sia perchè la ritiene spropositata sia perchè non si ritiene responsabile del ritardo.
                Come vi comporteresti?
                Grazie
                Cordiali Saluti

                Paolo Monti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/09/2018 17:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

                  A nostro avviso il legale rappresentante della società risponde anche dell'illecito amministrativo, tant'è che l'Inps ha diffidato costui al l pagamento dei contributi dovuti, seppur inferiori ad euro 10.000; pertanto, anche le conseguenze del mancato pagamento, che sono quelle da lei preventivate, ricadranno anche sull'amministratore.
                  Noi pertanto provvederemmo al pagamento (ma consigliamo di sentire un esperto specifico del settore previdenziale, data la complessità della materia che peraltro sfiora soltanto quella fallimentare), perché l'assenza del pagamento nei termini di legge comporterà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino alla misura edittale massima di €.50.000.
                  Zucchetti Sg srl
    • Laura Larghetti

      PESARO (PU)
      05/09/2019 15:35

      RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

      Nel mio caso, l'avviso di accertamento è arrivato all'amministratore antecedentemente alla data di fallimento il quale ha provveduto al versamento delle somme dovute.
      Lo stesso amministratore si è insinuato nello stato passivo per l'importo versato in relazione alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis DL 638/1983 e chiede di essere ammesso in privilegio, senza specificarne il tipo.
      A mio avviso è corretto ammettere il legale rappresentante per l'importo versato,
      Confermate? Nel caso, qual'è il privilegio?

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/09/2019 20:51

        RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

        Si il credito va riconosciuto in quanto l'amministratore solvens ha adempiuto un debito della società e, poiché si surroga nella posizione del creditore gode dello stesso privilegio che competeva all'Inps. Poiché tale ente gode del privilegio generale di primo grado di cui all'art. 2753 c.c., che riguarda i crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e del privilegio generale di ottavo grado di cui all'art. 2754 c.c. che riguarda tutti gli altri crediti ', è necessario, a voler essere rigorosi, distinguere all'interno della domanda le singole voci soddisfatte.
        Zucchetti SG srl
    • Fabio Del Noce

      PARMA
      27/05/2022 16:11

      RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

      Buonasera,
      io mi trovo invece in questa situazione. Nominato curatore a febbraio 2019 mi viene notificato l'accertamento in oggetto per contributi a carico azienda non versati relativi al mese di gennaio 2019 come responsabile in solido.
      Contatto l'istituto facendo notare che, a mio parere, non avendo la procedura proseguito il rapporto di lavoro con i dipendenti, il responsabile in solido della srl poi fallita, debba considerarsi il precedente amministratore.
      Nella mia richiesta di annullamento dell'atto in autotutela faccio peraltro notare che, con l'apertura della procedura fallimentare, non sorgendo in capo alla Curatela alcun obbligo né retributivo né contributivo ( Cass. n. 7473 del 2012; Cass. n. 13693 del 2018 cit.), è del tutto evidente che il curatore della procedura non possa in alcun modo essere considerato responsabile in solido.
      L'INPS risponde via PEC testualmente: "Buongiorno, come da informazioni fornite per via telefonica, l'illecito si commette nella data di scadenza del periodo di riferimento contestato. L'accertamento rimane valido."
      Al telefono mi viene comunicato che, essendo la mia iscrizione in CCIAA del 18/2/2019 (data di pagamento dei contributi di gennaio 2019), si materializza la mia "responsabilità solidale" che, in caso di mancato pagamento dell'accertamento, comporterebbe la sanzione di € 16.666,67 a carico del sottoscritto.
      Mi vedo quindi costretto, per non violare le regole del concorso tra i creditori, a procedere al pagamento di mia tasca dei contributi c/ditta die gennaio 2019? A parere del solerte funzionario dell'INPS, sì.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/06/2022 14:29

        RE: RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali- Accertamento violazione art.2 co.1bis DL 638/1983

        Ci pare che al "solerte funzionario dell'INPS" sfuggano alcuni elementi:
        - il Curatore non è legale rappresentante della società fallita, ma solo il soggetto incaricato di gestirne la procedura concorsuale
        - l'art. 2 del D.L. 463/1983 pone la sanzione penale a carico del "datore di lavoro", e il Curatore non ha mai assunto, nel caso descritto nel quesito, tale ruolo
        - trattandosi di debito concorsuale il Curatore non avrebbe comunque potuto effettuare alcun pagamento, per il preciso disposto della legge fallimentare, che impone una ben precisa procedura: ammissione al passivo e riparto. Da tale comportamento imposto dalla legge non possono certo derivargli conseguenze personali, men che meno penali.

        Infine, al solo scopo di fornire uno spunto di riflessione, preciseremmo inoltre che essendo abbondantemente scaduti i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, è piuttosto a qualche funzionario dell'INPS che potrebbe essere ascritta una responsabilità personale nel non aver presentato tempestivamente istanza di ammissione, in tal modo privando l'Ente della possibilità di riscuotere i contributi dovuti.